La procedura di eliminazione dei beni aziendali | Con esempi e fac-simili di comunicazioni

Quali sono le procedure amministrative per l’eliminazione dei beni aziendali? Un riassunto delle procedure corrette ed i fac-simili delle comunicazioni da effettuare all’Amministrazione statale.

Le problematiche relative all’eliminazione in oggetto sono collegate alle presunzioni di cessione ed acquisto contenute nelle norme di cui all’art. 53 del D.p.r. 633-72 integrate dal D.p.r. 441-1997 e dal D.p.r. 435-2001.

Per superare le presunzioni in oggetto il contribuente può esibire la seguente documentazione:
  • fatture d’acquisto, scontrino fiscale con la descrizione del bene e l’indicazione del codice fiscale del soggetto acquirente,ricevuta fiscale appositamente integrata con tutti i dati utili allo scopo,documenti di trasporto;
  • in mancanza della documentazione citata anche l’annotazione nel libro giornale e nei registri iva (ovviamente la registrazione deve contenere i dati indicativi del bene, i dati del cedente…) può servire a superare la presunzione del fisco.

    Si ricorda che non è indispensabile l’esibizione del DDT se entro le 24 ore si è in grado di esibire la fattura vera e propria. La consegna dei beni a terzi è importante che sia dimostrabile attraverso apposita documentazione: i.e. DDT, apposito registro (conto lavorazione, conto deposito…) come previsto dalla CM. 193/1998.

L’Amministrazione Finanziaria in base alla presenza o meno in azienda dei beni può presumere un ipotetico acquisto o un’ipotetica cessione in evasione d’imposta.

Per tale motivo è molto importante la “prova contraria“da parte del contribuente atta a dimostrare che gli stessi sono stati utilizzati nel processo produttivo, consegnati a terzi in comodato o in conto deposito o infine distrutti o perduti.

Per corroborare tale tesi è utile che i luoghi d’esercizio dell’attività siano debitamente comunicati al Registro Imprese e all’Agenzia delle entrate al fine di non far scattare la presunzione di cessione come stabilito dalla più recente giurisprudenza (sentenza Cassazione n.3435-2008) .

L’eliminazione del bene può avvenire per scelta volontaria (i.e. vendita o dismissione dal ciclo di produzione) o per motivi involontari (furto, smarrimento e distruzione).

Eliminazione Volontaria dei Beni Aziendali

La normativa che disciplina questa casistica è contenuta nel DPR 441/97 e si può sintetizzare come segue.

PROCEDURA PRATICA

  1. Comunicare l’operazione di distruzione alla locale Agenzia delle Entrate e al Comando della guardia di finanza competente almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l’eliminazione.
  2. La comunicazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora, delle modalità di distruzione, la specificazione della quantità e della natura dei beni e l’ammontare del costo dei beni in base al prezzo di acquisto.
  3. Nei casi particolarmente urgenti (i.e. pericolo per danni o salute ) è possibile derogare al termine dei 5 giorni ma in questo caso è necessaria la presenza di un Notaio che attesti sia la distruzione dei beni che i motivi posti a base dell’urgenza.
  4. I Funzionari degli Uffici fiscali o il Notaio sono tenuti a redigere un apposito verbale dove vengono riportate la data, l’ora, la quantità dei beni ecc.; risulta consigliabile informare dell’operazione di distruzione dei beni anche il Collegio sindacale dell’impresa.
  5. Se il costo dei beni da eliminare è inferiore a 10.000 euro in luogo del predetto verbale può essere redatta un’autocertificazione (il presente valore non è da rapportare ad anno ma riferito alla singola operazione di distruzione). Anche nel caso di eliminazione dei beni per un costo inferiore ai 10.000 euro da più parti si ritiene consigliabile provvedere alla Convocazione dei funzionari dell’Amministrazione fiscale. In effetti (nonostante nella pratica la Comunicazione non venga rispettata) è da ritenere che nel caso di distruzione dei beni fino a euro 10.000 l’esonero riguardi solo la redazione dell’apposito verbale (sostituito dall’autocertificazione) e non anche la presenza dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza.

Si ricorda che il nuovo limite di euro 10.000 decorre dal 14 maggio 2011 come modificato dal decreto sviluppo n.70-2011.

ESEMPIO DI COMUNICAZIONE

ROSSI SRL

via ——————

P.IVA / C.F.

All’Agenzia delle Entrate di ————

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza via———-

Oggetto: Comunicazione distruzioni di beni come previsti dall’art. 2 D.p.r. 441-1997

La Ditta Rossi srl c.f./p.iva con sede in via ——- a ———- Capitale Sociale

iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ——— al n. ——————

comunica che intende procedere alla distruzione dei beni sottoelencati :

  • n. 2 computer per un costo di euro 2.000;
  • n. 10 armadi per un costo totale di euro 9.000;

Le operazioni di distruzione avverranno il giorno ———– alle ore —————

presso il nostro stabilimento sito in via —– in ———–.

