I prelevamenti non giustificati si presumono acquisti in nero

Se il contribuente non fornisce valide giustificazioni sui prelevamenti, il Fisco può presumere che essi siano serviti per acquistare merce in nero, a sua volta rivenduta…

Con sentenza n. 18057 del 4 agosto 2010 (ud. del 20 maggio 2010) la Corte di Cassazione ha – in maniera netta e precisa – spiegato la presunzione legale in ordine ai prelevamenti.

Analizziamo il contenuto della sentenza, fornendo le nostre considerazioni.

L’autorizzazione all’accesso domiciliare

Preliminarmente, la Corte rileva che

“anche la presenza di seri indizi che inducono a ritenere la presenza di documenti contabili non ufficiali e rilevanti presso l’abitazione del contribuente comportano la possibilità che sia richiesta e concessa legittimamente l’autorizzazione ad acquisire la predetta documentazione presso il contribuente”.

Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame dato che l’Ufficio, nel richiedere alla Procura della Repubblica l’autorizzazione ad accedere al domicilio del contribuente, aveva ben chiarito i motivi di tale richiesta e ad essi la Procura della Repubblica ha fatto riferimento quando ha concesso l’autorizzazione.

In sostanza erano stati rappresentati alla Procura della Repubblica una serie di elementi che portavano a ritenere il domicilio come la sede reale dell’attività commerciale, fra cui la constatazione che dall’elenco abbonati telefonici il contribuente risultava intestatario di due utenze – quella dichiarata veniva indicata come deposito, e l’abitazione come ingrosso salumi e formaggi.

Il valore dei prelevamenti

Per quanto riguarda la contestazione relativa all’illegittimità di accertamenti analitici IVA basati su presunzioni fondate su documenti extra-contabili non afferenti a tutti i periodi di imposta, la Corte di Cassazione osserva che

“l’accertamento si è basato, in primo luogo e principalmente, sul riscontro della non corrispondenza fra accrediti per importi rilevanti sul conto corrente bancario intestato alla ditta P. e il volume di affari dichiarato e la contabilizzazione delle vendite.

Questa discordanza ha caratterizzato tutti gli anni oggetto degli avvisi di accertamento”.

Quanto alla pretesa illegittimità della valutazione come corrispettivi di tutte le movimentazioni bancarie la Corte rileva che,

“nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. civ., sez. 5′, n. 4589 del 26 febbraio 2009).

Specificamente in tema di accertamento dell’IVA, l’emissione di assegni da parte dell’amministratore, non giustificata da documentazione commerciale, fa legittimamente presumere che la società abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni, potendosi partire dalla presunzione legale prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, per la quale i prelevamenti annotati nei conti correnti bancari sono serviti per acquistare merci successivamente commercializzate, per poi costruire su tale prova legale i conseguenti passaggi logici, fondati sull'”id quod plerumque accidit” e sulla presunzione legale di vendita dei beni acquistati non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività – prevista dal D.P.R. n. 633 cit., art. 53, comma 1, applicabile “ratione temporis”, poi sostituito dalle norme contenute nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 -e, quindi, concludere che tali merci sono state rivendute dalla società con la percentuale di ricarico del 16 dicembre 2009)”.

Prelievi ingiustificati e presunzione di acquisti in nero – Nota

indagini finanziarie sui prelievi in banca non giustificatiAi fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.P.R. n. 600/1973, i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni bancarie/finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni.

Ai fini, IVA, l’art. 51, c. 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/72, dispone che i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni bancarie/finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.

Una volta acquisiti i dati, l’organo procedente dovrà verificare se le movimentazioni finanziarie (attive o passive) siano coerenti o trovino riscontro nella contabilità del contribuente, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito o della base imponibile Iva, come anche, con riguardo alla persone fisiche, non siano compatibili con la complessiva capacità contributiva.

Qualora alle predette movimentazione non sia possibile dare “immediata rilevanza e concludenza ai fini dell’accertamento” l’Ufficio, “pur nell’ambito delle sue autonome valutazioni discrezionali”, interpellerà il contribuente.

Come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 32/2006,

“nel nuovo contesto normativo, non solo i versamenti risultanti dai conti bancari ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni fuori conto si presumono come ricavi, compensi ovvero elementi positivi rappresentativi per le sole persone fisiche di altri elementi reddituali da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico, laddove la locuzione posto a base va intesa come il riconoscimento legale dell’attitudine probatoria che tali movimentazioni assumono ai fini dell’efficacia presuntiva che l’organo procedente intende utilizzare per assolvere il proprio onere dimostrativo”.

Ai fini IVA, i versamenti non giustificati potranno essere contestati come operazioni imponibili, cessioni o prestazioni non contabilizzate, mentre i prelevamenti potranno essere valorizzati come acquisti in nero.

Si ricorda che, in relazione al trattamento fiscale degli acquisti non fatturati, non è più previsto il pagamento dell’imposta, per effetto dell’abrogazione dell’art. 41 del D.P.R. n. 633/72 ad opera dell’art. 16 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. punto 2.7 della circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999).

Ed è proprio l’ipotesi ben delineata dalla Corte: se il contribuente non fornisce valide giustificazioni sui prelevamenti, l’ufficio può presumere – presunzione legale – che i prelievi siano serviti per acquistare merce in nero e a sua volta rivenduti – id quod plerumque accidit –.

In questi casi, l’aliquota Iva con cui valorizzare tali importi è, nel caso in cui non sia determinabile quella propria della singola operazione, l’aliquota in prevalenza applicata.

4 ottobre 2010

Gianfranco Antico