Dal caso pratico alla teoria: la gestione contabile e fiscale del furto di merci, una situazione che quando accade può generare dubbi nella gestione delle rilevazioni contabili e degli esiti fiscali, sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi.
Il caso: furto in magazzino con risarcimento assicurativo
Un’impresa mercantile subisce un furto nel magazzino il 20 agosto, per un valore (al costo) di circa 18.000 euro.
Il 30 settembre la compagnia assicurativa risarcisce 15.000 euro.
Quali registrazioni contabili e quali adempimenti iva porre in essere il 20 agosto?
E quali registrazioni contabili ed eventuali adempimenti iva porre in essere il 30 settembre?
Risposta: il furto di merci in contabilità
Il 20 agosto, l’unica registrazione da effettuare in contabilità, è la rilevazione di eventuali spese sostenute per recarsi a sporgere la denuncia contro ignoti per il furto subito (per esempio, la nota spese presentata dal magazziniere al ritorno dall’autorità di P.S., nella quale chiede il rimborso dei biglietti per il mezzo pubblico.
Nessuna altra registrazione
Perché? Per questi motivi:
Ai fini IVA
Il furto subìto non costituisce operazione rilevante ai fini iva (non costituisce, neppure per finzione giuridica) né cessione di beni, né prestazione di servizi. Manca quindi, il presupposto oggettivo per l’applicazione del tributo.
E non tragga in inganno, la previsione di estromissione (o destinazione a finalità diverse) di cui al comma 2 dell’art. 2 del DPR 633/72. Si tratta, in quei casi di mutamenti di destinazione dei beni decise scientemente dall’imprenditore (o dal professionista), non subìte ad opera dell’azione del terzo.
Attenzione: per vincere la presunzione di cessione delle merci non più presenti in magazzino è necessario sporgere la denuncia di furto e conservarne copia agli atti dell’impresa.
Ai fini delle imposte dirette
In un sistema a costi, ricavi e rimanenze, quale quello normalmente usato in tutte le contabilità aziendali per la rilevazione dei beni oggetto di commercializzazione (merci), l’evento “furto” non comporta alcuna autonoma registrazione in contabilità generale, diversamente da quanto sarebbe accaduto se il furto avesse riguardato altri elementi dell’attivo rilevati secondo il sistema patrimoniale (beni strumentali o cassa, per esempio).
Il costo per l’acquisto delle merci rubate è infatti già imputato a conto economico per effetto della registrazione della fattura di acquisto, se l’ingresso in magazzino è avvenuto dopo il 31/12 dell’anno precedente, ovvero con la rilevazione delle esistenze iniziali al 1/1, girocontate ad inizio anno a conto economico.
Non deve pertanto essere rilevata alcuna sopravvenienza passiva (rectius: insussistenza di attivo), che costituirebbe una immotivata duplicazione di un costo già rilevato.
Se l’impresa adotta la contabilità di magazzino, ovviamente, nelle singole schede andrà annotato il decremento per furto.
Nessuna distinzione opera che si tratti di contabilità ordinaria, ovvero di contabilità semplificata (per cassa dal 2017).
Nella contabilità semplificata il costo delle merci oggetto di furto concorre infatti quali elemento passivo (e le merci sono pertanto oggetto di deduzione) nell’anno di pagamento al fornitore, se acquistate dopo il 31/12/2016, oppure con le rilevazione delle esistenze iniziali al 01/01/2017, se acquistate anteriormente (posto che la norma che regola il transito dalla contabilità per competenza e quella di cassa prevede la deduzione integrale delle giacenze esistenti, e non ancora dedotte fiscalmente, nell’anno di transito alla contabilità retta dal regime di cassa).
Il 30 settembre:
L’impresa ottiene il risarcimento assicurativo (anche se in misura inferiore al danno patito)
Ai fini IVA
L’incasso del risarcimento è totalmente irrilevante ai fini IVA (non costituisce cessione di beni, né prestazione di servizi, ed è pertanto, carente del presupposto oggettivo)
Ai fini contabili
L’impresa rileverà l’entrata di denaro (assegno o bonifico ricevuto dalla compagnia) con contropartita “risarcimenti assicurativi”, riepilogati in bilancio nel conto economico alla voce “altri ricavi”.
Ai fini delle imposte dirette
Il risarcimento assicurativo (ricevuto peraltro nello stesso esercizio del sinistro) costituisce a tutti gli effetti, ai fini fiscali, ricavo tipico secondo l’art 85, comma 1, lettera f) TUIR.
Esso rileva, pertanto, nella contabilità ordinaria secondo le regole generali di competenza (nell’esercizio in cui diviene certo per liquidazione del danno effettuata dalla compagnia assicurativa) ed, invece, nelle contabilità semplificate, nell’anno dell’incasso, giusta la previsione dell’art 66, primo comma TUIR.
Il furto, nell’esempio considerato, determinerà quindi nell’esercizio una perdita netta di euro 3.000,00, pari al saldo algebrico delle componenti negative (esistenze iniziali o acquisti dell’esercizio per euro 18.000,00) e rimborsi assicurativi (euro 15.000,00), senza alcuna registrazione da effettuarsi il 20 agosto.
29 agosto 2017
Filippo Mangiapane