Con la sentenza n. 15672 del 17 maggio 2022, la Corte di Cassazione, nel ricordare che la “risoluzione è solo un parere formulato dall’Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non può vincolare né il destinatario, né il giudice (cfr. Cass. S. Un., n. 23031/2007)”, boccia la risoluzione 340/E/2008. Per la Cassazione, la delimitazione del perimetro applicativo della detrazione, che nella risoluzione 340/E/2008 viene ricondotta ad una “interpretazione sistematica” della normativa di settore, si legge in sentenza, “collide con il carattere di detrazione dall’imposta proprio del beneficio fiscale, estraneo al diverso tema della quantificazione del reddito imponibile. Essa è poi incompatibile con il criterio di interpretazione letterale delle norme, introduttive di un’agevolazione fiscale che non prevede limitazioni soggettive di sorta, del quale l’art. 12 delle preleggi afferma la primazia fra tutti i diversi criteri ermeneutici.” Nella sentenza i Giudici ribadiscono che: “rispetto a tale canone, quello adottato dall’amministrazione finanziaria non può che essere recessivo, trasparendo con chiarezza dal testo normativo che la ratio del beneficio “consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle “persone fisiche”, “non titolari di reddito d’impresa” ed ai titolari di “reddito d’impresa”, incluse ovviamente le società)” (Cassazione n. 29163/2019).” (Valeria Nicoletti)
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