Accertamento integrativo: definizione, norme e approfondimenti

enciclopedia di diritto tributario: spieghiamo cosa è l’accertamento integrativo, con riferimenti di legge e approfondimenti.

L’accertamento integrativo è quell’atto che il Fisco può notificare, entro gli stessi termini previsti per l’esercizio ordinario dell’attività di controllo, ad integrazione o modificazione dei precedenti, ove sussistano i presupposti fissati dalla legge.

accertamento fiscale integrativo: cosa èIl presupposto per l’esercizio del potere di integrazione e modificazione è dato dalla “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi“.

La norma ammette la ri-emissione di un nuovo avviso di accertamento, subordinandolo ad un ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto, attraverso elementi – nuovi e sopravvenuti – che se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa valutazione reddituale.

L’ufficio accertatore, cioè, non può addivenire ad un nuovo atto sulla base di una semplice riconsiderazione di quanto era già noto al momento dell’emanazione del primo avviso.

La reiterazione è possibile, infatti, solo nell’ipotesi in cui si sia verificato un ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto, attraverso elementi che, se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa e maggiore valutazione dell’imponibile.

Sono, quindi, necessari, sia la presenza di elementi non apprezzati nel precedente avviso quanto l’acquisizione della loro conoscenza in un momento successivo.

Al verificarsi di tali fatti – sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi –, l’Ufficio deve notificare un altro avviso nel quale deve specificare, a pena di nullità, i fatti in questione ed il modo in cui ne è venuto a conoscenza, curando in modo particolare di porre in rilievo che trattasi di fatti che erano sconosciuti all’Ufficio (e tali debbono effettivamente essere) alla data del primo accertamento o dei precedenti accertamenti integrativi.

Gli elementi nuovi debbono pur sempre riguardare fatti rientranti nel periodo d’imposta in considerazione e perciò necessariamente anteriori al primo avviso di accertamento, di modo che, nella realtà, novità e sopravvenienza sono tutt’uno e concernenti la conoscenza, da parte dell’Ufficio, di fatti storicamente vecchi.

 

 

Riferimenti normativi sull’accertamento integrativo:

art. 43, comma 3, DPR n.600/73;

art. 57, comma 3, DPR n.633/72.

 

Per approfondire:
L’accertamento integrativo o modificativo in aumento
Le condizioni per l’accertamento integrativo
Avvisi di accertamento integrativi: insussistenza delle condizioni legittimanti la loro emissione

 

16 giugno 2010

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