L’accertamento integrativo illegittimo solo se eccepito dal contribuente

Torniamo sul caso dell’accertamento integrativo, che risulta essere illegittimo se il contribuente riesce a dimostrare che gli elementi proposti dal Fisco non sono “nuovi”.

accertamento integrativo illegittimoIn base all’articolo 41, del Dpr n. 600/1973 (Accertamento d’ufficio):

fino alla scadenza del termine [di decadenza dell’azione del fisco], l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte”.

 

Il caso della CGT Calabria: l’accertamento integrativo illegittimo

Nel caso di cui ci occupiamo in questo contributo, si tratta di due accertamenti, nel primo dei quali viene ripreso a tassazione il reddito di locazione non dichiarato, e nel secondo (l’integrativo) una quota di una plusvalenza, anche essa non dichiarata.

Il contribuente ha contestato la legittimità dell’integrativo, sulla base della conoscenza (o conoscibilità) di tale omissione (la quota di plusvalenza) al momento del primo atto di accertamento.

Per la mancata conoscenza, militava, secondo la Corte giudicante di secondo grado, il fatto che l’oggetto dei due avvisi fosse radicalmente diverso.

La CGT di secondo grado della Calabria, con la sentenza n. 3792/2022, ha affermato il principio per il quale, in caso di accertamento integrativo, spetta al contribuente provare che l’Agenzia fosse già a conoscenza dei nuovi elementi, e così chiedere la illegittimità di esso.

Si ricorda che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (n. 29723/2020),

… l’amministrazione può emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non della semplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all’ufficio al momento dell’emissione dell’avviso originario”.

Si deve, quindi, trattare di elementi propriamente nuovi: la circostanza che questi non lo siano, in assenza di evidenze di senso contrario, dovrà necessariamente essere eccepita dal contribuente.

Occorre, quindi, che il contribuente dimostri che gli elementi a base dell’integrativo non fossero nuovi per l’Ufficio.

 

NDR. Sul tema, vedi anche avvisi di accertamento integrativi: insussistenza delle condizioni legittimanti la loro emissione 

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 13 Gennaio 2022