Finanziamenti soci e aumento di capitale sociale mediante compensazione del credito del socio (Parte 1)

analizziamo (sia dal punto di vista civilistico che dal punto di vista fiscale) una particolare metodologia di aumento del capitale delle società: il caso in cui i soci non effettuano versamenti monetari, ma si limitano a convertire in capitale finanziamenti già effettuati

Tipologie di versamenti dei soci

Secondo il principio contabile 28, i versamenti dei soci possono essere:

  1. versamenti a titolo di finanziamento;
  2. versamenti in conto capitale o a fondo perduto;
  3. versamenti in conto futuro aumento di capitale.

I versamenti dei soci a titolo di finanziamento consistono in somme date a mutuo dai soci, sono quindi dei Debiti per i quali la società ha un obbligo di restituzione e sui quali si presume debbano maturare interessi a favore dei soci, salvo diversa volontà delle parti.

  • I versamenti dei soci a titolo di finanziamento consistono in somme date a mutuo dai soci, sono quindi dei Debiti per i quali la società ha un obbligo di restituzione e sui quali si presume debbano maturare interessi a favore dei soci, salvo diversa volontà delle parti.

I “Versamenti a titolo di finanziamento” si distinguono dagli altri tipi di versamenti effettuati dai soci perché caratterizzati:

  • dalla volontà delle parti di dar vita a un’operazione in tal senso;
  • dall’obbligo di rimborso del prestito alle scadenze prestabilite.

Il Tribunale di Trani (sentenza del 23.10.2003) ha affermato che

“per far sorgere a carico di ciascun socio l’obbligo del finanziamento alla società a titolo di mutuo non è sufficiente il solo assenso della società ottenuto con delibera dell’organo assembleare (…) essendo necessario a questo specifico scopo che vengano pure conclusi ulteriori e distinti accordi contrattuali tra la società e ciascuno dei soci o, eventualmente anche un altro solo accordo contrattuale con tutti i soci, in cui però essi assumano una posizione contrattuale distinta e contrapposta rispetto a quella della società”.

A tal fine, si suggerisce di redigere un apposito documento nel quale illustrare le caratteristiche del finanziamento, quali:

  • il piano di rimborso;
  • l’eventuale onerosità;
  • l’esplicito impegno     alla    restituzione     delle     somme     oggetto     del finanziamento.

Tali versamenti possono essere fatti in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale.

Si caratterizzano per il fatto che per tali versamenti i soci hanno un diritto alla restituzione delle somme versate.

Consegue che per tali versamenti l’eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto.

In tali casi occorre una delibera assembleare che esplichi la volontà dei soci di utilizzare i finanziamenti a copertura delle perdite o ad aumento del capitale sociale.

Infatti, dell’aumento gratuito del capitale sociale beneficeranno tutti i soci, compresi quelli che non hanno effettuato il versamento oppure lo hanno effettuato in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società.

La rinuncia del credito vantato dal socio assume, così natura di riserva di capitale che può concorrere alla copertura della perdita o all’aumento futuro di capitale.

I versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto

Costituiscono dei conferimenti per sopperire al fabbisogno di capitale senza la volontà di procedere ad un formale aumento di capitale sociale; non occorre alcuna delibera assembleare o altro atto formale. In tali casi manca la specifica pattuizione di restituire tali somme ai soci da cui scaturisca un obbligo di restituzione.

Essi si configurano come Riserve di capitale da collocare in bilancio all’interno del Patrimonio netto, al punto A.7 “Altre riserve”, in voci

denominate “Versamenti in conto capitale”, oppure “Versamenti a copertura di perdite”, se il conferimento è effettuato per coprire perdite d’esercizio.

Per tali versamenti:

  • non occorre che siano fatti in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale;
  • non occorre rispettare alcun requisito particolare di forma;
  • non maturano interessi in capo al socio che li versa e diventano di proprietà della società, che può disporne liberamente e senza alcun vincolo di destinazione, salvo quelle versate per coprire le perdite. Infatti, in tale ipotesi occorre una delibera assembleare in quanto vi è una operazione sul capitale sociale, e quindi una modificazione dell’atto costitutivo;
  • le riserve costituite con tali versamenti sono considerate disponibili. Ne consegue che l’assemblea può deliberare il loro utilizzo o restituzione.

I versamenti dei soci in conto futuro aumento capitale sociale

sono quelli effettuati in via anticipata in previsione di una futura delibera di aumento del capitale sociale a pagamento che la società prevede di deliberare in futuro entro un termine stabilito.

Tali versamenti:

  • non maturano interessi per i soci che li versano;
  • vanno collocati tra le componenti di Patrimonio netto, perché è vero che i versamenti non possono considerarsi definitivamente acquisti dalla società finchè non vengono tradotti in capitale sociale, ma è comunque altrettanto vero che resta in capo all’organo di governo della società porre le condizioni per la realizzazione dello scopo. Pertanto, sono considerati conferimenti e non debiti della società che devono essere iscritti nel Patrimonio netto alla voce 7 “Altre riserve” e distintamente indicate nella sottovoce “Versamenti in conto futuro aumento di capitale”;
  • non occorre che siano fatti in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale. Tuttavia, è opportuno che tale circostanza risulti evidenziata nel Bilancio e nella nota integrativa.

Finanziamento soci e imposta di registro

I versamenti soci in conto finanziamento, a differenza dei versamenti in conto capitale, che sono atti societari veri e propri e che scontano l’imposta di registro in misura fissa sono soggetti all’imposta di registro proporzionale del 3%, in quanto la disciplina fiscale prevede che il finanziamento soci, fruttifero od infruttifero, non costituisce un atto societario proprio, ma è un atto assimilabile al contratto di mutuo.

Se il contratto è stipulato per iscritto (contratto sottoscritto tra le parti o verbale di assemblea) occorre assolvere l’imposta di registro nel termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto.

Non è soggetto ad imposta di registro se l’operazione viene formalizzata mediante scambio di corrispondenza commerciale tra le parti (costituisce la prassi). In questo caso occorre la registrazione solo in caso d’uso e la data certa di registrazione sarà quella del timbro postale, con conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura del 3% (art.1, lett. a, Tariffa del Registro, parte II).

Si ha caso d’uso quando un atto si deposita per essere acquisito agli atti presso le cancellerie giudiziarie, nella esplicazione di attività amm/ve presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali ed i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito sia obbligatorio per legge o per regolamento (art.6, dpr 131/86).

Si evidenzia l’importanza che:

  • il contratto di finanziamento assuma la forma scritta;
  • lo stesso sia rappresentato da un atto scritto fornito di data certa, formato tramite scambio di corrispondenza, così da evitare la problematica relativa all’imposta di registro;
  • le delibere assembleari riconoscano in maniera chiara ed esplicita l’eventuale infruttuosità dei finanziamenti e rappresentino oggettivamente la volontà del socio;
  • la classificazione ai fini del bilancio coincida con la voce D 3) dello Stato patrimoniale “Debiti V/Soci per Finanziamenti”;
  • la nota integrativa contenga le indicazioni richieste dall’art.2427, n.19- bis c.c.;
  • siano adottate specifiche accortezze nelle scritture contabili (esatta denominazione dei conti, descrizione registrazioni, causali distinte bancarie);
  • che la conversione dei finanziamenti soci in “Versamenti C/Capitale” avvenga prima di qualsiasi atto pubblico al fine di evitare la c.d. enunciazione di cui all’art.22 dpr 13/86 e la conseguente tassazione.

La Cass., N.15585 del 30.06.2010, ha affermato che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali, o atti scritti posti in essere fra le parti, intervenute nell’atto che ne contiene l’enunciazione, l’imposta si applica alle disposizioni enunciate.

Il caso è riferito ad una Srl che al momento della registrazione di una delibera per azzeramento del capitale sociale per perdite e sua ricostituzione attraverso la rinuncia di due soci ai crediti derivanti da finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, ha ricevuto dall’ufficio del registro la richiesta del 3% sulle somme erogate previste dall’art.9, Tariffa di registro, in quanto il finanziamento era da considerarsi mutuo a tutti gli effetti e che non era stato sottoposto a registrazione.

Va quindi assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci menzionato in un atto di ripianamento delle perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento, che è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo.

Di conseguenza si ha che:

  • nel caso di enunciazione di un atto scritto o verbale (registrato e non registrato) in un atto sottoposto a registrazione (ad esempio verbale di assemblea straordinaria) bisogna sottoporre ad imposta di registro sia l’atto enunciante che l’atto enunciato. Ad esempio quando l’enunciazione di un verbale di assemblea ordinaria (atto non sottoposto a registrazione) viene effettuata nell’ambito di una assemblea straordinaria (sottoposta a registrazione), deve essere sottoposto ad imposta di registro;
  • nel caso di enunciazione di un atto in un atto non sottoposto a registrazione (ad esempio verbale di assemblea ordinaria) non sussistono i presupposti di tassazione dell’art.22 dpr 131/86.

In questo modo possono essere coinvolti i finanziamenti con obbligo di restituzione, versamenti soci in conto capitale, a fondo perduto, ecc.

Si evidenzia che:

  • il conferimento in sede di atto costitutivo o di aumento del capitale di società di qualunque tipo mediante conferimento di aziende, complessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda, denaro e beni mobili diversi da natanti e dai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico sconta l’imposta di registro nella misura fissa di €.168,00.
  • Secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza e di prassi anche nel caso di aumenti di capitale realizzati mediante la rinuncia dei soci ai crediti per pregressi finanziamenti concessi a favore della società si applica l’imposta fissa di registro.

Secondo la Corte di Cass. N.3826 del 06.10.76 e R.M. n.250638 del 01.03.78,

quando la remissione del debito fatta dal socio in favore dellasocietà è preordinata al raggiungimento delle finalità sociali e con essa èintesa a tutelare indirettamente anche l’interesse dei singoli soci, non puòqualificarsi come un puro e semplice atto di liberazione, assimilabile, ai finifiscali, alle quietanze ma deve considerarsi in sostanza un vero e proprioconferimento di crediti effettuato in favore della società, e come tale, tassabile con l’aliquota propria degli aumenti di capitale”.

I finanziamenti del soci e le restrizioni per la raccolta del risparmio

I versamenti dei soci a titolo di finanziamenti sono soggetti ad alcune restrizioni in quanto costituiscono una forma di raccolta di risparmio consentita.

Secondo il combinato disposto dell’art.11 d.lgs. 385/93 (T.U. bancario) e la Delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), n.1085 del 19.07.05, la raccolta da parte di una società di fondi soggetti a rimborso provenienti dai soci della società stessa, non viene considerata “raccolta di risparmio” tra il pubblico (riservata solo alle banche), solo in presenza delle seguenti condizioni:

  • lo statuto della società deve contenere l’espressa previsione relativa alla possibilità per i soci di erogare finanziamenti (fruttiferi o infruttiferi);
  • i soci finanziatori devono detenere il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
  • i soci finanziatori devono risultare soci (iscritti al libro soci) da almeno tre mesi.

Il mancato rispetto di tali presupposti è penalmente sanzionato, ai sensi dell’art.130 d.lgs. 385/93 (abusiva attività di raccolta del risparmio).

Disciplina civilista sui finanziamenti soci

I versamenti effettuati dai soci sono disciplinati:
  • dall’2467, 1^ c., c.c. (Finanziamenti dei soci – nell’ambito disciplina Srl) ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito;
  • dall’2467, 2^ c., del c.c., ai sensi del quale s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento;
  • dall’2497 quinquies del c.c. (Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento – nell’ambito disciplina società di capitali) ai sensi del quale ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’art.2467.

La norma, attraverso la postergazione, è intervenuta principalmente per salvaguardare i terzi nel soddisfacimento del loro credito a causa di un illegittimo concorso di crediti vantati dai soci, ma anche dei soci stessi quando finanziano la società con il solo scopo di evitare l’indebitamento bancario. In quest’ultimo caso, infatti, non operano i principi dell’art.2467 c.c.

Criteri di valutazione dei debiti e indicazioni nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

L’art.2427, 1^ c., punto 1), del c.c., prevede che i debiti debbano essere rappresentati dal valore nominale degli stessi.

Il punto n. 6 del comma 1 dell’art. 2427 del c.c. prevede che siano distintamente rilevati:

  • i debiti che hanno una scadenza superiore a cinque anni
  • e quelli assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

L’art. 2427 del c.c., al punto 19-bis, inoltre, prevede che in Nota Integrativa siano indicati i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società distinti per scadenza e con la separata indicazione di quelli con la clausola di postergazione rispetto agli altri creditori sociali.

Ulteriori precisazioni sono contenute anche nel documento OIC n. 1, il quale recita che devono essere distinti in Nota Integrativa anche i

“finanziamenti che i soci abbiano effettuato a favore della società nel caso in cui sia espressamente previsto che tali finanziamenti possano essere rimborsati solo dopo la soddisfazione dei creditori – non soci”.

Da tale ultima tipologia, il documento OIC n. 1 richiede che in Nota Integrativa siano distinti anche i finanziamenti postergati ex lege, per i quali la postergazione si verifica anche contro la volontà dei finanziatori e in base al disposto dell’art. 2467 del c.c..

Secondo il Documento OIC 19, paragrafo M.I, i Debiti e le altre passività vanno esposti in bilancio, come regola generale, al valore nominale.

In seguito al finanziamento ricevuto da parte di soci, la società dovrà rilevare in bilancio i debiti solo quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte.

Secondo il Documento OIC 19, paragr. M.IV, per quanto riguarda, i Debiti verso soci e verso altri finanziatori,

“il saldo da esporre in bilancio esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio anche se gli interessi e accessori vengono addebitati successivamente a tale data”.

Secondo l’art. 2427, 1^ c., del c.c. la Nota integrativa, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, deve indicare:
  • i criteri applicati nella valutazione e nella conversione dei valori non espressi in moneta avente corso legale nel territorio dello Stato;
  • le variazioni intervenute nella consistenza delle stesse;
  • l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie con riferimento a ciascuna delle voci di debito;
  • i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Per quanto riguarda le indicazioni nella relazione sulla gestione, secondo il Documento OIC 3 le informazioni che riguardano l’esposizione dell’impresa ai rischi di liquidità degli strumenti finanziari passivi assumono una grande importanza per gli utilizzatori del bilancio.

Il suddetto documento precisa che le informazioni da fornire nella relazione sulla gestione non devono limitarsi a quelle di natura quantitativa, ma devono comprendere anche un insieme di descrizioni di carattere qualitativo, tenuto conto della natura degli strumenti finanziari e della loro importanza relativa.

In merito si precisa che i debiti verso soci per finanziamenti rappresentano uno strumento finanziario, e nella relazione in esame è necessario che gli amministratori li evidenzino con particolare riferimento al rischio di liquidità degli stessi.

Indicazione nel bilancio redatto in forma abbreviata

Per quanto riguarda la configurazione in bilancio, il Finanziamento del socio alla società è iscritto, per le società che compilano il bilancio in forma abbreviata, ex art.2435-bis c.c., nella voce D) “Debiti” distinti per le somme dovute entro ed oltre l’esercizio successivo, soggetti sempre al requisito della postergazione di cui all’art.2467, 1^ c. c.c., ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Nel bilancio redatto in forma abbreviata, le disposizioni normative non prevedono la suddivisione tra i debiti.

Pertanto, i debiti verso soci per finanziamenti devono essere iscritti (insieme a tutti gli altri) nella macroclasse “D – debiti” con separata indicazione di quelli esigibili oltre l’esercizio successivo.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 2435-bis del c.c. nel bilancio redatto in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solamente le voci contrassegnate nell’art. 2424 del c.c. con le lettere maiuscole e numeri romani.

Nella Nota integrativa, infine, il comma 5 dell’art. 2435-bis c.c. prevede che, per i bilanci redatti in forma abbreviata, l’indicazione dell’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, di quelli assistiti da garanzia reale (indicati per natura delle garanzie e con la ripartizione secondo le aree geografiche), venga fatta con riferimento all’ammontare globale dei debiti iscritti in bilancio.

Fruttuosità e presunzioni dei finanziamenti dei soci. Ritenute sugli interessi corrisposti.

