Facciamo il punto sulle principali misure adottate dal decreto Energia allo scopo di contrastare gli effetti negativi indotti dalla guerra in Ucraina a livello economico: buoni carburante ai dipendenti, aumento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e molto altro…
Le misure introdotte dal decreto Energia
Con il Decreto Energia, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, il Legislatore ha introdotto alcune novità urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina. In particolare, tra le principali misure adottate, il Decreto in esame prevede:
- per il 2022, i buoni benzina nel limite di € 200 per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private, non concorreranno alla formazione del reddito;
- un credito d’imposta, a favore delle imprese, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica, utilizzata nel secondo trimestre del2022; nonché un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre del 2022;
- un bonus sociale elettricità e gas riferito al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 per i titolari di ISEE pari ad € 12.000;
- una rateizzazione delle bollette per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, da parte delle imprese che hanno sede in Italia, per un numero massimo di 24 rate mensili;
- un credito d’imposta, a favore delle imprese agricole e della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022; nonché la rinegoziazione dei mutui agrari, per un rimborso fino a 25 anni;
- un credito d’imposta, a favore delle imprese turistico-ricettive, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata IMU dell’anno 2021 per gli immobili in categoria catastale D/2.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Buoni carburante non imponibili per i dipendenti
- Aumento del Tax credit per imprese energivore e gasivore
- Tax credit per imprese non energivore e non gasivore
- Bonus per l’acquisto di energia elettrica per imprese non energivore
- Bonus per l’acquisto di gas per imprese non gasivore
- Utilizzo del credito d’imposta
- Bonus sociale elettricità e gas
- Rateizzo bollette per consumi energetici
- Agevolazione per settore dell’autotrasporto
- Tax credit acquisto carburanti settore dell’agricoltura e della pesca
- Bonus Imu comparto turistico
- Mutui agrari
- Contributo sugli extraprofitti
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Buoni carburante non imponibili per i dipendenti
L’art. 2, comma. 1, D.L. 21/2022 prevede che:
“per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In sostanza, il legislatore esclude da tassazione Irpef, in capo al lavoratore dipendente, il valore facciale dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.
Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:
- temporaneamente, per il solo 2022;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
- nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.
Tale disposizione va coordinata con quella presente “a regime” nel TUIR (art. 51, comma 3) secondo la quale
“non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
In relazione al rapporto tra le due disposizioni, si ritiene che il lavoratore dipendente, limitatamente all’anno 2022, goda di due plafond:
- l’uno di un importo pari a 200 euro valevole sono per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex articolo 2 D.L. 21