La Legge di Bilancio 2024 elimina l’esonero dalla ritenuta d’acconto per agenti e mediatori di assicurazione nelle prestazioni dirette alle imprese assicuratrici. La misura, effettiva dal 1° aprile 2024, implica l’applicazione della ritenuta su tutte le provvigioni, anche occasionali, per servizi di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza o procacciamento di affari. Ecco come si applica la nuova norma prevista dalla Legge di Bilancio per il 2024.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il regime di ESONERO dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Il chiarimento è giunto a seguito dell’abrogazione prevista dall’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di bilancio 2024).
Applicazione della ritenuta di acconto ad agenti e mediatori di assicurazione
L’articolo 1, comma 89, della Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600 del 1973, il quale prevede, per taluni soggetti ivi indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo articolo 25-bis.
Per effetto della suddetta modifica, quindi, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli:
- agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.
Si osserva che, con la Risoluzione 7 febbraio 2013, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate aveva esteso l’esonero dalla ritenuta, previsto dal quinto comma dell’articolo 25- bis (nella formulazione previgente), anche alle prestazioni rese “direttamente” alle imprese di assicurazione da parte di soggetti iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI).
Per effetto della modifica normativa, dunque, si ritengono superati i chiarimenti forniti con la suddetta risoluzione, dovendo considerarsi assoggettate a ritenuta, ai sensi del citato articolo 25-bis, anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.
Per garantire la parità di trattamento degli operatori si ritiene, inoltre, che la predetta ritenuta debba applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e)6 ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.
Decorrenza della modifica
La modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.
Ai fini dell’individuazione del dies a quo dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto in commento si rammenta che, come chiarito con la citata circolare n. 24 del 1983, la ritenuta di cui all’articolo 25-bis va operata all’atto del pagamento della provvigione.
In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.
Nel caso in cui il commissionario, l’agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d’affari, in forza di disposizioni normative o contrattuali, trattiene direttamente la provvigione a lui spettante, prelevandola dalle somme riscosse a seguito dell’operazione per la quale ha prestato la propria attività è fatto obbligo ai percettori della provvigione di rimettere ai propri committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta stessa.
Detta ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate.
Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, dunque, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.
Determinazione della ritenuta in misura ridotta
Resta invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito.
Ai sensi del secondo comma del citato articolo 25-bis, le ritenute devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.
L’articolo 2 del Decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che l’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura indicata nel secondo comma del predetto articolo 25-bis è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
In considerazione del fatto che la modifica di cui all’articolo 1, comma 89, della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, si ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possano pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.
La suddetta dichiarazione può essere trasmessa anche tramite PEC, rispettando comunque i termini stabiliti dal decreto ministeriale.
Ulteriori precisazioni
I sostituti d’imposta che operano ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, di provvigioni e redditi diversi sono tenuti:
- al rilascio al percipiente della Certificazione Unica;
- alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate.
A seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà, pertanto, provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle entrate.
Si precisa che l’abrogazione della previsione di esonero dall’applicazione della ritenuta alle provvigioni spettanti agli agenti e ai mediatori di assicurazione, in precedenza contenuta nell’articolo 25-bis, quinto comma, del DPR n. 600 del 1973, non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA.
Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024.
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Antonella Madia
Martedì 2 aprile 2024