Analizziamo una recente decisione della Suprema Corte sulla qualificazione fiscale della cessione totale di quote societarie. Il dibattito si concentra sulla possibilità di considerare l’operazione alla stregua di una cessione d’azienda, con rilevanti conseguenze sull’imposta dovuta.
Cessione totalitaria di quote e riqualificazione in cessione d’azienda: la posizione della Cassazione
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
In base all’unico comma dell’articolo 20 del DPR 131/1986 (testo unico imposta di registro):
“L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
Dall’applicazione di tale norma, l’Agenzia delle Entrate ha fatto discendere la possibilità di riqualificare in cessione d’azienda la cessione totalitaria di partecipazioni. Lo scopo, manco a dirlo, è quello di accertare la maggiore imposta di registro che si rende dovuta nel caso di cessione di azienda.
Il contenzioso e la posizione della giurisprudenza: la recente ordinanza della Cassazione
Il contenzioso successivamente nato ha prodotto una linea di pensiero costante, nel senso di escludere tale possibilità.
Una recentissima ordinanza, la n. 6060/2025, della Cassazione è tornata sul tema, affrontando una nuova motivazione sulla quale era stato basato l’accertamento: l’Agenzia riteneva infatti che tale riqualificazione fosse legittima in quanto era basata su un unico atto presentato alla registrazione (ossia la cessione totalitaria di quote). Inoltre, la riqualificazione, nel caso di specie, veniva giustificata per il fatto che:
“dall’atto di cessione totalitaria delle quote in questione emergerebbe comunque un risultato del tutto corrispondente a quello di cessione aziendale”.
La Corte ha ritenuto non giustificabili tali assunti. Se è vero, infatti, che dall’articolo 20 emerge il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, esso deve comunque originare dalla valutazione degli effetti giuridici e non degli effetti economici dell’atto. La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che, sebbene…
“la situazione di chi ceda l’azienda sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si monetizza il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse”.
Gli effetti giuridici distinti tra cessione di quote e cessione d’azienda
Gli effetti giuridici della cessione totalitaria non coincidono con gli effetti giuridici della cessione d’azienda; si tratta di “negozi tipici diversi per gli effetti che si vogliono realizzare”.
Conclusioni della Corte
Per questi assunti, la Corte conclude affermando che “anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di un’altra società, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa”, essendo vietato all’Agenzia delle Entrate la possibilità di riqualificare la fattispecie in cessione indiretta di azienda.
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Danilo Sciuto
Mercoledì 12 marzo 2025