Possibile utilizzare le ritenute di acconto anche senza attendere l’invio della certificazione

E’ possibile scomputare (detrarre) le ritenute d’acconto dall’imposta da versare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi senza attendere il ricevimento delle certificazioni relative.

scomputo delle ritenute d acconto non certificate in dichiarazione dei redditiRicordiamo che, peraltro, i sostituti d’imposta sono stati tenuti, per legge, ad inviare le certificazioni ai percipienti (lavoratori autonomi, agenti di commercio, ecc.).

E’ questo, tra l’altro, il pensiero del Consiglio nazionale del Notariato contenuto nella propria circolare (Studio n. 39/2005/T), ciò anche sulla scorta di adeguata giurisprudenza.

Non è pertanto ritenuto legittimo l’eventuale recupero, con la conseguente iscrizione a ruolo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle ritenute d’acconto operate ma prive della certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322/1998. Insomma, il contribuente non può pagare colpe per le eventuali dimenticanze del sostituto d’imposta.

Scomputo delle ritenute d’acconto in sede di dichiarazione dei redditi – Normativa

L’art. 22 del D.P.R. n. 917/1986 prevede che, dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli, si scomputano le ritenute operate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre l’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322/1998 obbliga coloro che operano ritenute sui compensi corrisposti a rilasciare entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state erogate, un’apposita certificazione attestante l’ammontare complessivo delle ritenute operate.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato da ciò si evince che la certificazione non fornisce la prova del pagamento delle ritenute e non costituisce la conditio sine qua non per lo scomputo delle medesime.

Si tratta di un adempimento che regola solo i rapporti di sostituto e sostituito verso l’Erario.

Il diritto a scomputare le ritenute

Secondo il citato Organo dei professionisti l’unico presupposto che determina il diritto a scomputare le ritenute è dato dalla circostanza che queste siano state effettivamente operate da parte del sostituto. Peraltro, lo scomputo delle ritenute prescinde totalmente, oltre che dalla esibizione all’Erario delle certificazioni attestanti il prelievo tributario, anche dall’effettivo versamento delle somme trattenute.

Tale interpretazione, rileva lo studio è confermata da un’ampia giurisprudenza che tende a non riconoscere valore sostanziale a detta certificazione (la Corte di Cassazione, ha ritenuto che il mancato rilascio della dichiarazione attestante l’avvenuta ritenuta da parte di colui che ha effettuato la ritenuta medesima non può comportare per il contribuente, che ha subito la ritenuta) l’obbligo di pagare nuovamente l’imposta).

Documenti sostitutivi della certificazione di ritenuta d’acconto

A parere del Consiglio nazionale del Notariato, come stabilito in giurisprudenza, le ritenute sono, quindi, legittimamente scomputabili anche nel caso in cui, il contribuente non possedendo la certificazione dispone, comunque, di:

  • ricevute emesse dallo stesso contribuente al momento del pagamento del compenso, dove sono distintamente indicati l’importo lordo spettante, quello della ritenuta operata e quello netto corrisposto;
  • un estratto conto del libro delle entrate e delle ritenute, dal quale sia desumibile che le ritenute sono state operate;
  • la lettera di trasmissione dell’assegno recante il compenso, nella quale viene anche indicato l’ammontare della ritenuta operata.

E’ quindi sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente ove sia chiaramente desumibile che una parte del compenso è stata trattenuta a titolo di ritenuta.

Certificazione delle ritenute e divieto di doppia imposizione

Anche la Commissione Tributaria centrale ha espressamente affermato che se il contribuente, per fatto omissivo del sostituto d’imposta, non è in grado di produrre la documentazione necessaria per provare di avere subito le ritenute d’acconto, le somme dovute non possono essere richieste anche allo stesso contribuente (sostituito), a causa del divieto di doppia imposizione di cui agli artt. 7 e 67 del DPR n. 600/73.

Infine, ha rilevato la Commissione che attribuire alla predetta certificazione valore sostanziale potrebbe di fatto determinare, nel caso di ritenute non certificate ma operate, la violazione del principio generale che prevede il divieto di doppia imposizione.

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maggio 2006

a cura Vincenzo D’Andò