E' reato gonfiare le schede carburante

Attenzione alla prassi di autocompilare le schede carburante: se i dati delle schede non sono in linea coi dati della casa produttrice dell’autoveicolo, si rischia di incorrere in sanzioni penali e nel disconoscimento del valore della contabilità.

scheda carburanteCon sentenza n. 912 del 13 gennaio 2012 (ud. 1 dicembre 2011) la Corte di Cassazione – Sez. III Penale – si è occupata della sussistenza del reato di cui all’art. 2, del D.Lgs. n. 74/2000, concretatosinell’utilizzazione, al fine di evadere le imposte sui redditi ed il valoreaggiunto, di fatture e documenti per operazioni inesistenti o comunqueaumentate nell’importo (nel caso specifico, schede carburanti) e la conseguente indicazione, nella dichiarazionedei redditi e nelle dichiarazioni annuali relativeall’imposta sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi.

 

La decisione

La Corte rileva, innanzitutto, che la sentenza impugnata, mediante un legittimo richiamo per relationem alla decisione di primo grado, i cui contenuti ha fatto propri, ha chiaramente indicato gli incontestabili dati fattuali sui quali il giudice di prime cure è pervenuto all’affermazione di penale responsabilità nei confronti del ricorrente.

“Si tratta, contrariamente a quanto indicato in ricorso, di dati obiettivi acquisiti attraverso “controlli incrociati” della documentazione fiscale e non di mere presunzioni del personale di polizia giudiziaria operante.

Evidenziano infatti i giudici del gravame che detti accertamenti avevano permesso di accertare che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l’esistenza di costi portati in deduzione e relativi ad acquisto di carburanti era risultata falsa.

In particolare, specificava la Corte territoriale, nelle “schede carburante” non risultavano riportati i chilometri percorsi con la vettura che il ricorrente aveva venduto, ostacolando ogni possibile verifica; l’esame documentale attestava la percorrenza di 1,73 chilometri per litro di gasolio, mentre il consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura era di 15,60 chilometri per litro; i tre soci dell’impianto di distribuzione carburante ed unici gestori dello stesso avevano disconosciuto le sigle e firme apposte sulle schede e la calligrafia con la quale erano stati indicati gli altri dati obbligatori; la documentazione riportava rifornimenti effettuati in date nelle quali l’impianto di distribuzione, privo di erogatori “selfservice”, era invece chiuso”.

 

Quindi, conclude la sentenza, emerge chiaramente la presenza

“di dati incontrovertibili che i giudici del gravame hanno correttamente valutato anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, certamente inquadrabile nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, stante l’oggettiva ed accertata inesistenza delle operazioni documentate e non anche nella residuale ipotesi di cui all’art. 3, applicabile fuori dei casi previsti dal menzionato art. 2”.

 

 

Dichiarazione fraudolenta per scheda carburante gonfiata – Brevi note

La sentenza che si annota riconosce il reato di dichiarazione fraudolenta nell’ipotesi di schede carburanti gonfiate.

Nel caso specifico occorre ammettere che gli indizi proposti dai verbalizzanti erano veramente pesanti:

  • mancata indicazione dei chilometri percorsi;

  • consumo medio nettamente superiore a quello indicato dalla casa costruttrice;

  • i gestori dell’impianto di distribuzione di carburante avevano disconosciuto le sigle e firme apposte sulle schede;

  • i rifornimenti risultavano effettuati in date nelle quali l’impianto di distribuzione era chiuso.

 

La Corte, quindi, conferma l’esistenza del reato di dichiarazione fraudolenta per annotazioni di operazioni inesistenti.

Ricordiamo che con sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011 (ud. del 21 ottobre 2010), la Corte di Cassazione, occupandosi, fra l’altro, delle modalità di compilazione delle schede per carburanti, ha riconosciuto legittimo il rilievo relativo al recupero dei costi di carburante, le cui schede erano prive dati identificativi dell’automezzo, del numero dei chilometri percorsi afine mese e del numero dei chilometri finali rilevabili dal contachilometri.

L’adempimento a tal fine disposto non ammette

“equipollente alcuno, ed indipendentemente dalla contabilizzazione dell’operazione delle scritture dell’impresa” (cfr., altresì, Cass. trib., 5 novembre 2008 n. 26539).

E’ altresì necessaria (sentenza 19 ottobre 2007 n. 21941) l’apposizione della firma sulla scheda da parte l’esercente l’impianto di distribuzione, perchè la stessa,

“avendo una funzione, definita dallo stesso legislatore, di “convalida” del rifornimento”, “costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge”.

 

La natura “essenziale” di tutti gli elementi richiesti nella normativa affinchè ogni scheda carburanti possa “assolvere alla finalità prevista dalla legge” – ovverosia rappresentare un costo deducibile, allo stesso modo e con gli stessi effetti di una fattura – viene, quindi, ribadita essendo evidente la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, nel senso (rilevante anche nella fattispecie) di consentire sempre una pronta verifica documentale sia della riferibilità – con l’indicazione della targa o,

“per quelli per loro natura privi di targa perchè non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operataci, di cui al T.U. circ. strad. approvato con D.P.R. n. 393 del 1959, artt. 30 e 31)”,

con la

“individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice (v. rispettivamente CM 39/362701 del 13.7.1977 e R.M. 363799 del 19.12.1977, entrambe della Dir. Gen. Tasse)” (cfr., Cass. n. 21769/2005, cit.)

– del costo ad un automezzo di pertinenza del contribuente, anche quanto ai quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione dei chilometri di percorrenza.

Ricordiamo, ancora, che con sentenza n. 21769 del 16 giugno 2005 (dep. il 9 novembre 2005) la Corte di Cassazione aveva ancora subordinato la deduzione delle spese per il carburante utilizzato dagli autoveicoli aziendali alla annotazione dei rifornimenti sulla scheda mensile prevista dal D. M. 7 giugno 1977, contenente gli estremi identificativi dei mezzi, tra i quali è essenziale l’indicazione del numero di targa.

Successivamente, con sentenza n. 21941 del 4 luglio 2007, dep. il 19 ottobre 2007, la Corte di Cassazione ha ribadito che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali da parte di soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto debbono essere documentati attraverso un’apposita annotazione sulla scheda di cui ogni veicolo deve essere munito e tale annotazione deve essere convalidata attraverso la sottoscrizione apposta, all’atto di ogni rifornimento, dall’addetto alla distribuzione.

La sottoscrizione costituisce poi elemento essenziale, senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge, e quindi legittimare la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di carburante.

Inoltre,

“l’addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all’articolo 2 all’atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso”.

 

Ed ancora con sentenza n. 7272 del 26 marzo 2009 (ud. del 20 febbraio 2009) la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’inattendibilità delle schede carburante (gonfiate) produce, di fatto, l’inattendibilità della contabilità.

 

14 febbraio 2012

Roberta De Marchi