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Da segnalare alcuni passi delle linee guida di Agenzia delle entrate di cui alla circolare 24/E del 7 luglio 2022. Le spese per tamponi e test di qualunque tipo per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 e 983172420. Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune.