Distribuite dividendi? Occorre registrare la delibera!

L’articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86 obbliga ad assoggettare ad imposta in termine fisso anche “le assegnazioni ai soci … se aventi per oggetto utili in denaro”. L’attribuzione degli utili ai soci mediante delibera rientra fra le suddette assegnazioni?

In questi giorni le società con esercizio coincidente con l’anno solare stanno provvedendo ad approvare i propri bilanci e a deliberare la distribuzione degli eventuali dividendi.

Al riguardo, si coglie l’occasione per evidenziare un adempimento di istituzione non certo recente, ma che per anni è passato inosservato fino a quando il Ministero delle Finanze ha espresso la propria interpretazione dell’articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86.

Tale articolo, che come noto dispone quali sono gli atti da assoggettare ad imposta in termine fisso, indica alla lettera d), n. 1, anche “le assegnazioni ai soci … se aventi per oggetto utili in denaro”.

Il nocciolo del problema, quindi, è quello di stabilire se l’attribuzione degli utili ai soci mediante delibera rientri fra le suddette assegnazioni, o se rientri nei casi residuali non indicati all’articolo 4 e quindi disciplinati dall’articolo 9 della stessa Tariffa, che non richiede la registrazione.

Secondo questa ultima tesi, il concetto di assegnazione di utili dovrebbe afferire alla fase di liquidazione finale della società, qualora residuino utili, o al caso di assegnazione di riserve disponibili.

Nella Risoluzione n. 174 del 2000, il Ministero ha propeso per la prima tesi, affermando quindi che, tra le assegnazioni fatte ai soci, sono da ricomprendere anche le distribuzioni di utili di esercizio.

Estranee alla registrazione sono quindi le delibere che non approvano la distribuzione dell’utile, e che quindi approvano il bilancio in perdita o destinano l’utile stesso a riserva.

E’ da ritenere che lo stesso trattamento riservato alle delibere che distribuiscono gli utili dell’esercizio, sia previsto per quelle che distribuiscano le riserve formate da utili pregressi.

Soggetto obbligato a richiedere la registrazione dell’atto è il rappresentante della società.

La registrazione deve essere effettuata, entro venti giorni dalla data del verbale di distribuzione degli utili (sessanta se redatto all’estero), presso l’Ufficio del Registro o delle Entrate (tranne nelle ipotesi in cui all’atto abbia partecipato un pubblico ufficiale, nel qual caso l’atto deve essere registrato presso l’Ufficio nella cui circoscrizione risiede lo stesso).

La richiesta di registrazione deve essere redatta su apposito stampato in duplice copia al quale va allegata l’attestazione del pagamento nonché l’originale in bollo da Eur. 10,33 del verbale da sottoporre a registrazione e un sua copia. In alternativa, è possibile presentare il Libro delle Assemblee contenente il verbale in discorso (su cui l’ufficio apporrà gli estremi della registrazione), nonché copia di quest’ultimo con marca da bollo da Eur. 10,33.

Il versamento dell’imposta è pari a Eur. 129,11, e deve essere effettuato utilizzando un modello di pagamento F23, codice tributo 109 T – “Imposta di registro per atti, verbali e denunce”. Va altresì versato l’importo di Eur. 4,13, a titolo di diritti, con l’indicazione del codice tributo 964T – “Tributi speciali e compensi”.

Eseguita la registrazione l’Ufficio restituisce copia al richiedente con le annotazioni relative alla registrazione.

Per completezza, si segnala che presso l’Ufficio del Registro delle Imprese va altresì depositata la copia del verbale recante gli estremi di registrazione, oppure va allegata allo stesso la ricevuta dell’avvenuta registrazione presso il suddetto ufficio finanziario.

In caso di mancato pagamento, l’Ufficio, entro cinque anni dalla data della delibera, potrà chiedere l’imposta, con la sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

 

Giugno 2002

Danilo Sciuto – dottore commercialista in Catania –