Legittimazione processuale passiva nei giudizi avverso gli atti della riscossione

Il giudizio contro gli atti di riscossione ha degli aspetti particolari, in quanto il contribuente può ricorrere contro i vizi propri dell’atto e contro il tributo sottostante.

Quando si vuole impugnare un atto della riscossione, decidere se dover adire l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione dipende dal vizio dell’atto che si contesta.

Se l’atto si ritiene viziato relativamente alla legittimità della pretesa, si presenterà ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, se si ritiene invece che i vizi dell’atto riguardino l’attività dell’Agente della iscossione l’impugnazione sarà rivolta a quest’ultimo.

Più precisamente la linea di demarcazione che individua la legittimazione passiva, ora dell’Agenzia delle Entrate, ora dell’Agente della riscossione, è stabilità dalla consegna del ruolo.

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