Qual è il termine di decadenza gravante sull’agente della riscossione per il recupero coattivo della tassa automobilistica (bollo auto)? Cosa avviene in caso di notifica a mezzo servizio postale?
Il principio di scissione degli effetti della notificazione deve ritenersi esteso anche all’ambito tributario, perché di portata generale e volto ad esonerare il mittente dai ritardi imputabili all’amministrazione postale incaricata della consegna? In particolare, il cosiddetto principio di “postalizzazione” e di scissione degli effetti soggettivi della notificazione tra mittente e destinatario opera nella fattispecie di recupero del bollo auto?
Quando decorre lo spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio in tema di tassa automobilistica? Sussiste per il bollo auto così come per gli altri tributi, la distinzione tra le diverse fasi del procedimento impositivo, e in particolare, quella tra l’accertamento e la riscossione coattiva?
Principio: le notifiche per la tassa automobilistica (bollo auto)
Sussiste l’effettiva rilevanza ed applicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti notificatori anche nella notificazione degli atti impositivi ed in particolare nella specifica materia della tassa automobilistica.
Deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo, effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente alla scadenza.[1]
Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa e di controllo propria del medesimo, qual è il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, a cui il plico sia stato consegnato in tempo utile.
E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito del perfezionamento dell’intero processo notificatorio.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
In riferimento al termine triennale previsto, in tema di tassa automobilistica, dall’art. 5 comma 51 D.L. 953/82 conv. in legge 53/83:
“l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse do