Spese sostenute per gli abiti dalla fashion influencer: costi deducibili, IVA detraibile

La “nuova” professione di influencer può generare dubbi sull’applicazione delle norme fiscali. Analizziamo la possibilità di mettere in deduzione le spese per l’acquisto degli abiti necessari all’attività di fashion influencer, se e in quanto inerenti all’attività.

I costi sostenuti dai cosiddetti fashion influencer per l’ acquisto degli abiti necessari per la loro attività possono sono deducibili; OK anche alla detraibilità dell’Iva, ma si applica l’uso promiscuo se non adeguatamente collegati a specifici eventi. Lo sostiene la Corte di Giustizia della regione Lombardia, con la sentenza n. 468 depositata pochi giorni fa, il 12 Febbraio 2024.

Il caso: accertamento nei confronti di una fashion influencer

abiti influencerIl caso di specie trae origine dall’emissione da parte dell’amministrazione finanziaria di un avviso di accertamento per il recupero di maggiori Irpef e IVA.

L’amministrazione finanziaria contestava in particolare alla contribuente di avere indebitamente dedotto ai fini fiscali esborsi di somme sostenuti per l’acquisto di beni (capi di abbigliamenti) non inerenti l’attività.

La contribuente ha inizialmente presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale adducendo la nullità del provvedimento emesso dall’Agenzia delle entrate di Milano ma i giudici della Commissione tributaria provinciale hanno ritenuto infondate le tesi difensive, non ritenendo deducibili gli importi corrisposti per l’acquisto di abiti, spese considerate fiscalmente non inerenti l’attività professionale esercitata.

Il procedimento faceva ulteriore corso in sede di giudizio tributario di secondo grado.

Anche in fase di secondo giudizio l’Agenzia delle Entrate, a sostegno delle proprie tesi, rappresentava come l’operazione compiuta dalla ricorrente fosse del tutto priva di basi giuridiche ed aveva pertanto determinato la sottrazione all’amministrazione di somme invece dovute.

 

Le motivazioni dei giudici: i costi di abbigliamento di fashion influencer possono essere ammissibili in quanto inerenti…

I giudici tributari di secondo grado hanno emesso la sentenza qui in commento. Alla base della loro decisione pongono anzitutto una considerazione fondata su precedenti pronunce della Cassazione, che avevano esaminato l’applicazione del criterio dell’inerenza: il criterio individuato dai giudici della Corte di cassazione consente di affermare l’inerenza dei costi sostenuti in tutti i casi in cui la spesa sia in qualche modo collegata all’attività aziendale o professionale, anche se solo in via solo indiretta, potenziale o in proiezione futura, non potendosi al contrario considerare come collegati i costi ad essa estranei (tra le varie: Cassazione n. 27786/2018).

Nella motivazione della sentenza qui in commento l’applicazione di tale criterio porta al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente per l’acquisto dei capi di abbigliamento necessari per lo svolgimento della sua attività di influencer, attività esercitata nel campo dell’immagine e della moda, ambito in cui il vestiario è certamente parte integrante del personaggio.

Tale attività, osservano i giudici tributari, necessita senza dubbio di un adeguato aspetto estetico da parte di chi la intraprenda ed i capi di abbigliamento, anche piuttosto ricercati, divengono strumenti essenziali per l’esercizio dell’attività: l’acquisto di vestiario è una condizione strettamente collegata con l’attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto, da ritenersi pertanto inerente all’attività esercitata.

Detto questo, nel caso in esame, poi vi è una ulteriore importante considerazione dei giudici: la contribuente non ha fornito la prova del collegamento tra specifici eventi a cui ha partecipato e l’uso esclusivo dei capi di abbigliamento il cui costo è stato annotato in contabilità per la sua deduzione; in considerazione di tale mancanza la sentenza decide di considerare l’uso promiscuo delle spese per vestiario, pertanto solo parzialmente deducibili, al 50%.

…e detraibili IVA

Trattandosi di spese inerenti l’esercizio dell’attività di influencer la spesa per IVA può essere oggetto di detrazione ma solo al 50% in conseguenza di quanto sopra (uso promiscuo).

 

Fonte: Sentenza della CGT Lombardia n. 468/2024 depositata 12/02/2024

 

NdR:  puoi vedere anche: Spese per abbigliamento del professionista: in quali casi è consentita la deducibilità?

 

Andrea Magagnoli

Lunedì 26 Febbraio 2024