In questo articolo facciamo il punto su come sono normate le agevolazioni fiscali per chi provvede ad erogazioni liberali verso il terzo settore.
Ricordiamo che fino a tutto il 2020 sono in vigore le norme per le erogazioni alle ONLUS, mentre dal 2021 entreranno in vigore le norme verso gli Enti del Terzo Settore
Al fine di facilitare l’attività di “fundraising”, cioè di raccolta fondi, l’articolo 83 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017, il “Codice del terzo settore”,contiene disposizioni in materia di detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali destinate alle ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale negli anni 2018, 2019 e 2020 e, dal 2021 in poi, agli ETS – Enti del terzo settore che le sostituiranno.
Queste agevolazioni tributarie si applicano purché le liberalità ricevute siano utilizzate dall’ente ai sensi del 1° comma dell’art. 8 dello stesso decreto, vale a dire per “l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (1° e 6° comma).[1]
Agevolazioni fiscali ONLUS e ETS: erogazioni liberali e detrazioni IRPEF
Per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, la detrazione dall’IRPEF dovuta dall’erogatore è pari al 30% di una o più erogazioni liberali in denaro o in natura (cioè, come vedremo, in beni) con un importo massimo complessivo annuo pari a 30.000 Euro che sono effettuate da una persona fisica ad una ONLUS.
La detrazione sale al 35% se l’erogazione liberale è a favore di organizzazioni di volontariato.
Il versamento delle somme deve avvenire tramite banca, posta od ogni altro mezzo idoneo a consentire la verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria come, per esempio, le carte di credito, di debito e quelle prepagate.
Riteniamo che questa detrazione valga anche per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, cioè per i soggetti con Partita IVA, e per i soci delle società di persone che pagano l’IRPEF sugli utili di esse.
A partire dall’anno di imposta 2021, con la sostituzione della qualifica di ONLUS con quella di ETS – Ente del terzo settore, l’agevolazione descritta varrà per le erogazioni effettuate a tutti gli ETS sia non commerciali che commerciali con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria diverse dalle cooperative sociali.
In alternativa a questa detrazione le persone fisiche possono uti