Scissioni parziali finalizzate al cambio generazionale ed ipotesi elusive

Analisi del caso di una società intenzionata ad operare una scissione parziale proporzionale finalizzata al ricambio generazionale. A cura di Domenico Bitonti.

 

L’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73 attribuisce la possibilità all’Amministrazione Finanziaria di disconoscere la validità, ai fini fiscali, di atti,  fatti e negozi, anche collegati tra loro, che siano:

  • privi di valide ragioni economiche;
  • volti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario;
  • diretti all’ottenimento di riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

 

La contestuale sussistenza di tali condizioni in capo alle operazioni elencate dal comma 3 del medesimo articolo qualifica una fattispecie come “elusiva” e, come tale, non opponibile all’Amministrazione Finanziaria (1).

Tra le varie operazioni suscettibili di profili elusivi di cui al comma 3 citato insistono le operazioni di “scissione societaria”, le quali, da tempo, sono oggetto di ampia attenzione da parte degli operatori fiscali, che spesso si trovano ad operare in materia senza alcuna certezza di essere al riparo da eventuali future contestazioni di elusività da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Un utile strumento di consultazione al quale poter validamente fare riferimento è sicuramente rappresentato dai pareri resi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello ex articolo 21, comma 9, L. 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero dalle precedenti pronunce in materia emanate dall’ormai soppresso Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.

Tra questi, di sicuro interesse, è il recente parere fornito con la Risoluzione n. 281/E del 4 ottobre 2007 a seguito di interpello posto in essere da una società intenzionata ad operare una scissione parziale proporzionale finalizzata al ricambio generazionale.

La fattispecie riguarda una società, il cui capitale è interamente posseduto da due soci al 50%. Uno dei soci, privo di figli, ponendosi il problema della continuità generazionale, intende cedere la propria quota ai tre figli dell’altro socio, già lavoratori nell’azienda.

La cessione delle quote sociali risulterebbe tuttavia gravemente incisa dalla presenza di due immobili, aventi un valore in bilancio pari al 50% circa del valore del patrimonio netto complessivo, considerati non strategici, da un punto di vista industriale, per l’attività svolta dalla società.

 

L’intenzione, quindi, sarebbe quella di operare una scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare  in una s.r.l. di nuova costituzione, specificando che:

  • la scissione avverrà in regime di neutralità fiscale ed a valori di libro, ai sensi dell’art. 173 del TUIR, senza emersione di alcun avanzo o disavanzo;
  • la nuova società beneficiaria svolgerà attività di locazione, a prezzi di mercato, nei confronti della stessa società scissa ovvero di terzi;
  • gli attuali soci non intendono procedere alla cessione delle quote della società beneficiaria, né in parte né in toto, per un periodo successivo alla scissione di almeno cinque anni.

 

Alla luce dei fatti, dei dati e degli elementi sopra esposti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non sussistenti profili di elusività, posto che l’operazione straordinaria descritta è dotata di sicure ragioni economiche in quanto “finalizzata a “snellire” la struttura patrimoniale della società scissa favorendo, con l’ingresso di nuovi soci ed il ricambio generazionale, lo svolgimento di un’attività imprenditoriale con l’apporto di nuove strategie industriali”.

Già in precedenza l’Amministrazione Finanziaria si era pronunciata favorevolmente nei confronti delle scissioni finalizzate al ricambio generazionale, ritenendo il progetto di scissione del ramo immobiliare coerente con tale finalità, proprio perché “una maggiore facilità di ingresso dei nuovi soci può prospettarsi laddove l’incidenza del valore degli immobili sul patrimonio netto sia rilevante” (2).

Si noti, in termini generali, che le “valide ragioni economiche” dell’operazione devono essere indirizzate a vantaggio della società, mentre non è assolutamente sufficiente che queste si realizzino soltanto in capo ai soci.

L’Amministrazione Fiscale, al riguardo, ha più volte sottolineato come un’operazione che avvantaggi i soci anziché la società non realizza la condizione della “valida ragione economica” di cui al comma primo dell’art. 37-bis.

E’ il caso dei soci che vorrebbero effettuare la scissione per vendere, ad un prezzo vantaggioso, le partecipazioni della società scissa ad un terzo acquirente non interessato all’acquisto dei beni immobiliari, che, a tal fine, confluirebbero in una società beneficiaria che resterebbe comunque gestita dai soci originari (3).

