Come ogni anno torna l’appuntamento con il Modello 770, l’adempimento a carico dei soggetti obbligati per comunicare le ritenute operate nell’anno precedente. In questo contributo riportiamo un’analisi dettagliata dei quadri da compilare e delle modalità di trasmissione del modello.
Modello 770/2020: premessa generale
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 8963 del 15 gennaio 2020, ha approvato il modello, le istruzioni e la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni del sostituto d’imposta, modello 770/2020, da utilizzare con riferimento all’operato disposto nell’anno d’imposta 2019.
Nota
La dichiarazione dei sostituti d’imposta ha visto l’unificazione dei precedenti modelli 770 Semplificato e Ordinario e va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il termine fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, ossia entro il 31 ottobre (per il corrente anno la scadenza è il 02 novembre 2020).
L’obbligo dichiarativo riferito all’anno d’imposta 2019 è ottemperato presentando, separatamente ed entro i termini previsti, le certificazioni uniche ordinarie 2020 e il modello 770/ 2020.
NdR: Sul Modello 770/2020 ti invitiamo a leggere anche…Modello 770/2020 tardivo: termine di presentazione al 10 marzo 2021
Modello 770 2020: modalità di trasmissione e di compilazione del modello
Il termine per la trasmissione telematica del modello 770-2020, a seguito della modifica strutturale ad opera della Legge di bilancio 2018, è stato fissato al 31 ottobre di ogni anno (per il corrente anno scade al 02 novembre 2020) e il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, al fine di comunicare le ritenute operate nell’anno 2019 e i relativi versamenti avvenuti con il modello F24.
[Rammentiamo che il Decreto Ristori (DL n. 137 del 28/10/2020) ha posticipato il termine di trasmissione al 10 dicembre. Segnaliamo a riguardo l’articolo “Decreto ristori: ampliato credito imposta affitti, cancellata seconda rata IMU, proroga modello 770”]
Le modalità di presentazione della dichiarazione sono sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente ovvero:
a) Presentazione del modello 770-2020
Il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati.
b) Suddivisione del modello 770-2020
E’ data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX, relativi alle ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (ai sensi dell’articolo 25, Decreto Legge n. 78/2010), già presenti nel quadro SY;
- locazioni brevi inserite all’interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ovvero somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Nota
La facoltà è riconosciuta se i sostituti hanno trasmesso, nei diversi termini previsti dall’articolo 4, D.P.R. 322/1998, ovvero entro il 7 marzo 2020 o il 31 ottobre 2020 sia Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili (si rammenta che le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non interessati alla dichiarazione precompilata modello 730 possono essere inviate entro il termine del 31 ottobre 2019).
c) Invio del modello 770-2020 con un massimo di tre flussi
L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di 3 flussi che devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate.
Nota
Le tre macro-categorie di ritenute sono:
- ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, le cui eccedenze di versamento possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1627” in corso d’anno o il codice tributo “6781” alla fine del periodo d’imposta;
- ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché su redditi derivanti da locazioni brevi, le cui eccedenze possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1628” in corso d’anno o il codice tributo 6782 alla fine del periodo d’imposta (per locazioni brevi riferimento alla risoluzione n. 88/2017);
- ritenute su redditi di capitale e bonifici disposti, le cui eccedenze possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1629» o “6783”.
Nel caso di invio separato in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo” così come nel caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali.
Analisi dei quadri principali del Modello 770/2020
Occorre ricordare che già dallo scorso anno il modello 770 si è rinnovato a seguito dell’unificazione dei modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario ed ha inoltre visto un notevole snellimento dei dati da inserire nel modello.
Al fine di esaminare e focalizzare le novità è utile segnalare quanto segue: