Studi di settore: il regime premiale è per pochi

ecco quali sono gli studi di settore per cui valgono le misure premiali introdotte dal Decreto Salva Italia! Ricordiamo che fra le tante esclusioni, vi è anche quella dei soci delle società in trasparenza…

Come è noto, il D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – art. 10, c. 9 -, intervenendo sul procedimento di accertamento a mezzo studi di settore, ha previsto, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, i quali abbiano assolto fedelmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica dell’assegnazione ai cluster, del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza, in confronto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri), e sulla base dei dati sopra indicati risultino per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile:

  • la preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, c. 1, lett. d, per. 2, del D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, c. 2, u.p., del D.P.R. n. 633/1972 (accertamenti analitici-induttivi);

  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, c. 1, del D.P.R. n.600/73, e dall’art. 57, c. 1, del D.P.R. n. 600/1973; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ;

  • la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello ordinario (la regola generale, invece, è del 20%).

 

Il comma 12 dell’art.10 dispone, inoltre, che: “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni dicategoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui alpresente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stessoprovvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione”.

Ricordiamo che con circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, le Entrate si sono soffermate, fra l’altro, sulle ultime novità normative in materia di studi di settore.

In apertura, è stato confermato che le misure premiali previste nel comma 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

Inoltre, l’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo prevista nella lettera c del comma 9 dell’articolo 10del D.L. n. 201 del 2011 non si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (i.e. Snc, Sas…) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore ma solo alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi. Infatti, il beneficio è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito.

 

IL PROVVEDIMENTO

Con provvedimento prot. n.102603 del 12 luglio 2012 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti interessati e le regole per l’accesso al nuovo sistema premiale.

Accedono al regime premiale i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore.

E’ necessario, pertanto, che:

a) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;

b) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;

c) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.

 

Per il periodo di imposta 2011 accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore sotto indicati:

TG98U Riparazione di beni di consumo nca;

UD05U Produzione e conservazione di carne;

UD11U Fabbricazione olio di oliva e di semi;

UD15U Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati;

UD17U Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica;

UD22U Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche;

UD23U Laboratori di corniciai;

UD25U Concia delle pelli e del cuoio;

UD29U Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia;

UD30U Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all’ingrosso di rottami metallici;

UD31U Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali;

UD36U Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro;

UD37U Costruzione e riparazione di imbarcazioni;

UG38U Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio;

UG52U Confezionamento di generi alimentari e non;

VG36U Servizi di ristorazione commerciale;

VG37U Bar, gelaterie e pasticcerie;

VM01U Commercio al dettaglio di alimentari.

UD39U Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici;

UD40U Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici;

UD41U Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio;

UD42U Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica;

UD43U Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi;

UD44U Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette;

UD46U Fabbricazione di prodotti chimici;

UD49U Fabbricazione di materassi;

VD01U Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria;

VD02U Produzione di paste alimentari;

VD03U Molitoria dei cereali;

VD04B Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini;

VD06U Fabbricazione di ricami;

VD07A Fabbricazione di articoli di calzetteria;

VD07B Confezione ed accessori per abbigliamento;

VD08U Fabbricazione di calzature, parti e accessori;

VD09A Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno;

VD09B Lavorazione del legno;

VD10U Confezione di biancheria;

VD12U Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;

VD13U Nobilitazione dei tessili;

VD14U Produzione tessile;

VD16U Confezione su misura di vestiario;

VD18U Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;

VD19U Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole;

VD20U Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo;

VD21U Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista;

VD24U Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia;

VD26U Confezione di vestiario in pelle;

VD27U Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria;

VD28U Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro;

VD32U Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici;

VD33U Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria;

VD34U Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie;

VD35U Editoria, prestampa, stampa e legatoria;

VD38U Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi;

VD47U Fabbricazione di articoli in carta e cartone

 

24 luglio 2012

Roberta De Marchi