Operazioni intracomunitarie senza iscrizione VIES: cosa ccade?

Cosa accade se un contribuente italiano che non ha richiesto l’iscrizione al registro V.I.E.S. acquista beni da un operatore economico intracomunitario? ecco la soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate.

operazioni intracomunitarie e iscrizione al VIESL’acquisto di beni intracomunitari effettuato da un soggetto economico non regolarmente iscritto all’archivio Vies non si considera una transazione intracomunitaria esente da IVA.

Con risoluzione ministeriale 27 aprile 2012, n. 42/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che senza iscrizione al Vies, l’acquisto effettuato da una società italiana presso un’azienda con sede in un altro Stato Ue è rilevante ai fini IVA nel Paese del fornitore e non si può applicare il regime del reverse charge.

 

Istanza di interpello e soluzione prospettata

Una società Beta, in data 18 ottobre 2010 aveva sottoscritto, con la ditta tedesca ALFA, un contratto per la fornitura di pannelli fotovoltaici da installarsi su un immobile; la predetta fornitura doveva avvenire entro la 41° settimana dell’anno 2010, tuttavia, l’ordine sì è perfezionato solamente nel mese di aprile 2011.

Con riferimento alla consegna dei beni, la ditta tedesca aveva emesso la relativa fattura che riportava la seguente dizione “Transazione intracomunitaria esente IVA”.

Successivamente alla transazione, tuttavia, la citata ditta tedesca aveva proceduto ad effettuare l’interrogazione al sistema VIES, verificando l’invalidità del numero di partita IVA della società istante, dovuta all’intercorsa modifica della normativa.

Non appena ricevuta la merce è stata presentata istanza di iscrizione nell’archivio VIES, ma tale inserimento è avvenuto solo dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda.

Il quesito posto dalla società istante, quindi, riguardava il corretto regime IVA applicabile all’operazione effettuata, consistente in un acquisto di beni dalla ditta tedesca.

L’istante, in via interpretativa, riteneva che l’acquisto fosse da considerarsi come intracomunitario assolvendo l’IVA con l’inversione contabile (reverse charge), atteso che gli accordi tra le parti si erano perfezionati in data antecedente l’entrata in vigore dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 relativi al VIES.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate

In prima battuta i tecnici dell’Amministrazione finanziaria ripercorrono la normativa riferimento che risiede nella disposizione codificata dal codice iva nell’ambito dell’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 27, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 – convertito dalla legge n. 122 del medesimo anno.

In sostanza, il soggetto passivo d’imposta che intende effettuare operazioni intracomunitarie deve chiedere autorizzazione all’Agenzia delle entrate, manifestandone la volontà attraverso una procedura specifica finalizzata all’iscrizione nell’archivio informatico (di seguito VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni (cfr. art. 35, c. 2, lett. e-bis e comma 7-bis del D.P.R n. 633 del 1972).

In particolare, nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010 n. 188376 viene specificato che, per coloro che già possiedono un numero di partita IVA, la predetta volontà viene espressa mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate; viceversa, per i soggetti non titolari della predetta posizione IVA, tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione d’inizio di attività, attraverso la compilazione del campo Operazioni intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

In mancanza di un diniego espresso da parte dell’Agenzia delle entrate, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell’archivio VIES; tale effetto si produrrà anche in caso di silenzio da parte dell’amministrazione nel corso del termine di cui sopra (cfr. provvedimento del Direttore citato, par. 2.1).

 

Applicazione del DL 78 del 2010 al caso di specie

Ripercorsa la normativa di base, l’estensore del documento di prassi si domanda, in primo luogo, se la disciplina normativa stabilita con il DL n. 78 del 2010 possa essere applicata ratione temporis alla operazione di cui al presente interpello.

La società istante, al riguardo, in sede di proposizione dell’istanza di interpello ha ritenuto che la disciplina normativa introdotta dal DL n. 78 del 2010, non debba applicarsi alla operazione compiuta in quanto trattasi di una vendita il cui accordo con il fornitore comunitario è stato siglato in data antecedente all’entrata in vigore della predetta disciplina.

L’interpretazione suddetta, tuttavia secondo l’accezione ufficiale, non è stata ritenuta corretta, in quanto l’operazione di acquisto intracomunitario, a norma dell’art. 39 del D.L. n. 331 del 1993, si considera effettuata all’atto della consegna del bene nel territorio dello Stato. Tuttavia, se anteriormente viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data di ricevimento del pagamento o della fattura.

Pertanto, la data di perfezionamento dell’accordo contrattuale non assume alcun rilievo1.

 

Legittimazione a porre operazioni intracomunitarie a seguito della presentazione dell’istanza

Altro aspetto da chiarire era quello di valutare se nei trenta giorni intercorrenti tra la manifestazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie e l’inserimento nell’archivio VIES, il soggetto passivo potesse regolarmente e validamente porre in essere le predette operazioni intracomunitarie.

Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010 n. 2010/188381, l’amministrazione ha stabilito che, contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà di compiere operazioni intracomunitarie, era sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, anche attraverso l’esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA.

Nei trenta giorni suddetti il soggetto avrebbe potuto operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto sarebbe stato inserito nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, qualora non fosse stato emanato il provvedimento di diniego.

Appare dunque chiaro, secondo le Entrate, che il soggetto passivo nel periodo temporale tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l’autorizzazione o il diniego da parte dell’Agenzia, non potesse ritenersi legittimato a compiere le predette operazioni intracomunitarie.

 

 

Regime giuridico delle operazioni intracomunitarie poste senza la regolare iscrizione al VIES

L’argomento relativo al trattamento giuridico di operazioni intracomunitarie eventualmente effettuate senza la regolare iscrizione al VIES, è stato compiutamente affrontato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 01/08/2011.n. 39/E.

 

L’inclusione nell’archivio VIES è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie; pertanto:

  • nel caso di mancata iscrizione al VIES ovvero;

  • in caso di esclusione o revoca,

la controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nel VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari.

Eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Di converso, un soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al VIES che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, determina una operazione che non può configurarsi come acqsuito intracomunitario e pertanto l’iva non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore.

Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (cfr. art. 47 del DL n. 331 del 1993); tale comportamento, infatti, determina una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, c. 6, del Dlgs. n. 471 del 19972.

 

Regime sanzionatorio

L’ultima parte del chiarimento ufficiale, procede alla valutazione delle eventuali sanzioni applicabili alla fattispecie in esame. La circolare n. 39/E del 01/08/2011 stabilisce che i riflessi di natura sanzionatoria derivanti dalla effettuazione di operazioni intracomunitarie da soggetti non regolarmente iscritti al VIES, non sono applicabili, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della circolare. Nel caso oggetto dell’interpello, considerato che:

  • la circolare è stata pubblicata in data 01/08/2011;

  • le eventuali violazioni commesse dall’istante sono riferibili ad un periodo precedente,

pertanto l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che andava alcuna sanzione.

 

14 maggio 2012

Attilio Romano ed Antonino Romano

 

NOTE

1 In sede di interpello l’istante dichiarava che l’ordine si è perfezionato ad aprile 2011 ed esibisce fatture datate rispettivamente aprile e maggio 2011. Trattasi in ogni caso – come precisato dalla risoluzione n. 42/E/2012, di date successive sia all’entrata in vigore dell’art. 27 del D.L. n. 78 del 2010 (31 maggio del medesimo anno), sia dei relativi provvedimenti direttoriali di attuazione n. 188376 e n. 188381, emanati il 29 dicembre 2010.

2 In sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato membro del fornitore, l’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come intracomunitaria.