In questa fattispecie, ravvisata l’assenza di valide ragioni economiche ex art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, sarebbe assolutamente indebito il risparmio fiscale che ne conseguirebbe utilizzando lo strumento della scissione, anziché quello più congruo della cessione del ramo d’azienda relativo all’attività industriale.

Analogamente, l’assenza di valide ragioni economiche deve ravvisarsi qualora lo strumento della scissione venga utilizzato al fine di superare contrasti sorti tra soci. In questa ipotesi, chiarisce l’Amministrazione Finanziaria,

“l’operazione in questione è obiettivamente finalizzata non a realizzare un piano di riorganizzazione aziendale nell’interesse della società scindenda (e di quelle beneficiarie), ma a soddisfare un’esigenza di scioglimento della compagine societaria, con assegnazione di porzioni del patrimonio immobiliare a favore dei soci uscenti” (4).

La Risoluzione n. 281/E del 2007, tuttavia, non si limita ad esaminare l’ipotesi sopra citata, ma menziona una serie di casi in cui l’operazione di scissione potrebbe assumere una valenza elusiva, divenendo così inopponibile al Fisco.

La prima ipotesi è quella in cui l’operazione di scissione rappresenti solo la prima fase di un complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una “società contenitore” di immobili, da far circolare successivamente con cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, beneficiando così del meno oneroso regime di tassazione dei capital gains.

E’, infatti, palese che l’operazione sopra descritta determinerebbe un indebito risparmio d’imposta laddove si sposterebbe la tassazione dai beni di primo grado (immobili o ramo d’azienda) ai beni di secondo grado (titoli partecipativi) soggetti ad un più mite regime di tassazione titoli partecipativi,.

La seconda ipotesi menzionata dalla Risoluzione in commento è quella della cessione di una partecipazione di “controllo”, ex art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., della società scissa. In questa ipotesi, infatti, l’operazione appare non sorretta da valide ragioni economiche e rivolta all’aggiramento di norme tributarie, con indebito risparmio d’imposta.

L’operazione sarebbe destinata, in realtà, a surrogare lo scioglimento del vincolo societario, con assegnazione ai soci del patrimonio immobiliare, operazione negoziale più congruente sul piano giuridico rispetto alle finalità concretamente perseguite, tuttavia fiscalmente più onerosa, ravvisata l’emersione di basi imponibili (6).

La terza ed ultima fattispecie elusiva ricordata dalla Risoluzione n. 281/E del 2007 è quella volta alla mera assegnazione dei beni della scissa o della beneficiaria ai soci attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale.

L’Amministrazione Finanziaria, quindi, pretende che la società beneficiaria continui a svolgere un’effettiva attività di impresa (si pensi, in questo caso, all’attività di locazione dei beni immobili svolta dalla società beneficiaria, come nel caso esaminato).

Alla luce delle ipotesi sopra descritte, non è quindi sufficiente, per passare indenni il “test” dell’art. 37-bis, che l’operazione di scissione sia supportata da “valide ragioni economiche” e, quindi, dal ricambio generazionale.

E’ altresì necessario che:

  • le partecipazioni della società beneficiaria non vengano cedute a terzi (almeno entro un lasso di tempo ragionevole);
  • la società beneficiaria sia destinata a svolgere un’effettiva attività economica;
  • nel caso di successiva cessione delle partecipazioni della società scissa, queste non costituiscano il capitale di controllo.
 
 
Domenico Bitonti
 
11 Ottobre 2007

 


NOTE
(1) Si noti, al riguardo, che la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta allargando la possibilità dell’Amministrazione Finanziaria di contrastare possibili comportamenti “elusivi” attraverso l’applicazione dell’art. 1344 cod. civ., e, cioè, della nullità del negozio giuridico per mancanza di causa, qualora non sussista un’effettiva ed autonoma ragione economica giustificatrice delle operazioni effettuate (per maggiori approfondimenti, vd. Tabellini, L’elusione della norma tributaria, Giuffré, 2007, pagg. 312 e ss.).

(2) vd. Parere n. 40 del 14 ottobre 2005 del Comitato Consultivo; nello stesso senso il parere n. 17 del 16 maggio 2006;

(3) Vd. Parere n. 27del 4 ottobre 2006 del Comitato Consultivo;

(4) vd. Parere n. 18 del 16 maggio 2006;

(5) nello stesso senso, vd. Parere n. 43 del 2005 del Comitato Consultivo;

(6) vd. il Parere n. 17 del 16 maggio 2006 del Comitato Consultivo.