Contributo a fondo perduto per i negozi dei centri storici turistici: presentazione dell'istanza entro il 14 gennaio

L’Agenzia delle Entrate ridefinisce le modalità di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto per i negozi dei centri storici turistici. Soffermiamoci sul relativo contenuto, i termini di presentazione e i requisiti per il riconoscimento.

fondo perduto negozi centri storici turisticiL’Agenzia Entrate sulle modalità di presentazione dell’istanza per il contributo a fondo perduto per i centri storici

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 352471 sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza del contributo a fondo perduto per i negozi dei centri storici turistici, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo per le attività economiche e commerciali nei centri storici turistici di cui all’art. 59 del DL 104/2020 (DL “Agosto”).

La presentazione delle istanze per il contributo a fondo può essere inoltrata fino al 14 gennaio 2021.

Giova ricordare che l’art. 59 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. Si tratta di 29 comuni: Venezia, Roma, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Palermo ma anche Bari, Como, Verbania, Rimini, Bolzano, Bergamo, Agrigento, Ragusa, Cagliari, Siena, Verona, Lucca, La Spezia, Matera, Siracusa, Catania, Pisa, Padova, Ravenna, Urbino.

Cioè le città che hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini stranieri almeno tre volte superiori al numero dei residenti (per i capoluoghi di provincia) o in numero pari o superiore a quello dei residenti (per i capoluoghi di città metropolitana).

In buona sostanza, il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, verificato “in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici”.

Le istruzioni alla compilazione dell’istanza riportano l’elenco dei Comuni interessati (si veda la tabella in calce all’articolo).

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.

 

I requisiti e l’entità del contributo a fondo perduto per i centri storici 

Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco e se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Inoltre, il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.

L’ammontare del contributo si ottiene applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019: 
15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro, 
10% se sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro, 
5% se superano la soglia di 1 milione di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e duemila euro per le società.

In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

 

Richiesta del contributo a fondo perduto per i centri storici

Entro e non oltre il 14 Gennaio 2021, sarà possibile richiedere il contributo nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Una prima ricevuta attesterà la presa in carico della richiesta o lo scarto a seguito dei controlli formali.

In seguito, subito dopo aver verificato l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti inAnagrafe Tributaria, con una seconda ricevuta l’Agenzia attesterà l’accoglimento o meno dell’istanza. 

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).

Al soggetto richiedente viene comunque inviata una PEC.

 

Il pagamento del contributo

Dopo l’accettazione, l’Agenzia delle Entrate, provvede ad erogare il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al beneficiario riportato nell’istanza.

Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.

Nell’istanza il richiedente deve quindi dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell’art. 59 del DL 104/2020.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, ovviamente contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019 (ai fini del requisito del calo del fatturato, condizione non richiesta per inizio dell’attività dal 1° luglio 2019), nonché il codice catastale dei predetti Comuni, l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Se vengono riscontrate indebite (parziali o totali) fruizioni del contributo, l’amministrazione finanziaria provvederà a recuperare la somma maggiorata di sanzioni e interessi. Sarà possibile regolarizzare spontaneamente la violazione restituendo contributo, interessi e sanzioni ridotte mediante l’applicazione del ravvedimento operoso nel modello F24.

ELENCO COMUNI

CODICE CATASTALE

COMUNE

PROVINCIA

RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI

L736

Venezia

VENEZIA

42,6

L746

Verbania

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

26,0

D612

Firenze

FIRENZE

21,5

H294

Rimini

RIMINI

15,3

I726

Siena

SIENA

11,6

G702

Pisa

PISA

9,9

H501

Roma

ROMA

7,6

C933

Como

COMO

7,2

L781

Verona

VERONA

6,4

F205

Milano

MILANO

5,8

L500

Urbino

PESARO E URBINO

5,7

A944

Bologna

BOLOGNA

4,2

E463

La Spezia

LA SPEZIA

4,2

H199

Ravenna

RAVENNA

4,2

A952

Bolzano

BOLZANO-BOZEN

4,1

A794

Bergamo

BERGAMO

3,8

E715

Lucca

LUCCA

3,7

F052

Matera

MATERA

3,4

G224

Padova

PADOVA

3,3

A089

Agrigento

AGRIGENTO

3,3

I754

Siracusa

SIRACUSA

3,0

H163

Ragusa

RAGUSA

3,0

F839

Napoli

NAPOLI

2,2

B354

Cagliari

CAGLIARI

1,8

C351

Catania

CATANIA

1,7

D969

Genova

GENOVA

1,6

G273

Palermo

PALERMO

1,3

L219

Torino

TORINO

1,3

A662

Bari

BARI

1,3

 

E’ possibile approfondire l’argomento anche in altri articoli, ad esempio:

Sismabonus nei centri storici: il caso dell’edificio indipendente

Contributo fondo perduto centri storici: il caso del noleggio conducente – Diario Quotidiano del 17 dicembre 2020

Contributo a fondo perduto per i centri storici e calamità naturali – Risposta al volo

Arrivano le risorse per i centri storici

Contributo a fondo perduto per attività esercitate nei centri storici

Contributo a fondo perduto per gli esercenti attività economiche e commerciali di vicinato svolte nei centri storici

 

A cura di Giovanna Greco

Giovedì 7 gennaio 2021