La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 16/07/2024, n. 19537, si è espressa in tema di spettanza o meno dell’esenzione da imposta di registro per contratti di locazione stipulati da Onlus in funzione solo indiretta di supporto all’attività generale di volontariato e sostegno sociale. Non sono esenti ai fini del registro i contratti di locazione commerciale stipulati da un ente non commerciale, quale locatore, a favore di soggetti privati ed a libere condizioni di mercato, la cui connessione con lo svolgimento del volontariato e del sostegno sociale, in tal senso rilevante, non sia diretta ed immediata, ma solo indiretta e strumentale, ovvero funzionale alla realizzazione di ricavi finalizzati a sostenere i costi dell’attività medesima. (Giovambattista Palumbo)