Per verificare lo status di società di comodo il test di operatività assume valenza solo dopo il primo triennio dall’avvio dell’attività della società: approfondiamo bene…
La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema delle società di comodo, affrontando la questione dell’applicabilità del test di operatività nel primo triennio di vita della società. La pronuncia, in linea con un orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a partire dal 2024, sancisce che il primo esercizio di attività non può essere assunto ai fini del calcolo del triennio di operatività, con la conseguenza che l’intero primo triennio di vita della società non è soggetto alla disciplina delle società non operative.
Il caso concreto: applicazione del test di operatività nel primo triennio di attività
La controversia affrontata dalla Cassazione trae origine da un accertamento emesso nei confronti di una S.r.l. costituita nel 2006, alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l’anno 2008, la non operatività ex art. 30 della L. n. 724/1994, con recupero a tassazione di maggior reddito e di IVA.
L’Ufficio aveva applicato il test di operatività considerando il triennio 2006-2008, includendo quindi anche il primo anno di attività. La società ricorrente aveva invece sostenuto che l’anno di costituzione non potesse essere assunto come parametro di confronto, trattandosi di un esercizio di avvio, privo di una reale capacità produttiva.
La Cassazione nella sentenza n. 22007 del 30 luglio 2025 ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l’accertamento, e ha ribadito che il primo anno di esercizio non è “indicativo” ai fini del test di operatività e pertanto non può essere incluso nel triennio di riferimento. Il Supremo Collegio ha fondato la propria decisione su un’attenta lettura sistematica dei commi 1 e 2 dell’art. 30 L. 724/1994.
Il comma 1, seco