Nella Legge di Bilancio 2021 due novità sostanziali in tema di bonus locazioni: la proroga del termine dal 31/12/2020 al 30/04/2021 per il credito d’imposta sulle locazioni di immobili a uso non abitativo, e il contributo a fondo perduto sugli immobili ad uso abitativo. Approfondiamo meglio…
L’art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Nell’ambito del D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020. La legge di bilancio 2021 con la modifica del comma 5 del citato art. 28, ha prorogato il predetto termine (31.12.2020) al 30.4.2021 e quindi il bonus locazioni spetta fino al mese di aprile 2020.
La legge di bilancio ha inoltre esteso tale bonus anche alle agenzie di viaggio e tour operator.
Sempre in tema di canoni di locazione la legge di bilancio 2021 ha previsto un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.
Il contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore
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Bonus locazioni: premessa
Come noto, il legislatore ha introdotto un credito d’imposta calcolato sui canoni di locazione degli immobili strumentali per destinazione e di affitto d’azienda, al fine di contenere gli effetti dell’emergenza Covid-19.
In particolare:
- l’Art. 65, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”): ha introdotto un credito d’imposta:
- per le sole imprese, in relazione ai canoni di locazione degli immobili categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), ad esclusione dell’attività di cui agli All. 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 (non oggetto di sospensione);
- il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- per le sole imprese, in relazione ai canoni di locazione degli immobili categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), ad esclusione dell’attività di cui agli All. 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 (non oggetto di sospensione);
- 28, DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”): ha ampliato la portata applicativa del bonus, prevedendo l’estensione:
- a tutti i soggetti passivi (compresi professionisti ed ENC, sia per gli immobili utilizzati nell’attività istituzionale che in quella commerciale eventualmente esercitata), senza limitazione in relazione alla tipologia di attività svolta;
- a qualsiasi immobile di categoria catastale non residenziale (cioè strumentale “per natura”);
- ai canoni di locazione dei mesi di marzo (alternativo rispetto al bonus di cui al D.L. 18/2020), aprile e maggio 2020 (aprile/maggio/giugno per gli esercenti attività alberghiera/agrituristica “stagionale”);
- l’introduzione di un limite reddituale: i ricavi/compensi del periodo 2019 non devono eccedere €.5 mil., con la sola eccezione dei soggetti esercenti attività alberghiera;
- a tutti i soggetti passivi (compresi professionisti ed ENC, sia per gli immobili utilizzati nell’attività istituzionale che in quella commerciale eventualmente esercitata), senza limitazione in relazione alla tipologia di attività svolta;
- 77 DL 104/2020 (“Decreto Agosto”): ha modificato la disciplina del bonus prevedendo:
- l’estensione al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive stagionali);
- l’estensione del irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) a favore delle strutture termali;
- la spettanza del credito d’imposta fino a dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive con incremento nella misura del 50% del bonus in caso di affitto d’azienda.
- l’estensione al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive stagionali);
I crediti possono quindi così essere riassunti.
Credito ex art. 28 D.L. 34/2020 |
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SOGGETTI BENEFICIARI |
Possono fruire del credito d’imposta:
Rientrano anche:
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