Al fine di facilitare l’attività di “fundraising”, cioè di raccolta fondi, l’articolo 83 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017, il “Codice del terzo settore”,contiene disposizioni in materia di detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali destinate alle ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale negli anni 2018, 2019 e 2020 e, dal 2021 in poi, agli ETS - Enti del terzo settore che le sostituiranno.
Queste agevolazioni tributarie si applicano purché le liberalità ricevute siano utilizzate dall’ente ai sensi del 1° comma dell’art. 8 dello stesso decreto, vale a dire per “l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (1° e 6° comma).[1]
Agevolazioni fiscali ONLUS e ETS: erogazioni liberali e detrazioni IRPEF
Per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, la detrazione dall’IRPEF dovuta dall’erogatore è pari al 30% di una o più erogazioni liberali in denaro o in natura (cioè, come vedremo, in beni) con un importo massimo complessivo annuo pari a 30.000 Euro che sono effettuate da una persona fisica ad una ONLUS.
La detrazione sale al 35% se l’erogazione liberale è a favore di organizzazioni di volontariato.
Il versamento delle somme deve avvenire tramite banca, posta od ogni altro mezzo idoneo a consentire la verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria come, per esempio, le carte di credito, di debito e quelle prepagate.
Riteniamo che questa detrazione valga anche per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, cioè per i soggetti con Partita IVA, e per i soci delle società di persone che pagano l’IRPEF sugli utili di esse.
A partire dall’anno di imposta 2021, con la sostituzione della qualifica di ONLUS con quella di ETS – Ente del terzo settore, l’agevolazione descritta varrà per le erogazioni effettuate a tutti gli ETS sia non commerciali che commerciali con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria diverse dalle cooperative sociali.
In alternativa a questa detrazione le persone fisiche possono