Il fisco ha chiarito, probabilmente fuori tempo massimo, che il decreto Cura Italia non sospendeva i termini di versamento delle ritenute relative ad addizionali comunali e regionali. Appare evidente che tale interpretazione ricade in uno caso di applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente (principio della buona fede): pertanto, il tempestivo versamento delle ritenute esonera dalla applicazione delle sanzioni tributarie.
Decreto Cura Italia: interpretazione estensiva della sospensione dei versamenti
L’articolo 61 del DL n. 18/20 “Cura Italia” ha disciplinato per i soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19, la sospensione (già disposta per chi opera nel settore turistico-alberghiero dall’articolo 8 del precedente decreto legge n. 9/2020) dei versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta scadenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché dei contributi e dei premi, estendendo la sospensione prevista per il settore a soggetti operanti in altri settori ben individuati (come ad esempio coloro che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nelle attività culturali e negli eventi, nei trasporti, nell’assistenza)
Dal canto suo, l’articolo 62, comma 2, dello stesso DL, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi da autoliquidazione che scadevano tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17/3/2020, richiama le ritenute alla fonte e le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale” operate da tali soggetti in qualità di sostituti d’imposta.
Nell’articolo 61 il legislatore non ha quindi esteso la sospensione a tali trattenute, espressamente previste, invece, nel successivo articolo 62.
Tale disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del decreto “Cura Italia”, insieme al veloce susseguirsi degli interventi normativi in materia di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dalla pandemia e alla risonanza mediatica che le sospensioni dei versamenti hanno assunto in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento per alcuni sostituti d’imposta, i quali hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, ritenendo che le misure fiscali fossero indirizzate a una generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta.
L’interpretazione dell’Agenzia Entrate
Con la risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, l’Agenzia, nel confermare che la sospensione, disposta dal comma 1 dell’articolo 61, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef, ha previsto che nell’ipotesi in cui i sostituti d’imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, sulla base di una interpretazione estensiva della norma, non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, solo a seguito di questa Risoluzione, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.
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A cura di Danilo Sciuto
Venerdì 4 giugno 2021