L'attività di Compro Oro

Per svolgere l’attività di commercio di oggetti e materiali preziosi serve un’apposita autorizzazione; le implicazioni di un eventuale esercizio abusivo.

profili contabili dei compro oroIl testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – ed il regolamento di attuazione – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – unitamente al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496 ed al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, contengono la disciplina generale relativa al commercio dell’oro. Le norme citate garantiscono una doppia tutela, di pubblica sicurezza, attraverso il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte del Questore, nonché di tipo amministrativo, a garanzia della qualità dei metalli preziosi.

 

In relazione alla qualità dei metalli preziosi e delle loro leghe, appare utile ricordare che questi devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 251/1999.

Il titolo dei metalli preziosi viene espresso in millesimi ed è fissato nei suoi valori dalla stessa norma, a seconda del tipo di metallo.

Relativamente all’oro, il titolo garantito a fusione è 750, 585, 375 millesimi, ed in generale non sono ammesse tolleranze negative sui valori espressi.

Gli oggetti in metallo prezioso posti in commercio nel territorio dello Stato devono portare impresso il marchio di identificazione.

Il marchio di identificazione è costituito da una impronta poligonale recante all’interno:

  • la sagoma di una stella a cinque punte;

  • il numero caratteristico dell’azienda assegnataria;

  • la sigla della provincia ove la stessa ha la propria sede legale.

La Camera di commercio assegna un numero identificativo ad ogni produttore e importatore, risultante in un registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

 

Ai sensi dell’art.128 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), coloro i quali esercitano il commercio dell’oro devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento; tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

 

In ragione di quanto disposto dalla Legge n. 7 del 2000, l’esercizio in via professionale del commercio, per conto proprio o per conto di terzi, di oro, ad esclusione degli acquisti destinati alla lavorazione artigianale o industriale da parte dell’acquirente, può essere svolto dalle banche e da altri soggetti abilitati.

La nuova normativa disciplina la figura degli operatori professionali in oro (art. 1, c. 3), che, previa richiesta all’UIC o, a partire del 1° gennaio 2008, alla Banca d’Italia, possono essere abilitati all’effettuazione di transazioni in oro.

Il legislatore ha distinto gli operatori coinvolti nel commercio dell’oro – diversi dalle banche – in due categorie:

  • gli operatori professionali, che comprano e vendono oro, sia per conto proprio sia per conto terzi, a prescindere dalla sussistenza di un mandato con o senza rappresentanza;

  • gli orefici, che acquistano oro per lavorarlo e rivenderlo come oggetti di oreficeria.

 

I requisiti che gli operatori professionali devono possedere sono riferiti, in primis, alla forma giuridica del soggetto economico attraverso la quale viene esercitata l’attività, che deve essere necessariamente costituita sotto forma di:

  • società per azioni;

  • società in accomandita per azioni;

  • società a responsabilità limitata;

  • cooperativa con capitale non inferiore a quanto previsto per le S.p.a. (attualmente euro 100.000) interamente versato.

 

Inoltre, a norma dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000, come oggetto sociale deve essere necessariamente indicato il “commercio in oro”, mentre, relativamente alle persone fisiche coinvolte nell’attività, il medesimo provvedimento legislativo impone che i soci, gli amministratori e i dipendenti con funzioni di direzione tecnica debbano essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108, 109 e 161, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

 

Non risultano, invece, soggetti alla preventiva abilitazione da parte dell’Ufficio Italiano Cambi gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251.

La disposizione contenuta nell’art. 1, comma 4, della L. n. 7/2000, infatti, prevede l’esclusione espressa per tali operatori, per i quali, pertanto, vige unicamente l’obbligo alla presentazione della dichiarazione preventiva all’UIC ai sensi del citato comma 2, in caso di transazioni di entità superiore ai 12.500 euro.

In ragione di quanto disposto dall’art.1 della Legge n. 7/2000, con il termine “oro” si intende:

  • l’oro da investimento, intendendo per tale l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

  • il materiale d’oro diverso da quello di cui al punto che precede, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

 

Sono previste due tipologie di illecito, espressamente disciplinate dall’art. 4 della legge di riforma:

  • la violazione dell’obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia o il mancato possesso dei requisiti richiesti per esercitare professionalmente il commercio di oro configurano un delitto punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 4 a 20 milioni di lire, convertiti in euro;

  • la violazione dell’obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia delle operazioni di ammontare pari o superiore ad euro 12.500 costituisce un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria oscillante tra il 10 per cento ed il 40 per cento del valore dell’operazione.

Le sanzioni previste per l’esercizio abusivo del commercio in oro sono simili a quelle stabilite per l’abusivismo finanziario, bancario e mobiliare, alla luce della particolare pericolosità dell’attività di commercio di metalli preziosi; come osservato, infatti, la legge richiede per il suo esercizio il possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per l’esercizio autorizzato di attività di intermediazione finanziaria.

La disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 4, inserita al fine di preservare l’applicabilità del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, consente l’esercizio dell’attività di accertamento delle violazioni richiamate dal citato testo unico e, quindi, salvaguarda la possibilità di eseguire sequestri amministrativi per il pagamento delle pene pecuniarie.

 

In base agli obiettivi del legislatore comunitario – emersi con l’emanazione della Direttiva n. 98/80/CE – la Legge n. 7/2000 ha modificato profondamente la disciplina Iva relativa al settore dei metalli preziosi.

In primis, il legislatore ha sostituito l’art. 10, n. 11), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo l’esenzione dall’imposta per le cessioni di “oro da investimento” effettuate da banche o da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 1 della L. n. 7/2000. Resta ferma la possibilità, per i produttori di oro da investimento, di optare per l’applicazione dell’Iva, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Nell’art. 10, comma 11, del decreto presidenziale non si fa espresso riferimento all’ “oro industriale” per cui, almeno prima facie, l’esenzione e l’applicazione del meccanismo di reverse charge sembrerebbero limitatati all’oro da investimento; in realtà, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del decreto sull’Iva, il citato meccanismo si applica in ogni caso, per cui chi acquista l’oro è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato; tuttavia, il cedente è chiamato ad emettere fattura non soggetta ad Iva e senza addebito di imposta, mentre il cessionario deve integrare la fattura stessa con l’indicazione dell’Iva dovuta.

Si rammenta che, ferma restando l’applicazione del meccanismo di reverse charge, le cessioni di oro da investimento (in caso di opzione), nonché le cessioni di materiale d’oro e semilavorati d’oro di purezza pari superiore a 325 millesimi, di argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi, sono imponibili ed assoggettate all’aliquota del 20 per cento.

Gli operatori che effettuano cessioni di oro o argento (siano esse operazioni esenti o senza addebito di imposta) hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti in virtù dello specifico richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 dell’art. 19 ed hanno la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta a norma dell’art. 30.

Pertanto, in caso di cessioni imponibili di oro o argento, il cedente emette fattura senza addebitare l’imposta, indicando sulla stessa il titolo di esenzione a norma dell’art. 3, c. 4, della L. n. 7/2000.

Il cessionario è chiamato ad integrare la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta, ad annotare la fattura nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento e nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25), per avere diritto alla detrazione dell’imposta. Inoltre, deve contabilizzare l’imposta come Iva a debito e come imposta detraibile in sede di liquidazione periodica, tenendo ovviamente conto delle limitazioni alla detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.375/E del 28/11/2002 ha affrontato la possibile applicazione del disposto del comma 5 dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/192 inerente l’esenzione dell’I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) nel settore commerciale dell’acquisto di oro usato.

Nello specifico, veniva considerato l’acquisto di materiale d’oro da parte di privati e poi rivenduto, sotto forma di rottami di gioielli d’oro, a soggetti che operano nel settore del recupero dei metalli preziosi. La citata Risoluzione n. 375/E del 2002 riportò quanto affermato dall’Ufficio Italiano Cambi e cioè che “rientrano nella nozione di materiale d’oro tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione, e cioè dall’impossibilità di utilizzare ex se il materiale o la lega d’oro, essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.

Ciò premesso, la Risoluzione de qua ritenne “che la predetta vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato”.

 

Si ritiene di rilevante interesse evidenziare, sotto un profilo strettamente fiscale, le conseguenze connesse al verificarsi del caso in cui un soggetto economico esercente l’attività di “Compro Oro” eserciti, in via professionale, il commercio di oro pur essendo sprovvisto delle autorizzazioni dell’Ufficio italiano Cambi o, a partire dal 1° gennaio 2008, della Banca d’Italia, previste dalla medesima disposizione normativa all’art.1, c. 3 e, quanto sopra, acquistando da privati oggetti in oro e rivendendo gli stessi, quali “rottami in oro”, ad operatori specializzati nella trasformazione, beneficiando, altresì, del regime di esenzione IVA di cui all’art.17, c. 5 del D.P.R. n. 633/1972.

In merito a quanto sopra rappresentato, si ritiene che i soggetti istituzionali deputati dell’accertamento tributario debbano:

  • disconoscere gli elementi negativi di reddito sostenuti dal soggetto verificato, in applicazione del comma 4-bis dell’art.14 della Legge n. 537/1993 in ragione del quale i costi connessi a profitti derivanti da atti o fatti qualificabili come reato non sono deducibili;

  • ritenere non applicabile il regime di cui all’art.17, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972, vista la mancanza di autorizzazione all’effettuazione di operazioni di tal guisa e, quindi, qualificare le operazioni di vendita come operazioni ordinariamente imponibili e non esenti;

  • applicare l’I.V.A. con aliquota ordinaria al 20 % sul totale delle operazioni di vendita, al lordo delle operazioni passive per i motivi sopra esposti.

