Facciamo il punto sulle responsabilità del legale rappresentante di una ASD (e più in generale di un’associazione non riconosciuta) per debiti fiscali, sanzioni e interessi. Chi è la persona che ne risponde in solido? Quali sono i rischi in capo alla persona che amministra l’ente sportivo?
La Corte di Cassazione ha ribadito, in tema di responsabilità fiscale nelle associazioni non riconosciute che, per i debiti d’imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell’ente.
Il fatto: intimazione di pagamento alla ASD di rugby
L’Agenzia delle Entrate ha notificato ad una associazione sportiva dilettantistica di rugby, in persona del legale rappresentante, una intimazione di pagamento relativa al periodo d’imposta 2007.
Pur avendo intestato, indirizzato e notificato l’atto alla sola associazione, l’ufficio ha invitato, all’interno dell’atto, al pagamento degli importi richiesti non solo l’associazione, ma anche il rappresentante legale, “nella qualità di autore della violazione”.
Quest’ultimo afferma che l’intimazione era stata emessa con riferimento ad un avviso di accertamento intestato ed indirizzato alla associazione, mai notificatogli e ad una sentenza di un procedimento tributario d’impugnazione dello stesso avviso di accertamento in cui il non era mai stato parte.
Il contribuente – rappresentante legale dell’associazione – ha impugnato l’intimazione di pagamento dinanzi alla C.T.P., che ha accolto il ricorso.
Nel corso del giudizio di appello, instaurato dall’Agenzia delle Entrate, il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, cui ha fatto seguito il diniego, che il contribuente ha impugnato dinanzi alla C.T.R.
Con la sentenza qui impugnata la C.T.R., riuniti i due giudizi, ha accolto l’appello dell’Ufficio, previo rigetto dell’impugnazione avverso il diniego della definizione agevolata. Da qui il ricorso per cassazione da parte del contribuente.
Il pensiero della Cassazione sulla responsabilità fiscale nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)
Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha stabilito che l’avviso di accertamento, presupposto della intimazione di pagamento era stato notificato anche al ricorrente, “personalmente”, quale “autore della violazione”.
Ne consegue che, non avendo il contribuente impugnato personalmente l’avviso di accertamento notificatogli in proprio, l’intimazione di pagamento ricevuta rappresenta un atto puramente riscossivo, con la conseguenza che correttamente la C.T.R. ha ritenuto tale atto non definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che tale atto riscossivo può essere impugnato solo per vizi propri, ai sensi dell’art. 19, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992.
In ordine all’ulteriore lamentale di parte – secondo cui una volta che l’associazione non riconosciuta si sia estinta quale soggetto di diritto, essa non possa essere più evocata in giudizio, perdendo la legitimatio ad causam – per gli Ermellini, anche se si assumono per corrette le premesse e le conseguenze del ragionamento del contribuente, resta comunque il fatto che il contribuente ha ricevuto la notifica anche quale “autore della violazione” dell’avviso di accertamento, pre