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Il rinvenimento delle fatture non contabilizzate a seguito dei questionari somministrati ai fornitori del contribuente da parte della Guardia di Finanza, nel corso di una seconda verifica fiscale vertente sui medesimi anni d’imposta già oggetto di primo controllo fiscale, non integra il requisito della novità, ovvero, la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi legittimanti l’emissione dell’accertamento integrativo ex artt.43 D.P.R n. 600/73 e 57 D.P.R n. 633/72.
Si tratta, nel caso di specie, di una diversa e/o più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito dall’Agenzia delle Entrate durante il primo accertamento.
È quanto emerge dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. 1, sentenze nn. 1327 e 1328, pronunciate il 12/05/2021 e depositate il 21/07/2021.
Accertamento integrativo: il caso in esame
Orbene, i giudici di primo grado, a fronte delle contestazioni sollevate dal contribuente, secondo cui la «rivalutazione» delle fatture di acquisto, poteva pacificamente essere compiuta durante il primo accertamento, hanno statuito, che non si verteva cioè, su una nuova conoscenza di nuovi elementi preesistenti di fatto, posto che nell’indagine successiva l'Amministrazione Finanziaria ha «rivalutato» le fatture di acquisto «già» controllate durante la prima verifica.
In altri termini, le fatture non contabilizzate erano «già» nella materiale disponibilità dell’Agenzia delle Entrate durante il primo accertamento e, cioè, soggette al suo sindacato, che avrebbe potuto senz’altro averne contezza, attraverso la somministrazione dei questionari ai fornitori.
Proseguono, i giudici provinciali che il materiale probatorio era già stato acquisito durante il primo accertamento e, ciò emerge dalla lettura delle dichiarazioni del contribuente nel contraddittorio con l’Ufficio da cui discendeva, che le fatture di acquisto e vendita sono state «esibite» ai verificatori che li hanno «visionato» e quindi, costituendo oggetto di «valutazione» da parte dell’organo accertatore.
In conclusione i giudici agrigentini, sostengono che deve escludersi la rivalutazione dei medesimi elementi già oggetto di valutazione da parte di altro organo e/o ufficio, non potendo gli accertamenti integrativi essere basati sugli stessi elementi di fatto del precedente accertamento e il requisito della novità degli stessi non ricorre, quando si tratta di «diversa e più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito dall’Ufficio».
Rebus sic standibus, deve oggettivamente escludersi la possibilità di emettere un nuovo avviso di accertamento in mancanza dell’effettiva dimostrazione di tali «nuovi elementi».
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A cura di Pietro Cocchiara
Sabato 7 agosto 2021