L’art.17-bis, del D.Lgs.n.546/92, ha previsto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, l’istituto del reclamo/mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso.
Alla luce delle istruzioni operative diramate dalla circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, affrontiamo, in questo nostro intervento, gli aspetti relativi all’istanza di mediazione.
L’ISTANZA DI MEDIAZIONE
Con l’istanza proposta, il contribuente può, innanzitutto, reclamare l’annullamento, totale o parziale, dell’atto.
E’ sua facoltà, tuttavia, formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
La notifica dell’istanza determina la data a partire dalla quale decorrono i 90 giorni previsti dal primo periodo del comma 9 dell’articolo 17-bis durante i quali si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia, per verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite.
L’istanza può essere alternativamente presentata:
- dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale; la procura va conferita con atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
- dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio.
- dal difensore, nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.
Il contenuto dell’istanza
Come abbiamo anticipato, il procedimento è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuente nei confronti dell’Agenzia e motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere coi motivi di impugnazione proposti nel ricorso.
A seguito dell’inutile decorso della fase di mediazione, l’istanza può produrre gli effetti del ricorso giurisdizionale.
Ciò comporta che:
- i motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, a pena di inammissibilità (è inammissibile il motivo di ricorso, proposto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, per il quale non sia stata preventivamente esperita la procedura di mediazione); né è consentito integrare (successivamente all’introduzione del giudizio) i motivi del ricorso;
- il ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito alla Direzione con l’istanza di mediazione, a pena di inammissibilità dello stesso.
Nell’istanza vanno indicati:
1) la Direzione nei cui confr