 

In conclusione, con riguardo all’attività di “compro oro”, esercitata in difetto dei requisiti autorizza tori normativamente imposti, è opportuno riqualificare l’esatta capacità contributiva da sottoporre a tassazione poiché, alla luce dell’illiceità dei proventi connessi all’attività stessa, deve procedersi ad applicare, in concreto, il principio dell’indeducibilità dei relativi costi. L’indeducibilità, ai fini della determinazione del reddito imponibile, delle componenti negative sostenute per la produzione di ricchezza connessa con atti o fatti aventi rilevanza illecita penale, è stato oggetto di un intervento dell’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare n. 42/E del 26 Settembre 2005, ha fornito puntuali precisazioni, con particolare riguardo alle concrete modalità applicative, nonché al campo di operatività del già citato comma 4-bis dell’art.14 della Legge n. 537/1993.

In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che:

  • ferma restando l’imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite, i relativi costi e spese seguono un regime fiscale differente in relazione alla tipologia di illecito: essi sono deducibili secondo le regole ordinarie, se riconducibili ad illeciti civili o amministrativi, sono indeducibili nel caso di illeciti;

  • la disposizione in esame trova applicazione solo in relazione ai costi ed alle spese sostenuti a partire dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore della Legge n. 289 del 2002;

  • il citato comma 4-bis dell’art.14 della Legge n. 537/1993, pertanto, non ha il medesimo ambito applicativo del comma 4, che concerne in generale i proventi derivanti da illeciti di qualsiasi natura, ma riguarda solo gli illeciti penalmente rilevanti;

  • con l’introduzione della disposizione in analisi il Legislatore ha inteso prevedere un intento indirettamente sanzionatorio dell’attività illecita e, quindi, è evidente che la norma ha una evidente e contingente natura di amplificazione della sanzione con una tassazione al lordo dei costi anziché al netto;

  • in riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, “la disposizione in commento si renda applicabile in particolare in sede di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e, in generale, con riferimento a quelle fattispecie reddituali per le quali la norma tributaria prevede la deducibilità delle spese specificamente inerenti alla produzione del reddito”;

  • la norma vieta la deducibilità di costi e spese comunque inerenti all’attività e funzionali alla produzione dei relativi proventi nel caso in cui l’attività nel suo complesso ovvero il singolo atto o fatto illecito costituisca un illecito penalmente rilevante; nel caso in cui l’illiceità coinvolga la complessiva attività esercitata dal contribuente, l’indeducibilità riguarderà tutti i costi e le spese sostenuti in relazione all’attività stessa; diversamente nel caso in cui l’illiceità coinvolga solo uno o più ‘fatti o atti’ nell’ambito della propria attività lecita, l’indeducibilità riguarderà sia i costi e le spese a questi specificamente afferenti, sia una quota dei costi riconducibili all’attività in generale ossia comuni a più fatti o atti, alcuni leciti e altri illeciti. In tale ultima ipotesi, la quota indeducibile dovrà essere determinata con criteri di proporzionalità in relazione alla fattispecie esaminata;

  • l’indeducibilità recata dalla norma consegue già alla trasmissione al pubblico ministero della notizia di reato a carico del contribuente, come previsto dagli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale;

  • la norma trova applicazione anche nel caso in cui i proventi derivanti dall’attività illecita siano sottoposti a sequestro o confisca penale.

L’ambito applicativo delle disposizioni contenute nel comma 4 bis dell’art.14 della Legge nr.537/1993 è stato oggetto, altresì, di una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna che, con la sentenza n. 113 del 24 settembre 2008 (depositata il 10 dicembre 2008), ha ribadito, in armonia con la prassi e con la giurisprudenza consolidatesi in materia, che le componenti negative sostenute in connessione ad atti aventi rilevanza penale non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione delle relative fattispecie reddituali, in relazione alle quali la norma tributaria prevede la deducibilità delle spese specificamente inerenti la produzione del reddito stesso.

A conclusione di questa breve analisi sembra opportuno richiamare l’importanza delle disposizioni inerenti la tassabilità dei proventi illeciti e dell’indeducibilità dei costi da reato in relazione al vigente impianto sanzionatorio penale in materia tributaria. Infatti, come è ben noto, il D.Lgs. nr.74/2000, affermando semplicemente che per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione e che per “elementi attivi o passivi” si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non esclude che l’occultamento di redditi illeciti o l’indebita deduzione di elementi passivi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato possano concorrere al superamento delle soglie di rilevanza penale ai fini dell’integrazione delle fattispecie illecite di cui agli artt.4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione).

 

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18 dicembre 2010

Nicola Monfreda