IVA: reverse charge in edilizia, recupero crediti, acquisti degli ospedali

IVA: limiti di applicazione del reverse charge in edilizia e altri casi pratici di applicazione dell’aliquota (servizi di recupero crediti, acquisti degli ospedali, verifica periodica degli ascensori).

1.    Reverse charge – Contratti di fornitura con posa in opera

iva in edilizia e reverse charge L’Agenzia dell’Entrate nella risoluzione nr. 148/E del 28 giugno 2007, ha disposto che per determinare l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge), occorre fare riferimento alla volontà espressa contrattualmente dalle parti ovvero bisognerà sindacare se è preminente il “dare” sul “facere” o viceversa.

Infatti a parere dell’Amministrazione Finanziaria, non rientrano nel meccanismo del reverse charge le forniture di beni con posa in opera, per i quali la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito.

Pertanto come detto in precedenza bisognerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se è prevalente l’obbligazione della cessione o la posa in opera.

In un caso reale, la società che ha rivolto interpello all’Agenzia delle Entrate, esercita l’attività di fornitura di armature  in acciaio per cemento armato adottando il codice ATECOFIN 45.25.0, abella F).

Tale società a volte provvede direttamente, previ accordi  contrattuali, alla fornitura con posa in opera, attraverso l’utilizzo di propria mano d’opera mentre in altri casi sub-appalta a terzi la posa in opera  delle armature fornite dalla medesima.

Ebbene, in tale caso l’Agenzia ha ritenuto non applicabile il meccanismo dell’inversione contabile, in quanto la posa in opera rappresenta solo un operazione accessoria a quella principale della fornitura.

Inoltre il reverse charge non si applica nemmeno tra l’impresa appaltatrice e quella sub-appaltatrice, dato che il contratto a monte non si configura come un sub-appalto, ma come fornitura.

Leggi anche: Reverse charge: meccanismo antifrode ad ampio raggio

2. Reverse charge: l’inversione contabile è applicabile anche se il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l’incarico da un privato?

Con la Risoluzione n. 154 del 6 luglio 2007, nel rispondere ad un interpello di una impresa esercente l’attività di installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni per la manutenzione della caldaia, se rientrano in un rapporto di sub-appalto tra due imprese operanti nei settori contemplati nella tabella F) Atecofin,  rientrano nel meccanismo del reverse  charge.

Inoltre, l’Agenzia ha specificato che l’applicazione del meccanismo è applicabile indipendentemente se il committente principale è un’impresa o un privato.

In particolare l’impresa esponente, aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate se le sottoindicate prestazioni potevano rientrare nell’applicazione dell’istituto dell’inversione contabile:

  • manutenzione di impianto idraulico;
  • istallazione dell’impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui l’appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente dall’impresa edile proprietaria;
  • istallazione dell’impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui l’appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente dal privato proprietario dell’immobile;
  • rifacimento dell’impianto idraulico per conto di un appaltatore che ha ottenuto la commessa direttamente dal privato proprietario dell’immobile, senza che tale intervento rientri in un intervento più ampio di costruzione o ristrutturazione.

In relazione al quesito posto in essere dall’impresa, l’Agenzia si è espressa ritenendo che l’istallazione di impianti idraulico-sanitari rientrino nel comparto delle costruzioni, contraddistinte con il codice Atecofin 45.33.0 e, quindi rientrante nel meccanismo del Reverse charge.

E’ bene che ciascun operatore, nell’individuare se una prestazione rientri nel meccanismo del Reverse Charge, tenga sempre a disposizione il seguente framework normativo:

  • Art. 1 comma 44 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
  • circolare n. 37 del 29/12/2006;
  • Circolare n. 11 del 16/02/2007.

3.    I servizi di recupero crediti sono operazioni “non soggette”

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.  130/E del 6 giugno 2007, si è espressa sulla base di un’istanza d’interpello avanzata da una Banca tedesca, al fine di catalogare  il servizio di recupero credito e, quindi, individuarne il luogo di tassazione ovvero il territorio ove localizzare l’operazione “de quo”.

Nel caso pratico, una banca tedesca operante nel territorio della Ue ha sottoscritto contratti di cessione di credito con diverse banche italiane, in base ai quali ha acquistato “pro soluto” diversi portafogli crediti bancari insofferenti.

Nel contesto di tale trattativa, la banca tedesca conferiva l’incarico ad una società italiana di svolgere  un’attività di amministrazione, gestione ed incasso dei crediti oggetto di acquisito.

Per tale tipologia di servizi, la banca tedesca avanzava istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, al fine di individuarne il luogo di tassazione dell’Iva.

La stessa Amministrazione finanziaria, dopo aver richiamato l’art. 135 della direttiva rifusa n. 112/2006/CE nonchè la sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito alla causa C-305/01, ha chiarito che i servizi recupero crediti, compresi anche quelli di amministrazione e gestione che rientrano tra i servizi finanziari di cui all’art. 7 – comma quattro – lett. d) ed e) del D.P.R. n. 633/72 rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta, di altro stato membro, sono considerati “non soggetti” ai fini Iva per mancanza del requisito della territorialità.

4.    Gli Ospedali non possono detrarsi l’Iva sugli acquisti

malattia e degenza ospedaliera per iscritti alla gestione separataGli ospedali e le Case di Cura hanno richiesto agli uffici finanziari il rimborso dell’Iva non detratta sugli acquisti destinati ad attività sanitaria esente.

In merito a tale richiesta, la Direzione Centrale delle Entrate ha espresso il diniego al rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti attraverso la Circolare n. 3/E del 23 gennaio 2007, con la quale ha posto fine ad una serie di controversie.

In particolare tale Circolare nasce sulla base da una precedente pronuncia della Corte di Giustizia di Giustizia Europea nell’ambito di due cause riunite C-18/05 e C- 133/05. La stessa Corte di Giustizia interpretava l’art. 13, parte B, lett. C) della VI direttiva, nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione era riferita solo alla rivendita dei beni che non hanno formato oggetto di detrazione e non anche a quei beni per i quali l’acquirente non può esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati a un’attività esente da imposta.

La circolare n. 3/E del 2007, specificava inoltre che tale errata interpretazione nasceva dalla traduzione in italiano della norma precedentemente scritta nella lingua di servizio comunitaria (inglese).

Tale disparità linguistica veniva in seguito sanata con l’introduzione del testo rifuso della direttiva comunitaria n. 112/200/CE che dal 1 gennaio 2007, con l’art. 136 – let. a), riprendeva il contenuto dell’art. 13 della precedente VI direttiva,  fugando cosi qualsiasi dubbio interpretativo della norma.

5.    Le prestazioni di verifica periodica degli ascensori sono assoggettate ad Iva anche se rese da Enti Pubblici

L’agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 143 del 19/12/2006, ha disposto l’assoggettabilità ad Iva delle prestazioni di verifica periodica ascensori anche quando eseguite da soggetti quali Enti Pubblici.

L’agenzia motivava, tale presa di posizione dal fatto che tali tipologie di prestazioni possono essere effettuate in condizioni di libera concorrenza, sia da soggetti privati che pubblici.

Pertanto, per non creare un mercato distorto ovvero delle condizioni di concorrenza sleale , ha ritenuto che i relativi corrispettivi siano da assoggettare all’aliquota ordinaria Iva, prescindendo dal soggetto prestatore del servizio, in quanto l’eventuale esclusione dell’imposta dalle prestazioni  rese di soggetti pubblici determinerebbe una significativa distorsione della concorrenza di mercato.

Paolo Giovannetti

7 agosto 2007