La plusvalenza derivante dalla cessione di beni, ad esempio una partecipazione, è tassabile se:
– sia realizzata, cioè che sia trasferita, a titolo oneroso, la proprietà della partecipazione;
– il corrispettivo sia stato incassato.
In caso di acconti?
La tassazione dei redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR avviene, salvo che per le plusvalenze nel sistema del risparmio gestito, sulla base del principio di cassa, trattandosi di redditi:
- non riconducibili ai redditi di capitale;
- non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o imprese commerciali;
- e non conseguiti in relazione all’attività di lavoro dipendente;
e per i quali non è, quindi, possibile applicare le relative discipline.
Ciò nonostante, il semplice riferimento al principio di cassa non pare sufficiente a individuare il corretto trattamento tributario degli acconti di corrispettivi che daranno, successivamente, luogo a plusvalenze rientranti nell’ambito del citato art. 67.
Esempio:
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In una situazione simile, la questione che si pone è quella di accertare se l’incasso di euro 100.000 avvenuto nel 2021, in relazione al quale la quota parte di plusvalenza sarebbe pari a euro 80.000, origina – per tale ultimo importo – un reddito diverso tassabile fin dal 2021 ovvero se, ai fini della rilevanza di tale plusvalenza, occorre attendere l’atto pubblico di compravendita nel 2022.
In altri termini, si deve individuare quale sia il momento impositivo degli acconti incassati su corrispettivi che danno origine a plusvalenze tassabili in un periodo d’imposta successivo a quello di incasso degli acconti.
Tassazione plusvalenze tassabili come redditi diversi: normativa di riferimento
L’art. 67 del TUIR si limita ad elencare le diverse fattispecie di operazioni che danno origine alle plusvalenze tassabili come redditi diversi.
Va rilevato, però, che il citato art. 67 pone sempre l’attenzione sul concetto di “realizzo” della plusvalenza.
Questo continuo riferimento alla realizzazione dell’operazione potrà risultare essenziale, come si vedrà, per la definizione della questione.
L’art. 68 del TUIR, invece, precisa come debba essere determinata, per ogni singola fattispecie, la plusvalenza tassabile.
In linea di massima, questa è pari alla differenza fra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto ovvero, ove previsto, il diverso valore da assumere come valore iniziale in sostituzione del prezzo di acquisto.
Due, quindi, sono gli aspetti che caratterizzano la tassazione delle plusvalenze in questione:
- il realizzo;
- l’incasso di corrispettivi connessi alla cessione.
Per la corretta applicazione della norma è essenziale, quindi, individuare quale sia esattamente il presupposto impositivo degli acconti, in quanto la mancanza di uno dei due presupposti esclude la tassazione fino a che i due presupposti giungano ad esistenza.
La consolidata interpretazione ufficiale
Al riguardo, molto utili possono risultare i numerosi chiarimenti forniti