Il conferimento a realizzo controllato ruota attorno alla definizione di partecipazione qualificata, un concetto chiave per ottimizzare la pianificazione fiscale.
In questo articolo esploriamo il comma 2bis dell’articolo 177 TUIR, analizzando i casi di applicazione, le novità sulla qualificazione delle partecipazioni e le recenti aperture sul concetto di unipersonalità.
Scopriamo tutti i dettagli e le opportunità offerte dalla riforma.
Conferimento di partecipazioni qualificate: novità e impatti della riforma fiscale 2024
L’art. 17 D.Lgs. 13.12.2024 ha riscritto anche il comma 2 bis dell’art. 177 del TUIR relativo al conferimento di partecipazioni qualificate. La disposizione in questione riguarda, in sostanza, i conferimenti aventi carattere residuale rispetto a quelli di cui al precedente comma 2, ossia quelli che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo dei voti esercitabili in assemblea o di integrare un controllo già esistente.
Analogamente al nuovo comma 2, anche il nuovo comma 2 bis trova applicazione ai conferimenti implementati a partire dal 31 dicembre 2024. Molte sono le novità rispetto alla disciplina previgente e molti sono anche gli spunti che emergono dalla relazione illustrativa.
Le caratteristiche essenziali del nuovo comma 2 bis
In relazione al conferimento di partecipazioni qualificate ex art. 177, comma 2 bis del TUIR, analogamente al passato, la norma mantiene le seguenti caratteristiche fondamentali:
- ha un carattere residuale, ovvero trova applicazione quando non è soddisfatto il requisito del comma 2 ossia:
“Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2”;
- le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Ovviamente, poiché l’applicazione del comma 2 sarà ammessa anche quando vi è una mera integrazione del controllo, con una conseguente espansione della casistica applicativa, tale circostanza determinerà una corrispondente compressione delle ipotesi in cui potrà trovare applicazione il comma 2 bis.
Il legislatore della riforma prevede ancora che il comma 2 bis sia destinato alla creazione della personal holding, nel senso che il conferente deve essere unico. Tuttavia, viene introdotto un temperamento: qualora il conferente sia una persona fisica, sono ammessi anche i familiari.
È infatti previsto che se…
…“le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5”. Si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Sono inoltre previste nuove regole per i conferimenti di società holding mentre viene confermato l’holding period allungato a 60 mesi.
Il meccanismo di determinazione della plusvalenza avviene con le medesime modalità del comma 2, ossia raffrontando l’incremento del patrimonio netto della conferitaria con il costo fiscalmente riconosciuto della conferita. Anche in relazione al comma 2 bis valgono le nuove previsioni in tema di conferimenti minusvalenti regolamentati dal novellato comma 2.
Approfondiamo di seguito i vari aspetti proposti in sintesi.
La residualità rispetto al comma 2
La natura residuale del comma 2 bis rispetto al comma 2 appare inequivocabile dalla lettera della norma. La norma, infatti, in linea con il passato, prevede che:
“Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni: […]”.
Il meccanismo del realizzo controllato, pertanto, continuerà ad essere il medesimo del comma 2 per cui la plusvalenza in capo al socio conferente verrà determinata come differenza tra l’incremento del patrimonio netto nella società conferitaria ed il costo fiscale in capo al socio conferente.
Rispetto al pregresso, tuttavia, l’allargamento dell’ambito applicativo del comma 2 restringerà corrispondentemente quello del comma 2 bis.
Ciò discende, principalmente, dal fatto che il comma 2 trova applicazione non solo nei casi di incremento della percentuale di controllo in virtù di un obbligo di legge o di un vincolo statutario, ma anche nei casi di semplice incremento della percentuale di controllo.
È il caso di chiarire con alcuni esempi.
Esempio n. 1
Tizio è socio al 100% della società Alfa srl ed intende conferirla in una holding Beta srl.
Il conferimento ha ad oggetto il 51% delle quote. Si ipotizza che la misura della partecipazione al capitale rappresenti anche la misura della partecipazione ai voti in assemblea.
Il conferimento avverrà in base al comma 2 dell’art. 177 del TUIR. Il comma 2 bis non trova spazio in questi casi. L’esempio, tuttavia, è prodromico agli altri.
Esempio n. 2
Si consideri l’esempio precedente e si supponga che Tizio, dopo aver conferito il 51% delle quote, decida in un secondo momento di conferire una