Da qualche mese l’Agenzia delle Entrate fa un ripetuto uso dell’espressione “documento commerciale”, si tratta di una conseguenza dell’adozione del registratore di cassa abilitato all’invio telematico dei corrispettivi.
Ricordiamo allora in questo articolo gli interventi dell’Agenzia relativi a questo documento.
Tra gli ultimi interventi dell’Agenzia delle Entrate, dove l’espressione “documento commerciale” viene evidenziata, si ricorda:
Documento Commerciale e Principio di diritto dell’1 agosto 2019, n. 21
Sono stati chiesti chiarimenti circa la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e i soggetti ad essi assimilati (Si veda l’art. 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente alla stessa Agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Detto obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che, nell’anno 2018, hanno realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000.
A tal proposito, risulta utile la precisazione dell’Agenzia delle Entrate che, nella Ris. dell’8 maggio 2019, n. 47/E, ha chiarito che, per volume d’affari, si deve intendere “quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso”.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali.
Pertanto, tranne nel caso di esonero del superato predetto strumento fiscale, si rende necessario rilasciare al cliente un “documento commerciale” al posto dello scontrino o ricevuta fiscale, a meno che il cliente richieda espressamente la fattura.
Risposta dell’AdE del 26 luglio 2019, n. 324
A seguito di interpello, posto ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), della L. 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle Entrate anticipa quanto riportato nel predetto Principio di diritto dell’1 agosto 2019, n. 21, e conferma il rilascio del “relativo documento commerciale (avente le caratteristiche individuate nel decreto interministeriale 7 dicembre 2016)”.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate conferma che:
“In caso di richiesta del cliente, resta fermo l’obbligo di emettere fattura (elettronica, laddove lo stesso cliente sia un soggetto residente o stabilito in Italia), analogamente a quanto deve avvenire nei confronti dei soggetti passivi d’imposta”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016
Al suo paragrafo 1.11, si afferma quanto segue:
“La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il “documento commerciale” di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016.
Emissione del documento commerciale
Sia dalla Risposta 26 luglio 2019, n. 324 che dal precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, si è avuto notizia che il “documento commerciale” è disciplinato dal D. Interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016, rubricato “Attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”.
Come si rileva dalla rubrica, questo decreto, passato quasi inosservato, dà attuazione all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che, in previsione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, ha dato un’appropriata risposta all’assenza programmata dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella suddetta Ris. n. 47/2019, tra l’altro, afferma che il predetto obbligo:
- sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);
- sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
E’, appunto, quest’ultima sostituzione di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, che lasciava perplessi, come se lo scontrino assolvesse soltanto ad una funzione fiscale e non anche a quella storica di ricevuta commerciale al cliente (si pensi agli scontrini emessi prima dell’introduzione dei registratori fiscali di cassa, da apparecchi lucidi e folgoranti, di misura almeno 4 volte di quelli attuali).
Quindi, il D. M. 7 dicembre 2016 interviene per assolvere alla quietanza con un apposito “documento commerciale”.
Di conseguenza, l’art. 1, del ripetuto D. M. 7 dicembre 2016, dispone che i soggetti che effettuano le operazioni al dettaglio e quelle assimilate, di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972:
- tenuti alla certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 12, della L. 30 dicembre 1991, n. 413;
- che non sono esonerati dalla medesima (si veda il D.M. 10 maggio 2019);
- che hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (detta condizione è superata a seguito dell’obbligo sorto con decorrenza 1° gennaio 2020 per tutte le imprese che vendono al dettaglio e imprese ad esse assimilate);
documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un “documento commerciale”, salvo che non sia richiesta dal cliente la fattura o la stessa non sia autonomamente emessa dall’imprenditore.
Come si emette il “documento commerciale”
Orbene, il “documento commerciale” è emesso:
- attraverso gli strumenti tecnologici di cui all’art. 2, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 127/2015;
- su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
- con il consenso del destinatario, in forma elettronica, garantendone l’autenticità e l’integrità.
Caratteristiche del “documento commerciale”
L’art. 2, del più volte ribadito D. M. 7 dicembre 2016, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) data e ora di emissione;
b) numero progressivo;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
d) numero di partita IVA dell’emittente;
e) ubicazione dell’esercizio;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. Per i prodotti medicinali, in luogo della descrizione, può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Efficacia commerciale del “documento commerciale”
Il documento commerciale assolve, in particolare, alle seguenti funzioni (art. 3, del D. M. 7 dicembre 2016):
- “certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante”;
- “costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti”.
Efficacia fiscale del “documento commerciale”
L’art. 4, del D. M. 7 dicembre 2016, si preoccupa di fissare delle caratteristiche al “documento commerciale” per garantire allo stesso una validità ai fini fiscali. In tal caso, è l’acquirente che, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, deve manifestare il suo interesse acché lo stesso “documento commerciale” possa assumere anche questa veste. Come si realizza questo obiettivo in aggiunta a quello di natura commerciale?
Aggiungendo alle suindicate indicazioni di natura commerciale:
- il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente.
Pertanto, il “documento commerciale”, valido anche ai fini fiscali, è idoneo ai seguenti fini:
1) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
2) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
3) applicazione dell’art. 21, comma 4, lettera a), del suindicato D.P.R. n.. 633/1972. In altri termini, un’altra funzione del “documento commerciale” è quella di costituire:
- per le cessioni di beni, “documento di trasporto o … altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione”, avendo le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472;
- per le prestazioni di servizi, un idoneo documento;
che consente, per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Effetti del “documento commerciale” in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie
Un altro effetto che il “documento commerciale” avente anche valenza fiscale persegue, è quello che si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» di cui all’art. 1, lettera m), del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 luglio 2015 1, che comprende i documenti di spese sanitarie che hanno ragione di essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate per costituire fonte di documentazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata (D.Lgs, 21 novembre 2014, n. 175).
Resta fermo quanto disposto dall’art. 3, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, in ordine all’opposizione, da parte del paziente, alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie
Note
“ m) “documento fiscale”, le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;”
A cura di Dammacco Salvatore
Martedì 3 Settembre 2019