Secondo acconto imposte 2023: la scadenza al 30 novembre e il differimento al 16 gennaio 2024

Un ripasso delle regole per pagare il secondo acconto delle imposte dirette. Ricordiamo che, rispetto agli anni passati, i contribuenti IVA con un fatturato 2022 inferiore a 170mila euro potranno saldare l’acconto dal 16 gennaio 2024, anche a rate, ma lo spostamento in avanti non vale per i contributi previdenziali e assicurativi INAIL

Entro la data del 30 novembre 2023 va versata la seconda (o unica) rata degli acconti 2023 relativi alle imposte IRPEF, IRES, IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE), all’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e per i contribuenti forfetari (Legge n. 190-2014) e ad altre imposte sostitutive.

Nota: il Decreto-legge 18 ottobre 2023 numero 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 ha differito il termine di pagamento al 16/1/2024 (in soluzione unica o in 5 rate mensili di pari importo) per le imprese individuali e i professionisti con ricavi o compensi dichiarati per il periodo 2022 di importo non superiore ad euro 170.000.

 

Il calcolo del secondo acconto imposte 2023

Le tabelle utili

secondo acconto imposte 2023Ai fini del calcolo degli acconti resta sempre fatta salva la possibilità per il Contribuente di adottare per il calcolo degli acconti 2023 il metodo previsionale in luogo del metodo storico tenendo in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell’acconto portano all’applicazione delle sanzioni nella misura del 30% della maggiore imposta dovuta (possibile tuttavia usufruire del ravvedimento operoso prima dell’invio di atti accertativi da parte dell’Agenzia delle Entrate).

 

Tabella calcolo acconto Irpef metodo storico

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) FINO EURO 51,65

NON DOVUTO ACCONTO

—————————

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) DA EURO 52 AD EURO 257,52

ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA

PERCENTUALE 100%

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) DA EURO 257,52 IN POI

ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE

1 RATA 40% DEL RIGO RN 34

 

2 RATA 60 % RIGO RN 34

Nota: per i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA, indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva o oggettiva con ricavi/compensi non superiori al limite di euro 5.164.569 (compresi i contribuenti che partecipano a soggetti trasparenti, soci di studi associati e collaboratori di imprese familiari) l’acconto è dovuto in due rate di pari importo (si applica il 50%).

 

Tabella calcolo acconto Ires

MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN28 UNICO ENC FINO EURO 20,66

NON DOVUTO ACCONTO

—————————

MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN 28 REDDITI ENC DA EURO 20,67 A EURO 257,52

ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA

PERCENTUALE 100%

MODELLO REDDITI SC RIGO RN 17 O RIGO RN 28 REDDITI ENC DA EURO 257,52 IN POI

ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE

1 RATA 40,00%

2 RATA 60,0 %

Nota bene: per i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA, indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva o oggettiva con ricavi/compensi non superiori al limite di euro 5.164.569 l’acconto è dovuto in due rate di pari importo (si applica il 50 %).

 

Tabella calcolo acconto cedolare secca

NUOVO QUADRO RIGO LC 1 FINO EURO 51,65

NON DOVUTO ACCONTO

—————————

NUOVO QUADRO RIGO LC 1 DA EURO 52 AD EURO 257,52

ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA

PERCENTUALE 100 %

NUOVO QUADRO RIGO LC 1 DA EURO 257,52 IN POI

ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE

1 RATA 38 % (40% DEL 100 %)

2 RATA 57% (60% DEL 100 %)

Nota: la misura dell’acconto è del 100% e anche per la cedolare secca i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA, indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva o oggettiva con ricavi/compensi non superiori al limite di euro 5.164.569 ( compresi i contribuenti che partecipano a soggetti trasparenti, soci di studi associati e collaboratori di imprese familiari) devono versare l’acconto in due rate di pari importo ( si applica il 50 %).

Nel caso in cui la cedolare secca trova applicazione per la prima volta nel periodo 2023 l’acconto d’imposta non è dovuto; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2023 non occorre ricalcolare l’acconto IRPEF e l’acconto per la cedolare secca non è dovuto.

 

Sospensione dei versamenti per i territori alluvionati

Il Decreto-legge n. 61 -2023 ha disposto a favore dei soggetti con residenza o sede legale/operativa nei territori dei comuni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana soggetti ai recenti eventi alluvionali la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza tra il 01 maggio 2023 ed il 31 agosto 2023 con versamento da effettuare, in soluzione unica entro il 20/11/2023.

Tuttavia, il secondo acconto delle imposte rimane da versare nei termini ordinari del 30 novembre 2023.

 

Secondo acconto IRPEF 2023 in scadenza al 30 novembre 2023 – differimento al 16 gennaio 2024

Con il decreto-legge 18 ottobre 2023 numero 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 244 del 18 ottobre 2023, articolo 4, è stata introdotta la possibilità di versare la seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi entro il 16 gennaio 2024, o in cinque rate mensili a partire da tale data (l’intervento normativo vale solo per i versamenti in scadenza al 30 novembre 2023).

Nota: entro il 16 gennaio 2024, in assenza di sanzioni e interessi; in cinque rate di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (a partire dalla seconda rata si rendono dovuti gli interessi, di cui all’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 24, al tasso del 4% annuo).

 

Sono ammessi alla possibilità di posticipare la seconda rata di acconto 2023 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi esclusivamente le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo di imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (deve trattarsi di persona fisica titolare di partita IVA: ditta individuale, impresa familiare (ma solo per l’acconto del titolare), libero professionista o artista che esercita attività in forma individuale.

Non possono rateizzare o posticipare il versamento della seconda rata di acconto le società, di qualsiasi genere, gli studi associati, le persone fisiche non titolari di partita IVA e i titolari di redditi di partecipazione (soci, associali, coadiuvanti, ecc.).

Per i contributi previdenziali non c’è lo spostamento al 16/1/2024

ATTENZIONE, IMPORTANTE:  dovranno comunque essere versati entro il 30 novembre 2023 – quindi nessun rinvio – per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, quali ad esempio la seconda rata di contributi INPS per redditi eccedenti il minimale dovuti da Artigiani e Commercianti, o i contributi dovuti dagli iscritti all’INPS Gestione Separata.

 

Calcolo acconto Irap metodo storico

L’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% sia che si tratti di persone fisiche che di società.

Valgono pertanto le tabelle previste per l’IRPEF e per l’Ires e pertanto l’acconto non è dovuto se l’importo di rigo IR 21 non supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES (anche nel caso di specie per i soggetti ISA l’acconto va versato in due rate del 50 %),

Nota: ai fini del calcolo dell’acconto IRAP va considerato l’aumento dell’aliquota previsto per le Regioni in disavanzo sanitario unitamente alle riduzioni/maggiorazioni delle delibere regionali.

Occorre rammentare che l’art. 1, comma 8, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha introdotto, a decorrere dal 2022, l’esonero IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali (ditte individuali, aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari, esercenti attività di lavoro autonomo) e che l’esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell’attività in forma associata.

 

Calcolo acconto 2023: contribuenti che adottano il regime dei minimi e il regime forfetario

I soggetti che nel 2022 hanno usufruito del “regime dei minimi e che hanno continuato tale regime anche nel 2023 devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con la percentuale prevista del 100% se il rigo specifico del quadro LM supera i 52 euro (fino ad euro 51,65 acconto non dovuto, da euro 52 ad euro 257,52 acconto in unica rata, oltre euro 258 in due rate ).

Nota: i contribuenti in regime dei minimi nel 2022 che sono fuoriusciti a decorrere dal 2023 e che hanno adottano in tale anno il regime FORFETARIO devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva con il metodo storico (codici tributi 1793/1794).

Anche i soggetti che hanno scelto il regime forfetario nel 2022 e vi proseguono nel 2023 devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (15% – 5% se startup) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF (è possibile applicare il criterio storico o il criterio previsionale).

I soggetti invece che sono diventati forfettari nel 2023 e che provenivano dal regime di calcolo ordinario per l’anno 2022 non devono versare l’acconto relativo all’imposta sostitutiva per l’assenza del reddito di riferimento.

Nel caso di contribuente che si trovava nel 2022 in regime forfettario e che dal 2023 è transitato nel regime ordinario si ritiene consigliabile versare gli acconti in base al reddito forfetario (tributo 1790) indicando l’importo versato nel rigo RN 38 del modello redditi di riferimento.

 

Acconti IVIE e IVAFE

L’acconto è dovuto se il rigo RW7 (IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RW6 (IVAFE) supera sempre lo stesso importo e le regole sono le medesime previste per l’imposta IRPEF:

  1. acconto in unica soluzione fino ad euro 257,52 o in due rate (40% e 60%) se superiore ai 258 euro.

 

La rideterminazione obbligatoria dell’acconto storico

Fatto salvo il caso di optare per il calcolo degli acconti con il “metodo previsionale” occorre tenere in considerazione che per i soggetti che procedono con il calcolo dell’acconto con il metodo storico è d’obbligo procedere al ricalcolo degli acconti nei seguenti casi:

  • Deduzione per distributori di Carburante: la Legge n. 183-2011 ha introdotto una specifica deduzione forfettaria per i distributori di carburante sulla base del volume d’affari come stabilito dal Decreto-legge n. 69-2013 (bonus che va in relazione ai litri erogati) e per una corretta rilevazione dell’acconto 2023 la base di calcolo deve essere assunta senza tener conto della disposizione in oggetto.
     
  • Attività di noleggio occasionale: i soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un’imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto con durata inferiore ai 42 giorni devono comunque considerare tali proventi in maniera integrale per il calcolo dell’acconto 2023.
     
  • Soggetti sottoposti a procedure di crisi: i soggetti sopra indicati ( 14, c. 3, Decreto-legge n. 18/2016) devono calcolare l’acconto con il metodo storico senza tener conto della riduzione del reddito imponibile derivante dall’esclusione dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure di crisi.
     
  • Ritenute su premi, interessi, obbligazioni e altri proventi: ai fini del calcolo dell’acconto con il metodo storico non si deve tener conto del 70% dell’ammontare delle ritenute scomputate per il periodo precedente.

 

NdR: potrebbe interessarti anche…

Secondo acconto IRPEF 2023: le regole per le partite IVA

Chi può pagare l’acconto IRPEF di novembre 2023 a rate?

 

A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 23 novembre 2023

 

Secondo acconto IRPEF 2023 mensile

Simula il versamento rateale del secondo acconto IRPEF 2023

di Alessandro Mattavelli

Dopo la pubblicazione del DL 145/2023 collegato alla Legge di Bilancio per le partite IVA individuali con ricavi inferiori a 170mila euro è arrivata la possibilità di pagare l’acconto IRPEF al 16 gennaio 2024 (quindi a dati del 2023 già chiusi, anche se non elaborati del tutto), con possibilità di rateizzare gli importi fino al 16 giugno 2024, al tasso d’interesse del 4%.

Col nostro tool in excel è possibile simulare la gestione ed il costo complessivo del versamento rateale del secondo acconto IRPEF 2023 nei primi 6 mesi del 2024.

SCOPRI DI PIÙ >