Omessa presentazione del modello F24 con saldo zero

cosa succede quando si omette di presentare o si presenta in ritardo un modello F24 recante un saldo “zero” a seguito di avvenute compensazioni

contabilità compensazioni in f24La pubblicazione della guida dell’Agenzia delle Entrate dal titolo “Errori Fiscali: conseguenze e rimedi” fà luce – tra le altre cose – anche su un argomento alquanto dibattuto tra gli addetti ai lavori, ossia cosa succede quando si omette di presentare o si presenta in ritardo un modello F24 recante un saldo “zero” a seguito di avvenute compensazioni.

Prevedendo una sanzione per l’inadempimento non viene riconosciuta a tale fattispecie la  natura di violazione meramente formale.

Infatti non sono punibili in alcun modo le violazioni formali o meglio “meramente formali” che non hanno conseguenze sostanziali e quindi non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non arrecano neppure pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.

All’interno della guida infatti, l’Agenzia chiarisce che …

”per l’omessa presentazione dell’F24 concernente i dati relativi alla compensazione eseguita, è prevista la sanzione di 154 euro, ridotta a 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.

Questo è l’importo che verrà applicato dall’Agenzia quando rileverà il ritardo nella presentazione del modello, a meno che il contribuente provveda ad attivarsi autonomamente sanando l’infrazione.

Per sanare perfettamente l’infrazione il contribuente può accedere all’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso” disciplinato dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, con il quale è previsto che lo stesso si perfezioni mediante la presentazione del modello F24 e il contestuale pagamento della sanzione, prima che l’Ufficio o l’Ente impositore constati la sanzione stessa, e o inizi accessi, ispezioni e verifiche, e  altre attività amministrative di accertamento, quali notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari.

A questo proposito è bene ricordare che l’articolo n. 2 del decreto legge 203/2005 convertito nella legge 248/2005 prevede che se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale e quindi di qualsiasi dichiarazione, che sia redditi, IVA o sostituti non fa differenza, a controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti relativi ai tributi dovuti sia a saldo che in acconto.

Le sanzioni dovute a seguito di questi controlli sono ridotte ad un terzo, quindi nella maggioranza dei casi la sanzione sarà del 10% (1/3 dell’ordinaria sanzione prevista per l’omesso versamento stabilita normalmente nel 30%), semprechè si provveda al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Tornando alla sanzione applicabile in caso di omessa presentazione del Modello F24 con saldo zero, la stessa, a seconda del ritardo con cui si presenta il modello F24, viene altresì graduata.

In particolare se il modello viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi la sanzione è ridotta a 10 euro, mentre se il modello viene  presentato oltre cinque giorni lavorativi, ma entro un anno dal termine per la presentazione dello stesso, la sanzione è pari a 30 euro.

La sanzione dovrà essere versata sempre tramite il modello F24 indicando come codice tributo 8911 e come periodo di riferimento l’anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d’imposta a cui si riferisce il versamento.

 
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gennaio 2006  

A cura di Redazione