Costituzione in giudizio del ricorrente: da quando decorrono i 30 giorni?

Ecco le corrette procedure per la costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario, alla luce della giurisprudenza di Cassazione sul tema. a cura di Valeria Fusconi ed Eleonora Bartolotta.

Costituzione in giudizio del ricorrente: i 30 giorni decorrono dalla data di spedizione o dal momento dell’effettiva ricezione del ricorso da parte del resistente?

sentenza corte di cassazioneCambio di rotta della Suprema Corte: il dies a quo ai fini della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Nell’ordinanza n. 4002 del 13 marzo 2012 (udienza dell’8 febbraio 2012), qui commentata, i giudici della Corte di Cassazione intervengono su uno degli aspetti più complessi dell’intero giudizio tributario, soffermandosi sulle condizioni della mancata tempestiva costituzione del ricorrente che legittimano l’inammissibilità dell’appello.

In particolare, la pronuncia della Suprema Corte tratta il tema dell’individuazione del dies a quo del termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso ex art. 22, comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992 (disposizione richiamata anche in grado di appello), ai fini della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente (o appellante) nel processo tributario, nei casi di notificazione a mezzo di servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del medesimo decreto.

Chiarendo come, ai fini della tempestività (o meno) della costituzione in giudizio, rilevi esclusivamente il momento dell’effettiva ricezione del ricorso da parte del resistente, indipendentemente dalla data di spedizione dello stesso.

Disciplina dell’instaurazione del processo tributario

costituzione in giudizio nel processo tributarioPer comprendere quali sono gli effetti, a livello interpretativo, dell’ordinanza in commento nell’attuale contesto giurisprudenziale, è necessario ripercorrere, in un breve excursus, le tappe del processo interpretativo delle disposizioni che disciplinano l’instaurazione del contenzioso tributario.

Ordinariamente, il giudizio tributario è introdotto mediante il deposito del ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, da proporsi – a pena di inammissibilità – entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato (art. 21, c. 1)1.

La proposizione del ricorso avviene mediante notifica all’ufficio o all’ente che ha emesso l’atto avverso il quale si ricorre, ovvero che non ha emesso l’atto richiesto, nel caso di silenzio diniego di rimborso.

Stante la previsione di cui all’art. 20, c. 1, la notificazione dell’atto viene di norma eseguita dall’Ufficiale Giudiziario, mediante consegna al destinatario di copia dell’atto conforme all’originale da notificarsi, ai sensi degli artt. 16, cc. 1 e 2 del D. Lgs. n. 546/1992 e 137 ss. c.p.c. in combinato disposto tra loro.

Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell’articolo 16, la notificazione può essere fatta direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza bustaraccomandato con avviso di ricevimento.

In proposito dispone ulteriormente il comma 5 della medesima norma prevedendo che, in caso di notificazione a mezzo posta, quest’ultima deve considerarsi come avvenuta nella data di spedizione dell’atto, precisando la decorrenza dei termini a partire dalla data in cui l’atto è ricevuto dal destinatario.

La duplice interpretazione fornita nella causa de qua dal Giudice Relatore, in contrapposizione alla posizione assunta dalla Corte in Camera di Consiglio, è conseguenza proprio della diversa rilevanza attribuita alle norme in oggetto, in relazione alla modalità di notifica prescelta dal ricorrente, o appellante.

In particolare, il Giudice Relatore prende spunto da un’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 22, c. 12 per ancorare la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (appellante) soltanto e direttamente alla spedizione dell’atto3 – a prescindere dalla data di ricezione dello stesso da parte del destinatario4 – sull’assunto che, nel disciplinare le modalità di deposito dell’atto (e della fotocopia della ricevuta di spedizione del ricorso a mezzo di raccomandata A/R), la legge si riferisce in modo del tutto peculiare esclusivamente alla spedizione del ricorso.

Si evidenzierebbe, in questo senso, una competenza esclusiva dell’art. 22 in merito alla determinazione del termine per la costituzione in giudizio, non rilevando – in mancanza di specifici riferimenti in tal senso – il dettato di cui all’art. 16, c. 5, che vincola i termini decorrenti dalla notificazione alla ricezione dell’atto.

