Voluntary disclosure bis: il credito d'imposta per i contribuenti che fanno emergere redditi non dichiarati

se in sede di voluntary bis un contribuente deve regolarizzare redditi esteri non dichiarati, può usufruire dei crediti d’imposta di cui godono tali redditi in sede di dichiarazione dei redditi? La risposta a tale domanda è fondamentale per valutare il costo dell’operazione

Voluntary Disclosure bis 2017 Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateSi avvicina rapidamente la scadenza del 2 ottobre riguardante la voluntary disclosure e i contribuenti sono chiamati ad effettuare le ultime valutazioni di convenienza. Dovrà essere valutato il rischio fiscale dovuto alle irregolarità commesse in passato e quindi il rischio di un accertamento e dell’irrogazione delle relative sanzioni, rispetto al costo dell’operazione.

In questo caso, rispetto alla precedente versione della voluntary, i contribuenti possono optare per l’autoliquidazione delle imposte ed effettuare il relativo versamento. In base al nuovo meccanismo, quindi, i competenti uffici dell’Agenzia saranno chiamati a intervenire dopo il 30 settembre 2017 (termine per il pagamento in un’unica soluzione ovvero della prima rata) per controllare la congruità (con riguardo a ciascuna annualità oggetto della procedura) e la tempestività dei versamenti o per avviare le attività conseguenti al mancato versamento. In sede di controllo, gli uffici valuteranno la congruità dei pagamenti eseguiti alla luce delle informazioni fornite dal contribuente nella richiesta di accesso alla procedura.

La guida alla tassazione degli italiani che vivono all’estero e risultano iscritte all’AIRE, rilasciata dall’Agenzia delle entrate, consente di risolvere una serie di problemi che si erano posti in occasione della prima versione della voluntary. Una delle tante incertezze riguardava la possibilità di far valere e quindi ottenere il riconoscimento del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero. La predetta guida fornisce soluzione positiva del problema. Non è possibile, però, ottenere il rimborso delle imposte già pagate.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE, che hanno presentato la dichiarazione in Italia senza indicare i redditi prodotti all’estero, possono presentare un modello integrativo per non perdere il diritto alla scomputo delle imposte pagate all’estero. Secondo l’interpretazione fornita con la “Guida” i redditi oggetto di integrazione devono pur sempre considerarsi dichiarati e conseguentemente il contribuente conserva il diritto a far valere il credito di imposta per le imposte pagate relativamente ai redditi prodotti all’estero.

L’obbligo di presentare la dichiarazione in Italia anche per i redditi prodotti all’estero trova origine nel principio della tassazione mondiale (word wide taxation). In base a tale principio i soggetti residenti in Italia devono pagare le imposte sui redditi ovunque questi siano prodotti e quindi anche all’estero fatta salva la possibilità di prevedere specifiche eccezioni, secondo le indicazioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Conseguentemente anche gli italiano che vivono stabilmente all’estero (per più della metà dell’anno), ma risultano formalmente residenti in Italia sono tenuti ai predetti obblighi dichiarativi versando le relative imposte in Italia.

A tal proposito la predetta “Guida” precisa che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni l’anno sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia; hanno nel territorio nello Stato il domicilio o la residenza; si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata. In quest’ultimo caso è ammessa la prova contraria.

Ad esempio se un cittadino italiano è iscritto all’AIRE e si è trasferito in uno dei Paesi facenti parte della c.d. black list, ai fini fiscali si considera presuntivamente residente in Italia. La presunzione ammette, però, la prova contraria. In altri termini il contribuente può dimostrare che è stabilito effettivamente all’estero e pertanto essendo iscritto all’AIRE non deve assolvere gli obblighi dichiarativi in Italia se non per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. In questo caso, però, l’onere della prova è previsto per legge a carico del contribuente.

26 settembre 2017

Nicola Forte