Accertamento sintetico uguale contraddittorio obbligatorio

in caso di accertamento con metodo sintetico o redditometro, il Fisco è costretto a chiamare il contribuente al contraddittorio; come si inseriscono i nuovi istituti deflattivi del contenzioso in tale procedura?

Una interessante sentenza della CTR di Bari (sent. 27 gennaio 2012, n. 9) ha stabilito il principio che l’ufficio finanziario è “obbligato” ad instaurare il contraddittorio con il contribuente sottoposto ad accertamento sintetico, così come previsto dall’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973.

 

Normativa applicabile

L’accertamento del reddito complessivo netto delle persone fisiche determinato sinteticamente è regolato dall’art. 38, cc. 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del stabilisce al settimo comma l’obbligo per l’ufficio, che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo, di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

Nel senso previsto dalla norma citata si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria che con la circolare n. 47/E del 9 agosto 2007, recante istruzioni operative agli uffici in tema di accertamento determinato sinteticamente, ha previsto che “è necessario preliminarmente notificare una comunicazione informativa circa gli elementi di capacità contributiva disponibili per il periodo d’imposta oggetto di controllo e del relativo reddito complessivo netto accertabile determinato sinteticamente…”. In particolare, oltre a fornire indicazioni operative sulle modalita’ di selezione dei soggetti in relazione ai quali gli uffici dispongono di elementi che lasciano ritenere il conseguimento di maggiori redditi, vengono date puntuali direttive al fine di pervenire ad una determinazione del reddito che tenga conto delle argomentazioni ed elementi di valutazione forniti dal contribuente

Quanto sopra trova ulteriore conferma nel dettato dell’art. 6 c. 5 dello Statuto del contribuente (Legge n. 212 del 2000), secondo cui l’ufficio, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazione, deve provvedere al preventivo invio dell’invito al contribuente a fornire chiarimenti, pena la nullità dei provvedimenti inviati.

Sul tema in esame il Dpr n. 78/2010 ha introdotto il nuovo accertamento sintetico che tra le novità prevede proprio l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’accertamento sintetico. In particolare, il legislatore ha inteso fondare il “nuovo” accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche su elementi di capacità contributiva indicati in modo espresso in un decreto ministeriale, nonché su spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta (c.d. spesometro). Il nuovo redditometro si riferisce ai redditi per i quali alla data del 31 maggio 2010, giorno di entrata in vigore del D.L n. 78/2010, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione.

Nell’ambito delle novità introdotte con l’istituto della mediazione tributaria di cui al D.L. n. 98 del 2011, si segnala la facoltà concessa al contribuente di attivare l’accertamento con adesione prima di proporre il reclamo. Com’è noto il legislatore con il decreto legge n. 98/11 ha previsto l’entrata in vigore a partire dal 2 aprile 2012 nel rito tributario degli istituti del reclamo e della mediazione. Questi ultimi rappresentano indubbiamente due mezzi per deflazionare il contenzioso, che si pongono in alternativa alla conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del D Lgs n. 546/92, e si applicano alle liti di valore non superiore a venti mila euro in ordine ad atti emanati dall’Agenzia delle entrate1.

 

Il caso

Il contribuente, proprietario di alcuni terreni e fabbricati, impugnava un accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato sinteticamente per l’anno 2004 il reddito ai fini Irpef e addizionali regionale e comunale, con irrogazione di sanzioni. In particolare, nel ricorso lo stesso contribuente eccepiva l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’ufficio e che gli incrementi determinati erano inesistenti in quanto i pagamenti effettuati negli atti di acquisto degli immobili non erano stati effettuati da lui ma dai fratelli, anch’essi imprenditori agricoli con notevoli volumi d’affari.

La CTP ha rigettato il ricorso ritenendo insussistente l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo ex art. 38 del Dpr n. 600/1973 da parte dell’ufficio e la legittimità dell’accertamento sintetico in quanto il ricorrente, con l’acquisto degli immobili, si era messo in una posizione di debito di considerevole entità nei confronti dei fratelli finanziatori, senza disporre di una capacità di rimorso a causa dei limitati redditi prodotti negli anni 2001-2004.

I giudici di appello della CTR hanno invece ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, affermando che l’instaurazione del contraddittorio costituisce un obbligo dell’Ufficio, derivante dall’art. 38 c. 6 del Dpr. n. 600/73, il quale prevede espressamente che, in caso di determinazione sintetica del reddito, il contribuente può dimostrare “anche prima della notificazione dell’accertamento” l’insussistenza dl maggior reddito. La CTR ha osservato che tale obbligo è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria in base alle istruzioni operative fornite nella Circolare n. 49/E del 9.8.2007. Del resto, hanno osservato i giudici, la norma di cui al citato art. 38, ancorché circoscritta all’attività di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, ha una portata di carattere generale in quanto il principio del contraddittorio, ormai pacificamente riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza, consente di adattare la pretesa erariale alla specifica situazione del contribuente ponendo le parti su un piano paritario e garantendo una corretta applicazione delle disposizioni che regolano il prelievo tributario.

 

9 maggio 2012

Enzo Di Giacomo

1 Circ. Agenzia delle Entrate n. 9 del 19 marzo 2012. Nella circolare amministrativa è prevista la facoltà per il contribuente di ricorrere ai due istituti del reclamo e della mediazione, ma lo stesso può preventivamente presentare istanza di accertamento con adesione e, nel caso questa non venga definita, proporre reclamo.