Secondo l’art. 46 TUIR, in merito agli aspetti fiscali del finanziamento dei soci,

Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”.

Tale disposizione, in virtù del richiamo generalizzato dell’IRES contenuto nell’art. 56 si applica anche alle imprese individuali e alle società di persone.

 In base al disposto del sopra citato art. 46, si segnala che l’indicazione in bilancio assume rilievo semplicemente per indicare la natura dei versamenti effettuati.

La prova dell’infruttuosità delle somme concesse in prestito alla società da parte dei soci, pertanto, non potrà essere costituita dall’indicazione in bilancio delle suddette somme nella voce “soci c/finanziamenti infruttiferi”.

Per quanto riguarda la fruttuosità o meno degli interessi relativi ai finanziamenti erogati dai soci, si precisa che, anche in base a quanto previsto dall’art. 1815 del c.c., le somme si intendono date a mutuo con obbligo, quindi, di restituzione e che

salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante“.

In merito, il comma 2 dell’art. 45 del TUIR, prevede che

Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.

Quindi, ai fini fiscali, il finanziamento si presume sempre fruttifero di interessi, il cui tasso, in mancanza di espressa pattuizione, si presume applicato per un ammontare pari al saggio legale, anche se tale presunzione, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 21540 del 7 novembre 2005, non è assoluta ed è quindi ammessa la prova contraria.

Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’11 febbraio 1995, ha affermato che per vincere la presunzione di fruttuosità delle somme date a mutuo, è necessaria l’indicazione contraria in forma scritta, scegliendo tra:

  • atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
  • corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta;
  • altri documenti aventi data certa quali:
  1. ricorso all’autoprestazione presso gli uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul documento anziché sull’involucro che lo contiene (Art. 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261);
  2. apposizione della marca temporale sui documenti informatici (Art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, Artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999);
  1. scambio di e-mail a mezzo posta certificata, nella quale la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso a mezzo posta elettronica certificata è opponibile ai terzi (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68);
  2. verbale di assemblea, cui deve necessariamente seguire una comunicazione di adesione da parte dei soci da cui possa desumersi la data certa.

La suddetta giurisprudenza ha, altresì, ribadito che la delibera assembleare di versamenti o finanziamenti vincola solo i soci che hanno espresso la loro adesione all’operazione e non anche gli altri. A tal fine è necessario fissare fin dall’inizio il termine di restituzione, che può essere a scadenza fissa o rinnovabile.

Anche la Suprema Corte, con la sentenza 7 luglio 2009, n. 15869, sancendo il consolidato principio fiscale, ha stabilito che

vi è una presunzione juris tantum di onerosità dei mutui dei soci in favore della società, con conseguente attitudine dei mutui stesso a produrre interessi e, quindi, reddito da capitale assoggettabile alla ritenuta d’acconto prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26.

Pertanto tale presunzione può essere esclusa solo in presenza di una prova positiva di avvenuto inserimento nei mutui di pattuizioni contemplanti espressamente l’esonero della mutuataria dall’obbligo del pagamento di interessi”.

Se i finanziamenti sono fruttiferi o anche solo presunti tali:

  • gli interessi, se non sono indicate per iscritto le scadenze, si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta;
  • la misura degli interessi, se non indicata per iscritto, si presume al tasso legale;
  • sugli interessi la società dovrà operare la ritenuta, con modalità differenti in relazione al soggetto percipiente:
  1. 20% a titolo d’acconto, se il socio è persona fisica che non detiene la partecipazione come impresa residente. In questo caso, dovrà inserire gli interessi nella propria dichiarazione dei redditi;
  2. nessuna ritenuta se il socio è persona giuridica (finanziamenti tra società) o fisica che detiene la partecipazione come impresa, in quanto tassati come reddito di impresa;
  3. 20% a titolo d’imposta se il socio, indifferentemente persona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali.

Si ricorda che la ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo al pagamento degli interessi mediante modello F24, e utilizzando il codice tributo 1030 recante “ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi”.

Continua a leggere la 2a parte dell’approfondimento >>

15 settembre 2012

Antonino Pernice

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