L'istanza di mediazione tributaria: regole e contenuto

Una guida alla corretta predisposizione dell’istanza di mediazione fiscale: il contenuto obbligatorio, gli effetti su un eventuale ricorso in Commissione tributaria, le regole per la corretta notifica.

istanza di mediazione fiscaleL’art.17-bis, del D.Lgs.n.546/92, ha previsto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, l’istituto del reclamo/mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso.

Affrontiamo, in questo nostro intervento, gli aspetti relativi all’istanza di mediazione tributaria.

 

L’istanza di mediazione tributaria

Con l’istanza proposta, il contribuente può, innanzitutto, reclamare l’annullamento, totale o parziale, dell’atto.

E’ sua facoltà, tuttavia, formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

La notifica dell’istanza determina la data a partire dalla quale decorrono i 90 giorni previsti dal primo periodo del comma 9 dell’articolo 17-bis durante i quali si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia, per verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite.

L’istanza può essere alternativamente presentata:

  • dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale; la procura va conferita con atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
  • dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio.
  • dal difensore, nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.

 

 

Il contenuto dell’istanza

Come abbiamo anticipato, il procedimento è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuente nei confronti dell’Agenzia e motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere coi motivi di impugnazione proposti nel ricorso.

A seguito dell’inutile decorso della fase di mediazione, l’istanza può produrre gli effetti del ricorso giurisdizionale.

 

Ciò comporta che:

  • i motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, a pena di inammissibilità (è inammissibile il motivo di ricorso, proposto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, per il quale non sia stata preventivamente esperita la procedura di mediazione); né è consentito integrare (successivamente all’introduzione del giudizio) i motivi del ricorso;
  • il ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito alla Direzione con l’istanza di mediazione, a pena di inammissibilità dello stesso.

 

Nell’istanza vanno indicati:
  1. la Direzione nei cui confronti è avviato il procedimento amministrativo in esame;
  2. il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  3. l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
  4. i motivi.

 

Nell’istanza può essere formulata una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Nell’istanza va indicato anche il domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento, quali, ad esempio, l’accoglimento dell’istanza o il diniego.

In assenza di elezione di domicilio, le comunicazioni sono effettuate presso la residenza o la sede legale del contribuente.

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare, altresì, il valore della controversia.

La circolare diramata ritiene ammissibile la redazione di un’unica istanza allo scopo di avviare il procedimento di mediazione con riguardo a più atti impugnabili.

Mentre l’istanza proposta dal contribuente deve recare gli stessi elementi del ricorso, l’eventuale proposta motivata di mediazione potrà, invece, essere formulata in forma libera.

In calce all’istanza potrà infine essere richiesta la sospensione della riscossione.

 

 

Gli atti e i documenti da allegare all’istanza

All’istanza predisposta nei termini sopra indicati il contribuente deve allegare:

  • copia dell’atto impugnato;
  • copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in giudizio, il contribuente intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, col proprio fascicolo di causa, per provare in giudizio la fondatezza delle eccezioni sollevate avverso l’atto impugnato.

 

Sul punto va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n.9 del 19 marzo 2012, ritiene che la mancata allegazione di atti o documenti già in possesso dell’Ufficio non costituisca motivo di rigetto dell’istanza.

L’istanza va notificata secondo una delle seguenti modalità:

  • a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’art. 137 e seguenti del codice di procedura civile;
  • mediante consegna diretta all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta;
  • direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

 

Nelle ipotesi di spedizione a mezzo del servizio postale, la notificazione dell’istanza, al pari della notificazione del ricorso, si considera effettuata – ai fini del computo del termine di sessanta giorni utile per l’impugnazione dell’atto – alla data di spedizione tramite servizio postale della medesima istanza e non a quella di ricezione da parte della Direzione.

 

 

L’Ufficio dell’Agenzia a cui presentare l’istanza

Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato o che non ha emanato l’atto (in caso di silenzio rifiuto), le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

Per il contenzioso relativo agli atti emessi dal Centro operativo di Pescara nello svolgimento delle attività di controllo e di accertamento di cui all’art. 28 del DL n. 78 del 2010, è parte nel processo innanzi alle Commissioni tributarie (e quindi competente a ricevere l’istanza di mediazione) la Direzione alla quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

Per il contenzioso che deriva dallo svolgimento di tutte le altre attività attribuite al Centro operativo di Pescara, è esso parte nel processo innanzi alle Commissioni tributarie.

 

I termini di presentazione

L’istanza va notificata a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare.

Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l’istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

Ricordiamo che al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre non trova, invece, applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale.

 

 

Gli effetti della presentazione dell’istanza di mediazione tributaria

La notifica dell’istanza di mediazione alla Direzione produce innanzitutto l’effetto (sostanziale) di interrompere il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto.

L’istanza proposta produce, altresì, gli effetti del ricorso, con la conseguenza che la notificazione dell’istanza equivale alla notificazione del ricorso e il termine di trenta giorni, stabilito dall’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per instaurare la controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale mediante il deposito del ricorso (effetto “di costituzione in giudizio”) va calcolato a partire dal giorno successivo:

  • a quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero senza che sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;
  • a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti novanta giorni;
  • a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza.

 

Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza del novantesimo giorno, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei novanta giorni.

 

 

La sospensione della riscossione

La presentazione dell’istanza, così come la proposizione del ricorso giurisdizionale, non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato.

L’istanza di sospensione giudiziale non può comunque essere proposta prima della conclusione della fase di mediazione.

Tuttavia, le Entrate ritengono applicabile l’art. 2-quater, c. 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, norma secondo cui “nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato”.

In pratica, il contribuente può chiedere la sospensione degli effetti dell’atto e può essere accolta quando le eccezioni sollevate nell’istanza non appaiono infondate.

Il periodo di sospensione degli effetti dell’atto non può comunque protrarsi oltre il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione.

 

Approfondisci con questo aggiornamento: Mediazione e conciliazione dopo la Riforma della Giustizia Tributaria

 

28 marzo 2012

Roberta De Marchi