L'attività del CTU per la ricostruzione del reddito

In caso di chiamata del professionista come CTU per la ricostruzione del reddito (spesso in caso di separazione/divorzio) bisogna tenere conto degli effetti pratici delle tante novità fiscali approvate nell’ultimo periodo….

L’attività del CTU nominato dal giudice è “condizionata” dagli ultimi provvedimenti normativi.

In particolare, l’adesione dei contribuenti alle diverse forme di “definizione” fiscale previste dagli ultimi interventi del legislatore può rappresentare un formidabile strumento per la ricostruzione del patrimonio nell’ambito dei procedimenti di separazione legale.

In considerazione della complessità della materia fiscale e per le difficoltà incontrate dai giudici nell’interpretare la relativa documentazione acquisita agli atti, gli accertamenti di natura tecnica nelle cause di famiglia necessitano della nomina di un consulente tecnico in possesso di competenze specifiche.

In alcuni casi la dichiarazione dei redditi costituisce un mezzo del tutto insufficiente al fine di ricostruire la posizione reddituale e patrimoniale dei due coniugi. La circostanza è dovuta a una molteplicità di ragioni. In primis sono sempre più frequenti i casi in cui i redditi posseduti sono soggetti a forme di tassazione sostitutiva.

Pertanto il reddito complessivo lordo di cui al rigo RN1 del Modello di dichiarazione dei redditi, anche se considerato al netto delle imposte, non rappresenta fedelmente la capacità contributiva del contribuente.

Ad esempio sarà necessario tenere conto dei canoni di locazione che sono assoggettati ad imposizione mediante il meccanismo della cosiddetta “cedolare secca”. Questi redditi non entrano quindi a far parte del reddito complessivo soggetto a tassazione ai fini IRPEF, ma sarà necessario tenerne conto.

Una secondo aspetto da prendere in considerazione riguarda le specifiche modalità di determinazione dei redditi. Si considerino ad esempio i criteri di determinazione dell’imponibile fiscale rappresentato dalla tassazione dei dividendi percepiti da una persona fisica titolare di una quota di partecipazione qualificata in una società a responsabilità limitata. La quota di reddito imponibile è pari al 49,72% del dividendo distribuito, ma la quota di reddito “spendibile” è molto più elevata.

E’ necessario considerare il dividendo complessivo al netto della quota di IRPEF corrispondente, calcolata, però, sul minore imponibile, pari, come detto, al 49,72% della somma ottenuta come dividendo. Anche in questo caso la quota di reddito effettivamente disponibile è ben superiore rispetto alla quota di reddito imponibile.

La circostanza dovrà essere rilevata dal CTU ed indicata al giudice al fine di addivenire alla corretta determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge nei procedimenti di separazione legale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In alcuni casi, però, la dichiarazione potrebbe anche omettere alcune informazioni.

La circostanza potrebbe ad esempio riguardare i contribuenti che in passato hanno omesso di dichiarare al fisco i redditi e i patrimoni detenuti all’estero. In questo caso la violazione avrebbe interessato la mancata compilazione del quadro RW, ma il CTU, dopo le modifiche normative contenute nel “Decreto giustizia” approvato nell’anno 2014 potrebbe risalire a queste informazioni.

I poteri di accertamento del giudice dei conflitti familiari, sono stati estesi dal legislatore con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014. In particolare, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina relativa all’acquisizione dei dati reddituali delle parti, incrementando l’efficacia delle indagini patrimoniali nel processo di separazione e divorzio. Ai sensi del novellato testo dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 si prevede che nei procedimenti in materia di famiglia il giudice possa disporre l’accesso alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell’art. 155–quinquies disp. att. c.p.c.. In buona sostanza anche le informazioni comunicate all’Anagrafe Tributaria possono essere utilizzate dall’autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia. A tal fine il giudice può delegare, anche al fine di accedere ai dati dell’Anagrafe Tributari, il Consulente Tecnico nominato.

Eventuali comportamenti del contribuente assunti in passato e che hanno valutato gli effetti solo dal punto di vista fiscale, ora potrebbero venire alla luce anche ad altri fini. Il CTU, appositamente delegato dal giudice, accedendo all’Anagrafe Tributaria potrebbe riscontrare l’adesione dei contribuente alla voluntary disclosure.

In questo caso anche se le dichiarazioni esibite nel corso del giudizio non recano alcuna indicazione dei redditi prodotti all’estero e delle attività risultanti oltre confine, l’accertamento effettuato dal CTU consentirà la ricostruzione completa dei redditi e del patrimonio occultato all’estero. Il rafforzamento dei poteri rappresenta, quindi, uno strumento molto efficace per superare le risultanze meramente formali e spesso assai poco utili, delle dichiarazioni fiscali. Ciò soprattutto nei procedimenti di separazione che si caratterizzano per l’esistenza di ingenti patrimoni.

 

7 aprile 2017

Nicola Forte