L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 122/2025, ha fornito direttive utili sulla fruibilità dei bonus edilizi in assenza di alcune attestazioni inserite Cila-s per interventi agevolati con superbonus (comma 13-ter dell’art. 119 del dl 34/2020). La mancata compilazione del quadro “F” della Cila-s determina la decadenza dal superbonus; rimuovendo la violazione, sempre che siano presenti i requisiti richiesti, risulta consentita la fruizione delle detrazioni ordinarie. Nel caso di decadenza dal superbonus e in caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati non viene rilevata alcuna plusvalenza tassabile.
30 aprile 2025