Spese per l’abbigliamento del professionista: ambito normativo ed interpretativo
Ai fini reddituali, le regole generali che disciplinano la deducibilità delle spese sostenute da esercenti attività di lavoro autonomo sono contenute nell’ambito dell’art. 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
In particolare, il coma terzo dell’art. 54, D.P.R. n. 917/86 stabilisce che:
“…le spese relative all’acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati al comma 4[1] adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili o deducibili se il costo unitario non è superiore ad euro 516,00 nella misura del 50%...".
In linea generale, ha precisato l’Amministrazione finanziaria attraverso la risoluzione ministeriale 8 marzo 2002, n. 79/E, la spesabilità del costo da parte del professionista presuppone un rapporto funzionale di collegamento, anche indiretto, tra spesa sostenuta e compenso percepito.
Con una successiva risoluzione datata 16 febbraio 2006, n. 30/E, l’Agenzia delle entrate ha affermato che le spese devono essere correlate all’attività nel suo complesso indipendentemente dal valore aggiunto imputabile ad ogni singola prestazione svolta dal contribuente non dovendo rinvenirsi, per la loro deducibilità, una particolare relazione con i singoli compensi percepiti.
In tema di reddito d’impresa, è invero l’art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/86, secondo cui:
“…le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi...”.
La norma stabilisce i requisiti per la deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito, che rimangono subordinati al rispetto dei principi di competenza, certezza e determi