L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contribuenti in contabilità semplificata “per cassa” l’opzione per il “criterio della registrazione” comporta il vincolo triennale ad utilizzare tale metodologia solo nel caso in cui rimangano in contabilità semplificata. Al contrario l’opzione non vincola i soggetti che intendono transitare al regime forfettario
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64 del 18.9.2018 ha chiarito che per i contribuenti in contabilità semplificata “per cassa” l’opzione per il “criterio della registrazione” (art. 18 comma 5 Dpr 600/73) comporta il vincolo triennale ad utilizzare tale metodologia solo nel caso in cui rimangano in contabilità semplificata.
Al contrario l’opzione non vincola i soggetti che intendono transitare al regime forfettario.
Nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata
Come noto, a decorrere dall’1.1.2017, a seguito della modifica dell’art. 66, TUIR ad opera dell’art. 1, commi da 17 a 23, Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 non hanno mutato l’ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori.
Quest’ultimo è, infatti, il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata in base al combinato disposto degli articoli 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973, sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria.
Soggetti ammessi alla contabilità semplificata
A norma dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dall’articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2017, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- imprese familiari e aziende coniugali;
- società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di armamento e le società di fatto;
- enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata
qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR
“percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.
Le lettere a) e b) del comma 17 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, riformulando, in parte, i commi 1 e 3 dell’articolo 66 del TUIR, introducono per le imprese minori – come esplicitato dalla relazione illustrativa –
“un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa” che “determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi