Enciclopedia di diritto tributario: cos’è e come funziona l’autorizzazione alle indagini bancarie.
L’autorizzazione alle indagini bancarie è quell’atto preparatorio allo svolgimento della fase endoprocedimentale dell’istruttoria, che non assume rilevanza esterna, autonoma ai fini della sua eventuale impugnazione, in quanto non immediatamente lesiva sotto il profilo tributario della posizione del contribuente interessato.
Si tratta, dunque, di atto non soggetto a sindacato di legittimità giurisdizionale, potendo lo stesso essere contestato nella successiva fase contenziosa, innanzi alla Commissione tributaria competente.
L’avvio delle indagini finanziarie ha inizio infatti con la richiesta, da parte dell’Ufficio territorialmente competente, all’organo sovraordinato, di una autorizzazione specifica.
L’autorizzazione alle indagini finanziarie avanzata dal soggetto che esegue i controlli al proprio ente sovraordinato deve essere richiesta prima di iniziare l’attività, secondo il rigido schema previsto dalla legge e deve contemplare in modo indefettibile il requisito essenziale dei motivi sottostanti l’indagine, in ossequio al principio di trasparenza e di effettività della tutela giurisdizionale di ogni soggetto.
Essa deve indicare il contribuente da sottoporre ad indagini, il periodo temporale da controllare, e deve riferirsi alla copia dei suoi conti intrattenuti con la banca, con la specificazione dei rapporti inerenti e connessi, e gli istituti di credito, postali e gli altri organismi cui si intende inoltrare la richiesta.
Gli organi competenti al rilascio dell’autorizzazione devono valutare la sussistenza dei requisiti di legittimazione e di merito, dandone atto nella motivazione dello stesso atto autorizzativo.
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Autorizzazione alle indagini bancarie: riferimenti normativi
• art. 51, co. 2, n.7, del D.P.R. n. 633/72;
• art. 32, co. 1, n.7, del D.P.R. n. 600/73;
• C.M.n.32/2006