Il materiale distrutto sarà preso in carico da un Rottamatore ad un valore di euro 200,00.

data————- Firma————————

Per approfondire: La procedura per la distruzione volontaria dei beni (2022)

Eliminazione Involontaria dei Beni Aziendali

La perdita dei beni che dipende da eventi indipendenti dalla volontà della parte (furto, smarrimento…) deve essere provato da apposita documentazione:

  1. documentazione predisposta dalla Pubblica Amministrazione (denuncia furto ai Carabinieri, Verbale dei Vigili del fuoco in caso di incendio);
  2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da redigersi entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto avente lo scopo di descrivere la motivazione che ha portato alla distruzione dei beni, l’elenco e il costo degli stessi. Tale autocertificazione non deve essere inviata agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria me deve essere conservata ed esibita agli organi di controllo.

Nel caso in cui i beni aziendali siano distrutti mediante consegna ad un soggetto autorizzato allo smaltimento il DPR 441/1997 non prevede alcun adempimento ma solo la dimostrazione della consegna e la redazione del relativo formulario Rifiuti compilato a cura dello smaltitore.

ESEMPIO ATTO NOTORIO PER DISTRUZIONE INVOLONTARIA DEI BENI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445-2000

La ditta Rossi srl con sede in ———– Capitale Sociale ———– c.f. e p.iva———– iscritta presso il Registro delle Imprese di ———– al n. ——–rappresentata dal sg. —————— in qualità di legale rappresentante con la presente dichiara :

che a seguito di un incendio avvenuto il giorno ————- presso la sede sociale sita in via ——- a———- il veicolo targato ———- modello ———–è andato completamente distrutto . Si dichiara che il valore economico del bene ammonta ad euro 8.000,00.

data———————- Firma———————–

Eliminazione dei beni aziendali: casistiche particolari

distruzione dei beni aziendali come procedereNel settore della grande distribuzione l’eliminazione di prodotti scaduti non è soggetta ad alcuna formalità ed eventuali piccoli furti di merce o differenze modeste nelle quantità delle stesse non fanno scattare la presunzione di “vendita in nero .

La procedura dell’eliminazione dei beni aziendali non trova inoltre applicazione nei settori dove per le particolari lavorazioni si manifestano i cali naturali o tecnici dei prodotti (i.e.: cali naturali della carne, pesce, formaggi, vini…) come previsto dal decreto n. 55/2000 e dal DPR 441/1997. L’art. 5 del D.p.r. 441-1997 rimandava ad appositi decreti la regolamentazione della materia relativi agli sfridi ed ai cali naturali ma a tutt’oggi tali norme non sono state ancora emanate.

Consegna dei beni a terzi

La circolare 193-1998 stabilisce che il contribuente deve provare la consegna dei beni a terzi attraverso l’esibizione delle seguenti prove:

  • registrazione nel librogiornale o altro registro di cui all’art. 39 del D.p.r.633-72;
  • esibizione di apposito documento di trasporto;registrazione nei registri contabili detenuti ai fini iva con l’indicazione della natura, qualità , quantità , indicazione del soggetto destinatario e del titolo traslativo.

La circolare non prevede termini di registrazione ma tuttavia,al fine di poter dimostrare l’operazione al fisco, si consiglia di ottemperare all’operazione in termini brevi.

La dismissione dei beni fuori dal circuito produttivo

I beni possono essere tolti dal ciclo produttivo non solo attraverso la loro eliminazione ma anche attraverso la loro messa a riposo.

Il bene potrebbe pertanto rimanere nei locali dell’azienda e, in questo caso, appare utile redigere un verbale come prova documentale della sua destinazione (i.e. verbale CDA); infine se il bene viene portato altrove risulta basilare approntare la documentazione necessaria per vincere la presunzione della cessione in nero (i.e. DDT da dove risulti che il bene è stato dismesso dal processo produttivo).

E’ importante sottolineare che l’art.102 del TUIR, in caso di dismissione del bene dal ciclo produttivo, consente la deduzione dal reddito del residuo da ammortizzare.

La cessione a titolo gratuito

Le cessioni fatte ad Enti Pubblici, Onlus, Associazioni e Fondazioni aventi finalità di assistenza e beneficenza in via esclusiva, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 12 del D.p.r. 633-1972.

Tali cessioni devono essere però provate attraverso apposita documentazione:

  • redazione di una comunicazione agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e al Comando della Guardia di Finanza con indicazione del giorno, dell’ora ecc.(da farsi entro 5 giorni dal giorno stabilito); tale comunicazione può non essere inviata in caso il valore di acquisto dei beni non superi il limite di euro 10.000;
  • emissione relativo DDT;
  • apposita dichiarazione di atto notorio da parte della ditta ricevente con la quale si attesti la natura, la quantità dei beni ricevuti e la corrispondenza al contenuto indicato nel documento di trasporto.

In mancanza del rispetto di uno solo degli adempimenti sopra indicati comporta la perdita del requisito per l’esenzione IVA e la cessione del bene diventa pertanto imponibile.

Per approfondire: Erogazioni liberali di persone fisiche e imprese destinate a ONLUS e ETS: agevolazioni fiscali

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Celeste Vivenzi