Reverse charge: meccanismo antifrode ad ampio raggio

analizziamo gli effetti pratici dell’estensione del meccanismo del reverse charge al settore edile cercando di chiarire alcuni dubbi pratici: la gestione della fatturazione al condominio e ai singoli condomini, i servizi di demolizione, la definizione di edificio a fini IVA….

wallctLa legge di stabilità del 2015 (legge n. 190/2014) ha ampliato notevolmente l’ambito di applicazione del reverse charge quale strumento in grado di contrastare con efficacia le frodi in materia di Iva. L’intervento normativo ha dato luogo a numerose incertezze dal punto di vista operativo. Per tali ragioni l’Agenzia delle entrate ha emanato ben due circolari con l’intento di colmare le lacune della normativa applicabile.

Il primi chiarimenti risalgono al 27 marzo 2015 (Circ. n. 14/E); invece l’ultimo intervento riguarda la circolare n. 37/E del 22 dicembre 215.

L’estensione del meccanismo è stata concretamente attuata con l’aggiunta nel corpo dell’art. 17, c. 6, della nuova lett. a–ter. L’inversione contabile trova dunque applicazione, dal 1 gennaio 2015, anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

L’ambito applicativo della nuova disposizione sembra essere coincidente con la lettera a) del medesimo articolo 17, comma 6, ma a ben vedere le due disposizioni non coincidono affatto. Le differenze sono sostanziali non solo con riferimento alle prestazioni oggettivamente rilevanti, ma anche per quanto riguarda i relativi presupposti. In particolare, in base alla precedente lettera a, l’inversione contabile trova applicazione “alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a–ter), compresa la prestazione di mano d’opera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

Il rapporto tra le due disposizioni è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con la prima circolare n. 14/E. La disposizione di cui alla lettera a–ter deve essere applicata prioritariamente rispetto alle indicazioni desumibili dalla lettera a. A ben vedere non sembra si possa verificare una sovrapposizione delle due disposizioni. Infatti, la legge di Stabilità del 2015 ha anche modificato la previsione di cui alla lettera a applicabile alle sole “prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a–ter)”. In base ad un’interpretazione letterale sembra sostenibile che le stesse prestazioni di servizi non possano essere ricondotte nell’ambito applicativo delle due disposizioni, ma in realtà non è così.

Si consideri, ad esempio, la demolizione di un edificio. Questa prestazione è espressamente indicata dalla lettera a–ter. Tuttavia questo servizio può essere fatto rientrare allo stesso modo nelle prestazioni riconducibili nel settore dell’edilizia secondo quanto indicato nella precedente lettera a. La differenza è però sostanziale. Secondo la nuova norma l’inversione contabile è applicabile indipendentemente dall’attività svolta dal committente che può anche non operare nel settore dell’edilizia e indipendentemente dalla configurazione del rapporto che può essere anche di semplice prestazione d’opera. Viceversa, in base alla disposizione in vigore fino al 31 dicembre del 2014, l’inversione contabile trova applicazione solo se i due soggetti (committente e prestatore) operino nel settore dell’edilizia avendo riguardo al codice attività secondo la codifica Ateco 2007. Inoltre la prestazione deve essere resa nell’ambito di un contratto di subappalto.

L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che l’ambito applicativo della previsione di cui alla lettera a-ter va ben oltre un’interpretazione di tipo letterale. Infatti, l’inversione contabile trova applicazione non solo per l’installazione degli impianti, ma anche per la mera attività di manutenzione. L’interpretazione ha esteso in maniera rilevante l’applicazione della previsione normativa. Ad esempio il meccanismo anti frode troverà applicazione anche per interventi che in sé non sono caratterizzati da particolare complessità. Ad esempio la fattura dovrà essere emessa senza addebito dell’Iva (senza rivalsa) dall’impiantista che viene incaricato da un professionista per l’attività di manutenzione annuale dell’impianto di condizionamento. Ciò anche se il committente, cioè il professionista, non opera nel settore dell’edilizia. Analogamente l’inversione contabile troverà applicazione anche per una riparazione idraulica effettuata presso lo studio di un professionista.

L’inversione contabile richiede sempre la verifica preventiva del presupposto soggettivo Iva in capo al committente. Pertanto se l’idraulico o l’impiantista effettuano la stessa attività nei confronti di un condominio l’Iva dovrà essere applicata seguendo i criteri ordinari. In questo caso il condominio non è un soggetto passivo ai fini Iva e per tale ragione il meccanismo non potrà essere applicato.

Inoltre, precisa l’Agenzia delle entrate, i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici devono essere individuate facendo riferimento, anche in questo caso, alla codifica Ateco 2007.

L’imposta sul valore aggiunto dovrà poi continuare ad essere applicata secondo i criteri ordinari qualora le stesse prestazioni siano relative ad immobili diversi dagli edifici. Ad esempio l’impresa che deve emettere la fattura per la prestazione di pulizia di un’area dovrà esercitare la rivalsa seguendo le regole ordinarie.

29 febbraio 2016

Nicola Forte