Il D.Lgs. 36/2021 riconosce ai lavoratori sportivi dilettanti un’esenzione da imposte fino a 15.000 euro annui, applicabile sia ai rapporti subordinati sia a quelli autonomi, comprese le collaborazioni coordinate e continuative. Anche i forfettari beneficiano dell’esenzione ma occorre prestare la massima attenzione ai calcoli!
Il lavoro sportivo nel settore dilettantistico beneficia di alcune agevolazioni di natura tributaria e contributiva; in particolare, limitandoci all’aspetto tributario, viene riconosciuta l’esclusione da base imponibile fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
L’art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2021 stabilisce che, nel ricorso delle condizioni, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (come definite dall’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile).
L’esenzione di 15.000 euro è applicabile ai soggetti forfettari?
In merito alla fattispecie in cui il lavoratore sportivo sia un lavoratore autonomo, erano stati sollevati dubbi in merito alla compatibilità con il regime forfettario.
Il quadro LM del modello Redditi però, non prevede la possibilità di considerare l’agevolazione, mentre nel quadro RC e nel quadro RE è prevista la compilazione di campi specifici.
Tale mancanza aveva fatto sorgere il dubbio se tale regime agevolativo valesse anche per gli sportivi lavoratori autonomi in regime forfettario.
La risposta, ancora una volta, è contenuta nella norma (ossia il D.Lgs. n. 36/2021 suddetto): poiché essa infatti non prevede alcuna limitazione, non c’è un motivo valido per escludere il forfettario da questa agevolazione.
In sede di compilazione del quadro LM, dunque, basterà indicare i compensi da lavoro sportivo nel quadro LM già al netto della quota esente
La quota esente deve rientrare nel limite degli 85.000 euro?
Una seconda perplessità era legata al tetto di compensi previsto per tali contribuenti: i compensi agevolati fino a 15.000 euro annui rilevano in fase di verifica della soglia massima di compensi percepiti (pari a 85.000 euro), ai fini della permanenza nel regime?
Anche in questo caso, vale (il silenzio) della norma: in mancanza di alcuna disposizione, è evidente che tale esclusione non rileva per la determinazione del tetto massimo; in altre parole, negli 85.000 euro di tetto vanno inclusi anche gli eventuali 15.000 in esenzione.
Tali risposte sono confermate (anche se obiettivamente non serviva…) dall’Agenzia delle Entrate, che, con la consulenza giuridica n. 14/2025 conferma che per i lavoratori autonomi sportivi dilettanti in regime forfetario rilevano, quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. Tale coefficiente va dunque applicato al netto dell’importo di 15.000 euro.
Esempio pratico
Esemplificando, posto un totale compensi pari a 50.000, di cui 15.000 in esenzione, la percentuale forfettaria che determina il reddito soggetto ad imposta sostitutiva non sarà di 50.000, ma di 35.000.
La stessa conferma vale per la verifica del limite per la permanenza nel regime forfetario di 85.000 euro; in tal caso è necessario considerare anche i compensi sotto la soglia di 15.000 euro.
Se quindi, un lavoratore autonomo sportivo dilettante in regime forfettario consegue 88.000 euro di compensi, fuoriuscirà dal regime forfetario a partire dall’anno successivo, anche se in tali 88.000 erano compresi 15.000 in esenzione.
Occorrerà in tal caso fare un po’ di attenzione, perché, posto che in LM sarà necessario indicare (88.000 – 15.000 =) 73.000, ciò non permetterà di evidenziare la fuoriuscita dal regime: dovrà essere il contribuente stesso a prenderne atto autonomamente, essendo conscio di non poter utilizzare il forfettario l’anno successivo.
NdR: per completezza potrebbe interessarti anche un intervento di Nicola Forte: Sport dilettantistico: esenzione IRAP dei CoCoCo e la franchigia IRPEF di 15.000€
Danilo Sciuto
9 ottobre 2025