Tale conclusione, tuttavia, non è esente da critiche – da parte della stessa Corte – registrandosi in merito alla medesima fattispecie un diverso e contrario orientamento interpretativo5 che valorizza – a livello logico-interpretativo – la peculiarità tecnica della notifica a mezzo posta e crea una sottile, ma definita corrispondenza tra la notificazione dell’atto e della ricevuta di avvenuta spedizione dello stesso ed il deposito, per cui il dies a quo per la costituzione in giudizio del ricorrente (appellante) decorrerà dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario.

In coerenza – secondo l’assunto della Corte – con la regola generale di cui agli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile in tema di notificazione tramite ufficiale giudiziario (ove si chiarisce che il termine per la costituzione del ricorrente inizia dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale, dovendo depositarsi l’originale dell’atto notificato).

Un’interpretazione del tipo di quella sopra proposta non contraddice le peculiarità del processo tributario stante proprio l’omogeneità funzionale della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale e dell’ordinaria notificazione tramite l’ufficiale giudiziario, sul presupposto della comune incidenza della ricezione dell’atto da parte del destinatario, ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura civile.

Attualmente, in attesa di un’auspicabile presa di posizione della Suprema Corte a Sezioni Unite, sembra prevalere la volontà, da parte dei giudici della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, di interpretare le norme sulla notificazione degli atti tributari, ai fini della costituzione in giudizio, in termini particolarmente garantisti per il ricorrente (appellante).

Infatti, attraverso il riferimento esclusivo alla ricezione dell’atto da parte del destinatario quale momento di inizio del computo del dies a quo ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, di fatto si amplia il termine (decadenziale) concesso a quest’ultimo per l’adempimento, ferma restando, ovviamente, la sanzione dell’inammissibilità del ricorso in caso di intempestiva costituzione.

La posizione assunta dai giudici di legittimità presuppone – da parte degli stessi – il pieno rispetto della funzione originaria dello strumento della notificazione6 anche in materia di contenzioso tributario, prevalendo il contenuto sostanziale del vincolo giuridico intercorrente tra l’efficacia dell’atto e la sua conoscenza (o conoscibilità).

Anche per questo tipo di processo, in ragione del suo carattere impugnatorio – resta fermo il principio secondo cui il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto impugnato nei confronti del destinatario al contrario, rilevando il momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario soltanto ai fini della tempestività dell’impugnazione.

2 luglio 2012

Valeria Fusconi ed Eleonora Bartolotta

 

NOTE

1 Rilevano, in modo del tutto peculiare, i termini per la proposizione del ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 546/1992 , che può essere proposto entro il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Con l’ulteriore specifica che, in ogni caso, la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata oltre il termine di due anni dal pagamento (ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione).

2L’art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992 disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente (o appellante, nel caso di ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale), prevendendo, in capo a quest’ultimo, l’obbligo di depositare nella segreteria della commissione tributaria adita entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso (o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento), l’originale del ricorso notificato ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

3 Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7374 del 31 marzo 2011.

4 Analogamente, v. Corte di Cassazione, sentenze n. 1025 del 18 gennaio 2008; n. 14246 del 19 giugno 2007 e 20262 del 14 ottobre 2004.

5 Cfr. Corte di Cassazione, sentenze n. 9173 del 21 aprile 2011 e n. 12185 del 15 maggio 2008.

6Sul punto si registrano anche una serie di interventi della Corte Costituzionale (su tutte, in particolare, v. sentenze n. 69/1994 e n. 477/2002) volti a definire il contenuto normativo del principio secondo cui – relativamente alla funzione , che sul piano processuale la notificazione svolge per il notificante – il momento in cui la notifica deve ritenersi perfezionata per quest’ultimo si distingue da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Fatta salva, in ogni caso, la regola per cui la produzione degli effetti tipici della notificazione rimane condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario, con la conseguenza che, nel caso in cui la legge preveda – a favore, o a carico di quest’ultimo – termini, adempimenti, o conseguenze decorrenti dalla notificazione, gli stessi devono essere considerati sempre in relazione al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.