Decreto semplificazioni: le novità in materia di subappalto

Fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono vietate: l’integrale cessione del contratto di appalto, l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, salvo che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.