Accertamento esecutivo: le scelte da compiere per aderire o difendersi

ecco un riassunto delle diverse opzioni che il contribuente ha per aderire (con uno sconto o riduzione degli importi) o per difendersi dall’avviso di accertamento.

avviso di accertamento come difendersiCome è noto, l’art. 29, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha concentrato la fase della riscossione nell’accertamento, ridisegnando l’atto.

L’art. 23, c. 30, del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in Legge n.111 del 15 luglio 2011, ha consentito l’effettiva entrata in vigore del cd. Accertamento esecutivo a far data dagli atti emessi dal 1° ottobre 2011.

Di contro, l’art.17-bis, del D.Lgs.n.546/92, ha previsto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, l’istituto del reclamo/mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso (cfr. le istruzioni operative diramate dalla circolare n. 9/E del 19 marzo 2012).

Vediamo, quindi, alla luce dell’introduzione del nuovo istituto del reclamo/mediazione i quali sono le possibili scelte che il contribuente può fare, dopo la notifica dell’avviso di accertamento.

 

Accertamento esecutivo: le scelte da compiere

Rileviamo quali possono essere le scelte che può compiere il contribuente davanti alla notifica di un atto di accertamento esecutivo.

 

Definizione dell’accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto (art. 15 c. 2 bis D.lgs. n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso o istanza di accertamento con adesione può definire per intero l’accertamentoin maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione ad un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l’agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso.

La riduzione delle sanzioni a un sesto è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l’accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamentodella prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importiminimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

 

Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (art. 17 D.lgs. n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell’intero accertamento, può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità diimpugnare l’accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni ad un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

 

Accertamento con adesione (art. 6 c. 2 D.lgs. n. 218/1997)

Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione se non definisceper intero l’accertamento, per instaurare un contraddittorio con l’Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dalcontribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E’ possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite lesole sanzioni.

L’istanza va inviata o consegnata all’Ufficio in intestazione, entro il termine per presentarericorso, in carta libera ed indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, enumero di telefono).

Il termine per presentare ricorso è sospeso comunque per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Se il contribuente presenta ricorso questo vale come rinunciaautomatica all’istanza di adesione.

 

Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio (D.lgs. n. 546/1992 e DL n. 78/2010)

Procedimento di mediazione tributaria

Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di inammissibilità del ricorso stesso. L’istanza può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazionedell’ammontare della pretesa.

Decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione con riduzione delle sanzioni al 40%, il reclamo-mediazione producegli effetti del ricorso.

 

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l’avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l’impugnazione è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Se il contribuente presenta ricorso è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all’obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29 c. 1, lett. a DL n. 78/2010).

 

Intimazione al pagamento (art. 29 c. 1 lett. a DL n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l’accertamento con le modalità sopra indicate oppure non definisce le sole sanzioni (come sopra visto),e non presenta ricorso, è intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte,interessi e sanzioni nella misura indicata nell’avviso di accertamento.

 

Sospensione dell’efficacia dell’atto (art. 47 D.lgs. n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l’avviso di accertamento non sospende la riscossione atitolo provvisorio.

Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicatinell’atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto,il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale.

a) Sospensione amministrativa: l’istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all’Ufficio in intestazione, chepuò disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (art. 39 DPR n. 602/1973). L’istanza può essere contenuta anche nel reclamo.

b) Sospensione giudiziale: se il pagamento dell’avviso di accertamento può causare un danno grave ed irreparabile, l’istanza motivata di sospensione dell’esecuzione deve essere proposta alla Commissione Tributaria Provinciale a cui viene presentato il ricorso,insieme a quest’ultimo o con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l’istanza all’ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso lasegreteria della Commissione Tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 D.lgs. n. 546/1992).

 

Riesame in autotutela (DM n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all’Agenzia un riesame dell’atto in autotutela, chiedendo di riconsiderare in tutto od in parte gli elementi e i dati alla base dell’avviso di accertamento.

L’istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l’avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

 

20 aprile 2012

Roberta De Marchi