La responsabilità dei debiti assunti da parte dei soci di società di persone suscita notevole interesse da parte dei creditori sociali soprattutto in caso di cessione di quote.
Si esamina qui il caso in cui il creditore sociale possa intentare azioni a danno del patrimonio personale del socio uscente per debiti contratti dalla società dopo la cessione della quota, o al contrario, aggredire il patrimonio del socio acquirente per debiti contratti dalla società prima del suo acquisto.
In particolare, nell’atto di cessione delle partecipazioni sociali è assai frequente l’inserimento di una clausola che tuteli le reciproche posizioni del cedente e dell’acquirente ma in realtà siffatta clausola produce efficacia solo tra le parti e non verso i terzi.
La responsabilità dei soci di società di persone
Le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) a differenza delle società di capitali, adottano la forma della responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali.
Il socio assume la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali perché risponde del loro adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 codice civile) ed è solidalmente responsabile perché il creditore sociale può scegliere a propria discrezione il socio al quale rivolgersi, ed esigere da lui l’adempimento per la totalità dell’obbligazione (art. 1292 codice civile).
Responsabilità specifica dei soci per tipo di società
In particolare, tale responsabilità grava:
- nella società a nome collettivo, su tutti soci senza possibilità di eccezione (art. 2291 codice civile);
- nella società semplice, su tutti i soci ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi (art. 2267 codice civile);
- e infine, nella società in accomandita semplice, sui soci accomandatari mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313 codice civile)
La responsabilità illimitata e solidale incombe su tutti coloro che sono soci al momento della richiesta di pagamento, anche se ancora non erano tali quando sorse l’obbligazione, o al momento del sorgere dell’obbligazione.
NdR: approfondisci qui la responsabilità limitata dei soci di Sas e il divieto di ingerenza e deroghe
Responsabilità di nuovi soci e del socio uscente
Per quanto riguarda l’entrata di un nuovo socio, seco